Common use of DURATA DELLA LOCAZIONE Clause in Contracts

DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione ha la durata di nove anni, con decorrenza dal giorno della effettiva immissione in possesso del Conduttore nelle unità immobiliari locate formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n° 392, si intenderà tacitamente rinnovata di novennio in novennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 18 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la fa- coltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in pos- sesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente af- fittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della co- municazione stessa. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà essere restituito nello stato in cui è stato ricevuto, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare l'immobile decorsi quindici giorni dalla sca- denza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso Conduttore, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicom- prensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del mag- gior danno.

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Samples: Contratto Di Locazione

DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione ha la durata di nove sei anni, con decorrenza dal giorno della effettiva ……………., con immissione in possesso del Conduttore nelle unità immobiliari locate nell’unità immobiliare formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, si intenderà tacitamente rinnovata di novennio sessennio in novenniosessennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 18 12 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la fa- coltà facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in pos- sesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente af- fittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della co- municazione stessa. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà le superfici immobiliari dovranno essere restituito restituite nello stato in cui è stato ricevutosono state ricevute, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare l'immobile le unità immobiliari decorsi quindici giorni dalla sca- denza scadenza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso ConduttoreXxxxxxxxxx, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicom- prensiva omnicomprensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del mag- gior maggior danno.

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Samples: Contratto Di Locazione Tra

DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se e convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nefl'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la durata di nove annimedesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con decorrenza dal giorno della effettiva immissione in possesso del Conduttore nelle unità immobiliari locate formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n° 392, si intenderà tacitamente rinnovata di novennio in novennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 18 mesi prima della scadenza del contratto. Alla L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la fa- coltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere data in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di essere rientrato in pos- sesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse almeno sei mesi da parte del precedente af- fittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della co- municazione stessa. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà essere restituito nello stato in cui è stato ricevuto, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare l'immobile decorsi quindici giorni dalla sca- denza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso Conduttore, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicom- prensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del mag- gior dannocomunicarsi con lettera raccomandata.

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Samples: www.inps.it

DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione ha la durata di nove sei anni, con decorrenza dal giorno della 01 luglio 2019 ovvero dalla effettiva immissione in possesso del Conduttore nelle unità immobiliari locate nell’unità immobiliare formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n° 392, si intenderà tacitamente rinnovata di novennio sessennio in novenniosessennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 18 12 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la fa- coltà facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in pos- sesso possesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente af- fittuarioaffittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della co- municazione comunicazione stessa. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà le superfici immobiliari dovranno essere restituito restituite nello stato in cui è stato ricevutosono state ricevute, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare l'immobile le unità immobiliari decorsi quindici giorni dalla sca- denza scadenza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso ConduttoreXxxxxxxxxx, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicom- prensiva omnicomprensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del mag- gior maggior danno.

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Samples: Contratto Di Locazione

DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione ha la durata di nove anni, con decorrenza dal giorno della effettiva immissione in possesso del Conduttore nelle unità immobiliari locate formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n° 392, si intenderà tacitamente rinnovata di novennio in novennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 18 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la fa- coltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in pos- sesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente af- fittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della co- municazione stessa. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà essere restituito nello stato in cui è stato ricevuto, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare l'immobile decorsi quindici giorni dalla sca- denza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso ConduttoreXxxxxxxxxx, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicom- prensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del mag- gior danno.

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