Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo Clausole campione

Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo. L’Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza, senza tacito rinnovo.
Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo. AVVERTENZA
Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo. L’Assicurazione ha durata annuale (1 anno), salvo il caso in cui la Polizza venga emessa in sostitu- zione di una Polizza già stipulata. In questo caso la durata sarà quella indicata nel Modulo di Po- lizza, pari al periodo intercorrente tra la data di sti- pulazione della nuova Polizza e la scadenza originaria della Polizza sostituita. Per i casi in cui il contratto si riferisce al periodo di Assicurazione, questo è stabilito nella durata di un anno.
Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Corso Inghilterra, 3 – 00000 Xxxxxx AVVERTENZA
Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo. Recesso del contratto concluso tramite offerta a distanza. Nei casi di acquisto del Contratto tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line, il Con- traente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza della Polizza senza penali e senza indicare il motivo e di ottenere la restituzione del Premio al netto delle imposte. La Polizza ha durata annuale (1 anno). Per i casi in cui il contratto si riferisce al Periodo As- sicurativo, questo è stabilito nella durata di un anno.
Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo. A parziale deroga dell’articolo 1898 c.c. l’Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).