Common use of Durata e percorso formativo Clause in Contracts

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E’ delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. 5°. L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione dall'Istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche politiche sociali, le Universitàuniversità, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni regioni e Province Autonome province autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E' delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’artdall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.

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Samples: www.odcec.torino.it

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, maggiorato la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere prorogata per un annoperiodo massimo di 12 mesi. La In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E’ delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del dei contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista dell’apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitariouniver- sitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze espe- rienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito del bando e del regolamento rego- lamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. L'erogazione L’erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento l’efficacia dell’intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso per- corso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli singo- li percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL ccnl manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero Ministe- ro del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome Auto- nome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E’ È delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo D.Lgs. n. 167/2011.

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Samples: www.frgeditore.it

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione dall'istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E' delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’artdall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo D.Lgs. n. 167/2011.

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Samples: www.conteggilavoro.it

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. 5°. L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione dall'Istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche politiche sociali, le Universitàuniversità, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni regioni e Province Autonome province autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E' delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’artdall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.. N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue: Art. 30

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata e percorso formativo. La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V. 5°. L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione dall'Istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo. Qualora l’apprendista l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti firmatarie del presente CCNL c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche politiche sociali, le Universitàuniversità, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni regioni e Province Autonome province autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca. E' delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’artdall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.. N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue: Art. 30

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