Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. È consentita, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.lgs. n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tale caso la durata massima complessiva dei due rapporti e periodi di apprendistato non può essere superiore a cinque anni. Tale periodo è prorogato di un anno, qualora l’apprendista non abbia conseguito, nel sistema duale, la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal C.C.N.L. per tale contratto saranno ridotte di 12 mesi. L’anzianità convenzionale di cui all’ultimo comma del precedente paragrafo verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante. Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano a promuovere, in coordinamento con le rispettive Confederazioni, un’interlocuzione con i Ministeri competenti, al fine di includere nel computo della frequenza minima per la validità dell’anno scolastico, eventuali periodi di assenza dovuti ad infortunio sul lavoro.