Common use of Durata e proroga del contratto Clause in Contracts

Durata e proroga del contratto. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2022 ed efficacia fino alle ore 24,00 del 30.06.2025. Si precisa che alla data del 30.06.2025, è previsto il rinnovo della presente polizza per una pari durata di 3 (tre) anni ex art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni normative ed economiche in corso. In ogni caso, è inoltre facoltà del Contraente, entro la scadenza del contratto e/o entro la scadenza del rinnovo, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La Società s’impegna quindi, in ogni caso, a rinnovare e/o prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga/rinnovo. Il contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 (centoventi) giorni prima di ogni ricorrenza annuale, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo di proroga/rinnovo senza obbligo di disdetta. La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione, con i tempi e le modalità sopra indicati, qualora intervenga per la Contraente stessa l’opportunità e/o la necessità di aderire ad iniziative che, esperite a livello centralizzato/regionale, prevedano il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza, successivamente alla stipula del presente contratto, qualora dette coperture siano normo-economicamente migliorativi rispetto al contratto, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Durata e proroga del contratto. L'assicurazione avrà effetto Il presente contratto decorre dalle ore 24,00 24 del 30.06.2022 ed efficacia 31/12/2016 fino alle ore 24,00 24 del 30.06.202531/12/2019 (scadenza anniversaria 31 Dicembre di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Si precisa che alla data del 30.06.2025prevede l’opzione di durata contrattuale per ulteriori tre anni, è previsto il rinnovo della presente polizza per una pari durata da autorizzarsi di 3 (tre) anni anno in anno a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, come servizio analogo ex art. 35 del D.lgs63 comma 5 D. Lgs 50/2016. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni normative ed economiche in corso. In ogni caso, è inoltre E’ comunque facoltà del Contraente, entro con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza del contratto e/o entro la scadenza del rinnovocessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società, Società di prorogare temporaneamente la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle fine di espletare o completare le procedure d’aggiudicazione di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 (centottanta) giornigiorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. La Società s’impegna quindi, si impegna in ogni caso, caso a rinnovare e/concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga/rinnovo. Il contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 (centoventi) giorni prima di ogni ricorrenza annuale, fermo restando quanto previsto dal terzo comma risoluzione anticipata del presente articolo. L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo di proroga/rinnovo senza obbligo di disdetta. La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione, con i tempi e le modalità sopra indicati, qualora intervenga per la Contraente stessa l’opportunità e/o la necessità di aderire ad iniziative che, esperite a livello centralizzato/regionale, prevedano il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza, successivamente alla stipula del presente contratto, qualora dette coperture siano normo-economicamente migliorativi rispetto al contratto, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.

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Samples: Insurance Policy

Durata e proroga del contratto. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del 30.06.2022 detto periodo. La Società ed efficacia fino alle ore 24,00 del 30.06.2025il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza infrannuale, con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Si precisa che alla data del 30.06.2025, è previsto il rinnovo della presente polizza per una pari durata di 3 (tre) anni ex art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni normative ed economiche in corso. In ogni caso, è E’ inoltre facoltà del Contraente, entro con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto e/o entro la scadenza del rinnovoscadenza, richiedere alla Società, la Società una proroga temporanea della presente assicurazione, fino finalizzata all’espletamento od al completo espletamento completamento delle procedure d’aggiudicazione di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell’ indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’ art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (centottanta) giornicome convertito con L.n. La Società s’impegna quindi135/2012), in ogni caso, a rinnovare caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore ed di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il relativo rateo contraente di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga/rinnovo. Il adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo con lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 (centoventi) giorni prima da inviarsi con preavviso di ogni ricorrenza annuale, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo di proroga/rinnovo senza obbligo di disdetta. La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione, con i tempi e le modalità sopra indicati, qualora intervenga per la Contraente stessa l’opportunità e/o la necessità di aderire ad iniziative che, esperite a livello centralizzato/regionale, prevedano il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza, successivamente alla stipula del presente contratto, qualora dette coperture siano normo-economicamente migliorativi rispetto al contratto, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488tre mesi.

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Samples: Insurance Policy

Durata e proroga del contratto. L'assicurazione avrà L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24,00 24.00 del 30.06.2022 ed efficacia fino 30/06/2016 e scadenza alle ore 24,00 24.00 del 30.06.202530/06/2018. Si precisa che Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla data del 30.06.2025, è previsto il rinnovo della presente polizza per una pari durata sua naturale scadenza sarà priva di 3 (tre) anni ex arteffetto. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni normative ed economiche in corso. In ogni caso, è E’ inoltre facoltà del Contraente, entro con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto e/o entro la scadenza del rinnovocontratto, richiedere alla Società, la Società una proroga temporanea della presente assicurazione, fino finalizzata all’espletamento od al completo espletamento completamento delle procedure d’aggiudicazione di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell’ indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’ art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (centottanta) giornicome convertito con L.n. La Società s’impegna quindi135/2012), in ogni caso, a rinnovare caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore ed di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il relativo rateo contraente di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga/rinnovo. Il adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto potrà essere disdettato dalle Parti a mezzo con lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 (centoventi) giorni prima da inviarsi con preavviso di ogni ricorrenza annuale, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza del periodo di proroga/rinnovo senza obbligo di disdetta. La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione, con i tempi e le modalità sopra indicati, qualora intervenga per la Contraente stessa l’opportunità e/o la necessità di aderire ad iniziative che, esperite a livello centralizzato/regionale, prevedano il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza, successivamente alla stipula del presente contratto, qualora dette coperture siano normo-economicamente migliorativi rispetto al contratto, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488tre mesi.

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