Durata, modifica e recesso. Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. A tal proposito, si fa presente che il Referente di ciascuna delle Parti, in vista dell’eventuale rinnovo, dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza dell’Accordo, una dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte, le iniziative realizzate e i risultati raggiunti durante il triennio di decorrenza, la quale verrà sottoposta alla valutazione dei rispettivi Organi competenti, che si pronunceranno, sulla base di suddetta relazione, sull’opportunità di rinnovo del presente Accordo. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Accordi Attuativi di cui all’art. 7 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Durata, modifica e recesso. Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo scritto previa intesa tra le Parti. A tal proposito, si fa presente che il Referente di ciascuna delle Parti, in vista dell’eventuale rinnovo, dovrà far pervenire, almeno tre Tre mesi prima della scadenza naturale dell’Accordo, le Parti redigeranno una dettagliata relazione complessiva valutativa sulla collaborazione e finale sulle attività svolte, le iniziative realizzate e i sui risultati raggiunti durante il triennio nonché sugli obiettivi futuri, al fine di decorrenza, la quale verrà sottoposta alla valutazione dei rispettivi Organi competenti, che si pronunceranno, sulla base valutare lo stato di suddetta relazione, sull’opportunità di rinnovo del presente Accordoattuazione complessivo dell’Accordo. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PECParte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Accordi Attuativi delle convenzioni attuative di cui all’artal successivo art. 7 6 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
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Samples: Accordo Quadro Di Collaborazione Scientifica, Collaboration Agreement
Durata, modifica e recesso. Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo scritto previa intesa tra le Parti. A tal proposito, si fa presente che il Referente di ciascuna delle Parti, in vista dell’eventuale rinnovo, dovrà far pervenire, almeno tre Tre mesi prima della scadenza naturale dell’Accordo, le Parti redigeranno una dettagliata relazione complessiva valutativa sulla collaborazione e finale sulle attività svolte, le iniziative realizzate e i sui risultati raggiunti durante il triennio nonché sugli obiettivi futuri, al fine di decorrenza, la quale verrà sottoposta alla valutazione dei rispettivi Organi competenti, che si pronunceranno, sulla base valutare lo stato di suddetta relazione, sull’opportunità di rinnovo del presente Accordoattuazione complessivo dell’Accordo. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni gg da comunicare per iscritto all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PECParte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Accordi Attuativi delle convenzioni attuative di cui all’artal successivo art. 7 6 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
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