Common use of Durata, Recesso e Risoluzione Clause in Contracts

Durata, Recesso e Risoluzione. 6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa”. 6.2 Il Contratto si considera in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso dal Finanziatore a favore del Cliente grazie all’attività svolta dal Mediatore. 6.3 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R. In tal caso il Contratto si considererà privo di efficacia dopo il trentesimo (30°) giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R. 6.4 Il Contratto si considera risolto di diritto ove: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, ai sensi dell’articolo 3 del Contratto; (ii) il Cliente comunichi o consegni Dati falsi, contraffatti o incompleti; (iii) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3.2 del Contratto. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese documentate e di istruttoria, ai sensi del successivo art.7.1, da questo sostenute (le “Spese”) nonché una somma pari al 50% della “Commissione” dovuta ai sensi del successivo art. 7.1, con minimo €.1.000 e massimo €.3.000, a titolo di penale, oltre il maggior danno, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. Nel caso in cui fosse concordata l'esecuzione del mandato senza applicazione di provvigione di mediazione creditizia verrà comunque applicato il minimo previsto pari a € 1.000. 6.5 Il recesso del Mediatore non comporterà per il cliente il diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

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Durata, Recesso e Risoluzione. 6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio ha durata di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 sei mesi (centoventi6) giorni successivi alla cessazione stessa”dalla sottoscrizione dello stesso. 6.2 L’incarico si intende conferito in esclusiva per tutta la durata dello stesso. 6.3 Il Contratto si considera in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato sia stato concesso dal Finanziatore a favore del Cliente grazie all’attività svolta dal Mediatore. 6.3 6.4 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R. In tal caso il Contratto si considererà privo di efficacia dopo il trentesimo (30°) giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R. 6.4 6.5 Ai sensi degli articoli 64 e 65 del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, il Cliente ove sia qualificabile come consumatore, (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), ha il diritto di recedere entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 8, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantottore successive. 6.6 Il Contratto si considera risolto di diritto ove: ove (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, ai sensi dell’articolo 3 del Contratto; Contratto (ii) i), il Cliente comunichi o consegni Dati falsi, contraffatti o incompleti; (iii) , venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3.2 3 del Contratto. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese documentate e di istruttoria, ai sensi del successivo art.7.1, da questo sostenute (le “Spese”) nonché una somma pari al 5075% della “Commissione” Commissione dovuta ai sensi del successivo art. 7.1, con minimo €.1.000 e massimo €.3.000, 7.1 a titolo di penale, oltre il maggior danno, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. Nel caso in cui fosse concordata l'esecuzione del mandato senza applicazione di provvigione di mediazione creditizia verrà comunque applicato il minimo previsto pari a € 1.000. 6.5 Il recesso del Mediatore non comporterà per il cliente il diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

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Durata, Recesso e Risoluzione. 6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio ha durata di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 sei mesi (centoventi6) giorni successivi alla cessazione stessa”dalla sottoscrizione dello stesso. 6.2 Il Contratto si considera in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso dal Finanziatore a favore del Cliente grazie all’attività svolta dal Mediatore. 6.3 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R. In tal caso il Contratto si considererà privo di efficacia dopo il trentesimo (30°) giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R. 6.4 Ai sensi degli articoli 64 e 65 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Cliente, ove sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), ha il diritto di recedere entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 8, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantotto ore successive. 6.5 Il Contratto si considera risolto di diritto ove: ove (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, ai sensi dell’articolo 3 del Contratto; , (iii) il Cliente comunichi o consegni Dati falsi, contraffatti o incompleti; (iii) , venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3.2 3 del Contratto. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese documentate e di istruttoria, ai sensi del successivo art.7.1, da questo sostenute (le “Spese”) nonché una somma pari al 5075% della “Commissione” Commissione dovuta ai sensi del successivo art. 7.1, con minimo €.1.000 e massimo €.3.000, 7.1 a titolo di penale, oltre il maggior danno, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. Nel caso in cui fosse concordata l'esecuzione del mandato senza applicazione di provvigione di mediazione creditizia verrà comunque applicato il minimo previsto pari a € 1.000. 6.5 Il recesso del Mediatore non comporterà per il cliente il diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

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Durata, Recesso e Risoluzione. 6.1 Il Contratto è a tempo indeterminatoha durata di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione dello stesso. La cessazione • Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento e senza applicazione di penali, dandone comunicazione all’altra Parte con raccomandata A/R nel rispetto del contrattotermine di preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della stessa. In tal caso il Contratto si considererà privo di efficacia dopo il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento della raccomandata a/r. Ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, da qualsiasi causa determinatail Cliente ove sia qualificabile come consumatore (ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.206/2005, non pregiudica ha il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere esercitare il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione proprio ripensamento e nei 120 quindi recedere entro 14 (centoventiquattordici) giorni successivi alla cessazione stessa”. 6.2 dalla data di sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 8, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata a/r da trasmettersi entro le 48 (quarantotto) ore successive. • Il Contratto si considera risolto di diritto nel caso in cui il Cliente comunichi o consegni Dati errati o palesemente falsi, ovvero quando non consegni al Mediatore o al Finanziatore, i Dati necessari alla presentazione della richiesta di Finanziamento. In ogni caso è da intendersi estinto ove il Finanziamento sia stato concesso dal Finanziatore a favore del Cliente grazie all’attività svolta dal Mediatore. 6.3 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R. In tal caso il Contratto si considererà privo di efficacia dopo il trentesimo (30°) giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R. 6.4 Il Contratto si considera risolto di diritto ove: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, ai sensi dell’articolo 3 del Contratto; (ii) il Cliente comunichi o consegni Dati falsi, contraffatti o incompleti; (iii) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3.2 del Contratto. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese documentate e di istruttoria, ai sensi del successivo art.7.1, da questo sostenute (le “Spese”) nonché una somma pari al 50% della “Commissione” dovuta ai sensi del successivo art. 7.1, con minimo €.1.000 e massimo €.3.000, a titolo di penale, oltre il maggior danno, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. Nel caso in cui fosse concordata l'esecuzione del mandato senza applicazione di provvigione di mediazione creditizia verrà comunque applicato il minimo previsto pari a € 1.000. 6.5 Il recesso del Mediatore non comporterà per il cliente il diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

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Samples: Incarico Per Attività Di Mediazione Creditizia