ECONOMIE DI SPESA Clausole campione

ECONOMIE DI SPESA l’articolo precisa, in conformità alla disposizione contrattuale (art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/99) che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario confluiscono nelle risorse dell’anno successivo.
ECONOMIE DI SPESA. 1. Qualora a seguito della conclusione delle iniziative finanziate da sponsorizzazioni, accordi di collaborazione o da altri istituti disciplinati nel presente regolamento, si verificassero economie di spesa, quest’ultime, se non disposto diversamente all’interno dei singoli contratti, potranno essere destinate al finanziamento di altre iniziative, che rispondono alle medesime finalità di cui all’art. 1. 2. In presenza di economie di spesa derivanti da sponsorizzazioni e donazioni, che si sostanziano in dazione di denaro a favore dei Dipartimenti, Scuole e Centri, una quota, in misura del 10% dell’ammontare dell’economia, dovrà essere destinata a favore del bilancio di Ateneo a copertura forfettaria delle spese generali.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate da CAL spa e Provincia nell’ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e comunque nel rispetto delle procedure previste dalle Delibere CIPE 25/2016 e 26/2018. A seguito del completamento dell’intervento, le economie finali sono ripartite proporzionalmente tra i soggetti cofinanziatori e, per quanto riguarda la quota corrispondente al contributo FSC, tornano nelle disponibilità programmatorie della Regione nell’ambito del Patto per la Regione Lombardia.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell’ambito degli interventi oggetto del presente Accordo o includendole, a norma di legge, nell’appalto effettuato. A seguito dell’erogazione del saldo di cui all’art. 5, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatorie della Regione sulla base della percentuale di cofinanziamento regionale di cui al medesimo art. 5.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, potranno essere eventualmente utilizzate nell’ambito del presente accordo, solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione, per le attività complementari a quelle oggetto del presente accordo.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, saranno accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate da Ferrovienord nell’ambito del presente Accordo, solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e comunque nel rispetto delle procedure previste dal Contratto di Programma tra Ferrovie Nord e Regione Lombardia. A seguito del completamento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, le economie finali tornano nella disponibilità programmatorie di Regione. Gli eventuali extracosti potranno essere valutati nell’ambito di un Atto Aggiuntivo al presente Accordo, previa determinazione della relativa copertura finanziaria.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti da ribassi d'asta, torneranno nelle disponibilità del Comune, salvo diverso accordo tra le parti.
ECONOMIE DI SPESA. Le economie conseguite a qualsiasi titolo e in particolare derivanti dai ribassi d’asta nell’ambito dell’attuazione delle singole operazioni che compongono la Strategia non possono essere utilizzate dal Comune nell’ambito della stessa operazione o delle altre operazioni della Strategia. Tali economie sono infatti soggette alle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento, ritornando nella disponibilità programmatoria di Regione Lombardia, con una conseguente riduzione del valore della Strategia per un importo pari al valore delle economie generatesi. Il Comune è tenuto a quantificare il valore delle eventuali economie generatesi e comunicarlo a Regione Lombardia contestualmente alla richiesta di erogazione degli acconti e del saldo finale, di cui all’art. 8, per consentire la definizione corretta della quota di contributo erogabile in relazione al valore aggiornato della Strategia. Per ulteriori dettagli sulle modalità di quantificazione e comunicazione delle economie di spesa si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione che verranno approvate da Regione Lombardia.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • Anticipo spese di prima necessità Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.