Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapportobuonuscita, sull’indennità di cui all’art. 1527, comma 7 6° comma, del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)presente contratto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici - ivi compresa l’indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione dell’artdegli articoli. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 30, 31 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapportobuonuscita, sull’indennità di cui all’art. 1540, comma 7 6, del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)presente contratto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici - ivi compresa l’indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) articoli 47 e 48 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi Nei confronti del trattamento economico previsti personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2006 - 2007, gli incrementi di cui al comma 1 dell’art. 14 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilitàivi previsti, sul compenso per lavoro straordinario, sul ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali normale e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscattoprivilegiato. Agli effetti dell’indennità della indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c.. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavororapporto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione Gli incrementi di cui al comma 1 dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente 14 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizioivi previsti, con diritto a pensionesu tutti gli istituti i cui valori economici, nel periodo secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di vigenza del presente contrattocalcolo, allo stipendio tabellare.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro straordinariostraordinario e sull'indennità di turno, sul trattamento sui trattamenti di quiescenza sull’indennità premio e di servizioprevidenza, sul trattamento sull'indennità corrisposta a titolo di fine rapportoassegno alimentare, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e previdenziali e relativi contributi e contributi, nonchè sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione dell’artdall'applicazione dell'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 33 e 38 sono corrisposti integralmente computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, con riferimento alle scadenze e negli agli importi previsti al dai medesimi articoli, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti del presente contrattotrattamento di fine servizio e dell'indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. Comma 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinariostraordinario a decorrere dal 01/01/2019, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)2004, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Comma 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Del Personale Dei Livelli Comparto Sanità, Contratto Del Personale Dei Livelli Comparto Sanità
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) …. hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)2004, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) … sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Appears in 1 contract
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle stipendiali di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno 5 han- no effetto integralmente sulla tredicesima 13¡ mensilità, sul compenso sui compensi per lavoro straordinariole attività aggiuntive, sulle ore ec- cedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza sull’indennità premio di servizioquiescenza, sul trattamento di fine rapportonormale e privilegiato, sull’indennità di cui all’art. 15buonu- scita, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali sull’equo indennizzo e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavorosull’assegno alimen- tare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dall’applicazio- ne dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, pen- sione nel periodo di vigenza del presente contrattocontrattuale. Agli ef- fetti dell’indennità di buonuscita e di licenzia- mento si considerano solo gliscaglionamenti ma- turati alla data di cessazione dal servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Scuola 2001/2002
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, commi 5 e 6, del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi decreto le nuove misure degli stipendi tabellari) risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinariotrattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapportonormale e privilegiato, sull’indennità di cui all’art. 15buonuscita, comma 7 sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del CCNL decreto del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e previdenziali relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e relativi contributi e sui i contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) dall’applicazione dell’articolo 11 del presente decreto sono corrisposti integralmente integralmente, alle scadenze e negli importi previsti previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattodecreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sindacale
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli Le misure degli stipendi, risultanti dagli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’artall'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 1, hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinariole attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza sull’indennità premio pensione, normale e privilegiato, sull'indennità di serviziobuonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità sull'indennità di cui all’artall'art. 1562, comma 7 6, del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso contratto collettivo nazionale di procedimento penale)lavoro, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro o altre analoghe e sui i contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I conseguenti benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente corrisposti, alle scadenze previste dall'allegata tabella A e negli importi previsti nei corrispondenti importi, al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di biennio 1996-97, cui si riferisce la vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si tiene conto soltanto dei benefici maturati alla data di cessazione dal servizio.
Appears in 1 contract
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinariotrattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapportonormale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’inden- nità di cui all’artagli artt. 1568 e 71 del presente C.C.R.L., comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui ed i contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dall’applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 80 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattobiennio economico 2002-2003 e successivamente. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, non- ché quella prevista dall’art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di ces- sazione del rapporto di lavoro.
Appears in 1 contract
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)2004, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Appears in 1 contract
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’artLe misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 76 41 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizioquiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio, sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 152122 c.c., comma 7 sull’indennità sostitutiva del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi, compresi i contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi Le somme saranno erogate e computate ai fini previdenziali di fine rapporto secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze importi di cui alla tabella A. Le stesse, saranno erogate e negli importi previsti computate ai fini previdenziali di fine rapporto al personale comunque in servizio alla data di stipula del presente contratto ed anche al personale cessato dal servizio, servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattopensione dal 1° gennaio 2022.
Appears in 1 contract
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 6 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapportoTFR, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) 6 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contrattobiennio economico 2008-2009.
3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del CCNL del 10 aprile 2008.
Appears in 1 contract
Effetti dei nuovi stipendi. Comma 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)2004, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Comma 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Del Personale Dei Livelli Comparto Sanità