Common use of EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO Clause in Contracts

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro. I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore. Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara. Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai Committenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico. Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.

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EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro. I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore. Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara. Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore al Fornitore fino a regolazione di ogni pendenza. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore del Fornitore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai CommittentiAppaltante, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico. Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa risoluzione da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro. I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore. Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108dall’art.108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109dall’art.109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50n.50. A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara. Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai Committenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico. Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Pulizia E Igiene Ambientale

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione del contratto determina in ogni caso l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni. Con la risoluzione del contratto l’Editore ha il diritto, come meglio ritiene, di nuovi contratti derivatiaffidare ad altra Concessionaria il servizio o la parte rimanente di questo in danno alla Concessionaria, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Editore rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro. I Committenti che abbiano optato L’affidamento dell’appalto a terzi, per il mantenimento periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l’appalto definitivo. L’affidamento a terzi viene notificato alla Concessionaria nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Editore rispetto al compenso pattuito nel contratto derivato avranno risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla Concessionaria inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a disposizione regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione. Alla Concessionaria inadempiente sono, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Concessionaria senza pregiudizio dei diritti dell’Editore sui beni della Concessionaria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Concessionaria inadempiente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 sexies e ss. della legge 241/90 e s.m.i. spetta all'Editore il diritto di recedere dal presente contratto durante il termine della sua efficacia previo esclusivo riconoscimento alla Concessionaria di una somma a titolo di garanzia per la corretta esecuzione indennizzo pari al 10% del valore delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favoreprovvigioni spettanti alla concessionaria dal momento del recesso e sino alla naturale scadenza del contratto calcolate nella media dei due mesi precedenti al recesso stesso. Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, Con il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara. Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoriaversamento dell'indennizzo, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto Concessionaria rinuncia a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai Committenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico. Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudizialiulteriore diritto ed azione derivante dal presente contratto.

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Samples: www.poliziadistato.it

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO. L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati. La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro. I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore. Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore il Concessionario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara. Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore al Concessionario fino a regolazione di ogni pendenza. Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore del Concessionario da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dai Committenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione del casellario informatico. Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva lì instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.

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