EFFETTI DELL’ACCORDO Clausole campione

EFFETTI DELL’ACCORDO. L’accordo produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione nel BURAS, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso ricomprese e produce effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali limitatamente ai fini della localizzazione degli interventi e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; restano ferme le perimetrazioni dei comparti previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
EFFETTI DELL’ACCORDO. La sottoscrizione del presente accordo consente di osservare il seguente orario: domenica e lunedì cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 01.00 del giorno successivo; martedì, mercoledì e giovedì cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 02.00 del giorno successivo; venerdì e sabato cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 03.00 del giorno successivo.
EFFETTI DELL’ACCORDO. Il presente accordo sostituisce l'accordo internazionale CARREFOUR UNI del 15 maggio 2001. Esso si applica alle entità sulle quali CARREFOUR detiene il controllo e la gestione. Esso non rimette in causa le pratiche dei rapporti sociali all'interno di CARREFOUR nella misura in cui queste ultime non sono in contraddizione con le sue disposizioni, così come le convenzioni collettive locali, nazionali o europee vertenti sui temi evocati nel presente accordo. Inoltre, il presente accordo non modifica in nulla le condizioni d'impiego e di lavoro dei dipendenti di CAREFOUR. CARREFOUR et UNI Global Union riconoscono che il presente accordo si applica nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti in ogni paese e accettano che nessuna disposizione specifica dell'accordo sia vincolante qualora violasse tali leggi e normative (ivi compresa la giurisprudenza). Tuttavia, mancanza di validità di una disposizione del presente accordo in un Paese non pregiudica la validità e l'efficacia delle rimanenti disposizioni del presente accordo (compatibili con le leggi, la regolamentazione e la giurisprudenza vigenti in questo paese).
EFFETTI DELL’ACCORDO. 10 4.1 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 10 4.2 PIANFICAZIONE COMUNALE 10
EFFETTI DELL’ACCORDO. La sottoscrizione del presente accordo consente di osservare il seguente orario .venerdì/sabato: cessazione della somministrazione alle ore 02.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 02.15 e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo. Il presente accordo ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 28 Settembre 2019.
EFFETTI DELL’ACCORDO. 1. Il presente accordo integra, senza sostituire, le disposizioni sulla protezione delle informazioni personali contemplate negli accordi internazionali conclusi tra le parti, o tra gli Stati Uniti e gli Stati membri, che disciplinano materie rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. 2. Le parti adottano tutte le misure necessarie per attuare il presente accordo, in particolare gli obblighi ivi previsti in materia di accesso, rettifica e ricorso amministrativo e giurisdizionale per le persone fisiche. Le tutele e i rimedi previsti dal presente accordo si applicano alle persone fisiche e alle entità nel modo previsto dalla legislazione nazionale applicabile di ciascuna parte. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i loro obblighi si applicano in modo coerente con i principi fondamentali del federalismo statunitense. 3. Con l’attuazione del paragrafo 2, il trattamento delle informazioni personali da parte degli Stati Uniti o dell’Unione europea e dei suoi Stati membri in relazione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo è considerato conforme alle rispettive legislazioni sulla protezione dei dati che limitano o sottopongono a condizioni i trasferimenti internazionali di informazioni personali, e non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione ai sensi di tali legislazioni.
EFFETTI DELL’ACCORDO. 1. L’Accordo, con gli elaborati e documenti allegati, produce gli effetti previsti dagli articolo 58 della l.r. 36/97 e ss.mm.ii, comportando l’approvazione in via definitiva della variante al PUC comunale vigente e in salvaguardia.
EFFETTI DELL’ACCORDO. Il presente accordo ha validità a partire dall’avvenuta esecutività della relativa Delibera di Giunta e cesserà con la presentazione del consuntivo dell’evento.
EFFETTI DELL’ACCORDO. La sottoscrizione del presente accordo consente di osservare il seguente orario:
EFFETTI DELL’ACCORDO. L’estinzione del procedimento ispettivo, sog- gettivamente limitata alle parti dell’accordo, si realizza con il raggiungimento dell’accordo stesso, seguito dagli adempimenti di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004. Il mancato adempimento all’obbligo del versa- mento degli importi contributivi, nella misura e nei modi concordati, segnalato dagli istituti creditori, determina l’immediata attivazione della procedura ispettiva. Qualora la conciliazione monocratica sia defini- ta con la previsione del versamento in misura differita o rateizzata delle somme di natura pa- trimoniale spettanti al lavoratore, il procedi- mento ispettivo si estingue, esclusivamente, con il pieno soddisfacimento del credito con- cordato. Del definitivo adempimento dovra` es- sere data comunicazione alla Direzione provin- ciale del lavoro. Pertanto, oltre alle ipotesi in cui il debito patrimoniale sia adempiuto conte- stualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, nei casi di differimento o di ra- teizzazione del pagamento, sara` onere del dato- re di lavoro fornire all’Ufficio territoriale com- petente la dimostrazione dell’avvenuto integra- le adempimento, entro il termine ultimo stabili- to nel verbale di accordo. La mancata ottemperanza all’obbligo del versa- mento delle somme concordate in sede conci- liativa sembra consentire, peraltro, al lavoratore l’attivazione della procedura esecutiva innanzi all’Organo giudiziario, sulla base dell’accordo raggiunto. Va, infatti, evidenziato che il verbale di conciliazione, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, cod. proc. civ. rientra tra ‘‘gli atti rice- vuti (...) da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli’’. Conciliazione monocratica a seguito di diffida accertativa Come gia` precisato nella circolare n. 24/2004, la conciliazione monocratica, che eventualmente se- gua la notificazione di un provvedimento di dif- fida accertativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, non produce alcuna efficacia estintiva del procedimento ispettivo che, in tali ipotesi, pe- raltro, e` stato gia` preventivamente avviato. Occorre inoltre precisare che l’eventuale credito patrimoniale concordato in sede di conciliazio- ne non puo` modificare l’importo della contribu- zione previdenziale dovuta, che deve essere co- munque commisurato al credito indicato nella diffida accertativa. Sanzioni civili legate al mancato versamento contributivo Interpretazioni Il riconoscimento del debito patrimoniale e con- tributivo...