Verbale di conciliazione Clausole campione

Verbale di conciliazione. La Commissione di conciliazione provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411 e 412 del codice di procedura civile, come modificati dalla L. 533/73. Il processo verbale di accordo, di parziale accordo e/o di mancato accordo viene depositato, a cura della Commissione di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del lavoro di competenza per territorio. Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve, inoltre, contenere al suo interno: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia; 2. la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte datoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 58 Il verbale, redatto in sei copie, debbono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni, sia di parte sindacale che da parte datoriale. Due copie del verbale vanno depositate, a cura della Commissione di conciliazione, alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'Art. 411, dell'Art. 412 del CPC e dall'Art. 2113 del CC, così come modificati dalla L. 533/73 e da ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Qualora le parti, dopo l'invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia in sede sindacale di cui al precedente arti, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione dopo aver informato la Commissione di conciliazione della controversia in sede sindacale, di conciliare la controversia stessa, in sede di Commissione Provinciale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli Art. 2113, comma 4 del CC, degli Artt. 410 e 411 del CPC come modificati dalla L. 533/73 e in sede di commissione territoriale di conciliazione. A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante dell'organizzazione sindacale componente della stessa commissione territoriale di conciliazione di riferimento. La commissione di conciliazione, nel recepire l'accordo tra le parti nel processo verbale, verifica il merito dell'accordo stesso. Le Organizzazioni sindacali per assicurare l'attuazione di quanto sopra, metteranno a disposizione a...
Verbale di conciliazione. In caso di accettazione congiunta della proposta conciliativa, viene redatto un verbale di accordo sottoscritto dai conciliatori in rappresentanza delle parti o da persona munita dei relativi poteri di firma, e dal consumatore stesso, che avrà efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del codice civile. Il verbale redatto dovrà contenere i seguenti requisiti: •data di avvio e di conclusione della procedura di conciliazione; •nome, cognome dei conciliatori e dei soggetti muniti di relativi poteri di firma; •nome e cognome del consumatore; •oggetto della controversia; •indicazione della modalità di svolgimento della controversia; •indirizzo dell’ufficio di conciliazione In caso di mancata accettazione della proposta, da parte del consumatore o di Sky, o qualora la Commissione non ritenga di poter individuare alcuna ipotesi o proposta di risoluzione della controversia, viene redatto un verbale di mancata conciliazione e di conclusione della procedura; detto verbale sarà sottoscritto dai due conciliatori intervenuti. Le Associazioni dei consumatori aderenti al Protocollo d'Intesa e Sky hanno individuato un periodo di sperimentazione di un anno della procedura di conciliazione paritetica; decorsi 6 mesi verrà convocato un tavolo tecnico per valutare l’andamento della procedura di conciliazione e valutare la possibilità di apportare eventuali modifiche alla procedura. La fase di sperimentazione terminerà decorso un anno dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e relativo Regolamento; terminerà quindi il 1 dicembre 2015.
Verbale di conciliazione. 1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 18 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 2. Si applicano laddove compatibili le disposizioni contenute nei Titoli II e III del presente regolamento. 3. Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione. 4. Il Segretario della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

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  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.