Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.
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Samples: Obbligazioni, Appalto
Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore ([1256 e seguentiss., 1673)]. Non sono più dovuti gli interessi [1282] né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offertadell'offerta [1208 ss.], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) [324 c.p.c.] o se è accettata dal creditore.
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Samples: Direttiva Del Consiglio Relativa All'accordo Quadro Ces, Unice E Ceep Sul Lavoro a Tempo Determinato
Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti1256, 1673). Non sono più dovuti gli interessi (1282 ss.) né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitoredebitore (820; 446, 449 c.n.). Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovutadovuta (3912 c.n.). Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offertadell’offerta (1208 ss.), se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324324 c.p.c.) o se è accettata dal creditore.
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Samples: Obbligazioni E Contratti