Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Clausole campione

Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Avvertenza: si ricorda che è facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti:
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi; in questo caso il contratto si scioglie con la perdita della copertura assicurativa e dei premi già versati secondo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione. Il Contraente, entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi, ha la facoltà di chiedere la riattivazione del contratto base e il ripristino della sua efficacia. La richiesta di riattivazione va fatta per iscritto secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione e dietro il pagamento dei premi arretrati aumentati degli interessi. Trascorso tale termine il contratto non è più riattivabile.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi, con i seguenti effetti: • nell’ipotesi in cui il Contraente non abbia versato almeno tre intere annualità di premio, il contratto si scioglie, con la conseguente perdita di quanto già versato; • nell’ipotesi in cui il Contraente abbia versato almeno tre intere annualità di premio, il contratto si scioglie, con il riconoscimento del valore di riscatto. Il relativo importo verrà calcolato secondo le modalità descritte nel successivo punto 3. Nell’ipotesi in cui siano state versate almeno tre intere annualità di premio, il Contraente può sospendere il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per il valore di riduzione (clausola di riduzione), che verrà determinato secondo le modalità descritte nel successivo punto 3. Entro il termine di 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha altresì il diritto di riattivare il contratto, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi. In caso di riattivazione, l’assicurazione, che nell’intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l’intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l’importo dei premi arretrati e dei relativi interessi ed il Contraente ha perfezionato la relativa appendice.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce, a partire da quest’ultima data, interruzione del pagamento dei premi. .A seguito dell’interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente può riattivare il contratto risolto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di: • recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 12); • decesso dell’Assicurato; • interruzione del pagamento dei premi. Avvertenza: il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza di ciascuna rata, la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti dalla Società senza diritto a capitale ridotto o a valore di riscatto. A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può opporre che la Società non abbia inviato alcun avviso di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente può sospendere il versamento dei premi. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, la garanzia viene sospesa ed il contratto si estingue automaticamente con l'acquisizione da parte della Società di tutti i premi versati (rescissione). Il Contraente ha diritto di riattivare il contratto entro il termine di 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, dietro versamento di tutte le rate arretrate maggiorate degli interessi legali. La riattivazione può anche avvenire entro il termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l'importo della rate di premio arretrate e dei relativi interessi legali ed il Contraente ha perfezionato la relativa appendice.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di: • recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 13); • interruzione del pagamento della prime tre annualità di premio: in tal caso le rate di premio già corrisposte restano acquisite dalla Società e nulla è più dovuto al Contraente; • riscatto totale: a seguito di richiesta scritta del Contraente la Società provvede a liquidare a quest’ultimo l’importo secondo quanto indicato al successivo Punto 11); • decesso dell’Assicurato: a seguito di tale evento insorge l’obbligo della Società di corrispondere ai Beneficiari designati il capitale calcolato come indicato al Punto 3). Si rinvia altresì agli articoli 4 (Diritto di recesso dal contratto) e 13 (Riscatto) delle Condizioni di Polizza.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di: • Recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 13) ed all’articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione;
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Effettuato il primo versamento, il Contraente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento i versamenti e di riprendere il pagamento in qualsiasi momento successivo alla sospensione. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto il Contraente ha, altresì, la facoltà di sciogliere il contratto con il riconoscimento del valore di riscatto, calcolato come indicato al successivo punto 11. Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto, • nella tariffa a premio annuo costante, sospendendo il pagamento dei premi: