Eliminazione della doppia imposizione Clausole campione

Eliminazione della doppia imposizione. La doppia imposizione sarà eliminata nel seguente modo: (1) In Austria: a) Se un residente dell’Austria ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati a imposizione a San Marino, l’Austria accorda: i) quale deduzione dall’imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all’imposta sul reddito pagata a San Marino; ii) quale deduzione dall’imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all’imposta sul patrimonio pagata a San Marino. Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettata ad imposizione a San Marino. b) Se un residente dell’Austria, che svolge operazioni economiche sostanzialmente attive a San Marino, ricava redditi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino, l’Austria, nonostante la precedente lettera a), esenta detti redditi da ogni imposizione. Nonostante la precedente lettera a), detta esenzione si applica altresì ai redditi ricavati da un residente dell’Austria che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino. c) Qualora, conformemente a qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ricavati o il patrimonio posseduto da un residente dell’Austria siano esenti da imposte in Austria, l’Austria può, tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati. (2) a San Marino: a) Se un residente di San Marino ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati a imposizione in Austria, San Marino accorda:
Eliminazione della doppia imposizione. 1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel calcolare la proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta maltese sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernenti la concessione del credito di una imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle disposizioni del presente Accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato ad imposizione in Malta, l'imposta italiana dovuta sul reddito in questione è portata in deduzione dall'imposta maltese dovuta sullo stesso reddito. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Accordo3, qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore: a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10; b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
Eliminazione della doppia imposizione. 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi. 2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Bangladesh concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta del Bangladesh dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Bangladesh (che non contrastino col principio generale in questione), l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana e in conformità della presente Convenzione, sia direttamente sia mediante ritenuta sui profitti, redditi o utili imponibili derivanti da fonti situate in Italia, sarà imputata a credito su ogni imposta del Bangladesh dovuta sugli stessi profitti, redditi od utili imponibili sui quali è calcolata l'imposta italiana. 3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bangladesh, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, pur includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cos calcolate l'imposta sul reddito pagata in Bangladesh, ma l'ammontare della deduzione non pur eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito, in base alla legislazione italiana. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.
Eliminazione della doppia imposizione. 1. Per quanto concerne il Qatar, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: qualora un residente del Qatar ritragga redditi che giusta le disposizioni della presen- te Convenzione siano imponibili in Svizzera, il Qatar concede sull’imposta che preleva sui redditi di detto residente una deduzione di un importo uguale all’imposta sul reddito pagata in Svizzera; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo. 2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili nel Qatar, la Svizzera esenta da imposta tali redditi, salve le disposizioni della lettera b) e della lettera c), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente come se esso non fosse stato esentato da imposta; tuttavia, per gli utili menzionati al paragrafo 4 dell’ar- ticolo 13 questa esenzione viene concessa solo se viene provata la loro imposizione nel Qatar. b) Qualora un residente di Svizzera ritragga dividendi che, giusta le disposizio- ni dell’articolo 10, sono imponibili nel Qatar, la Svizzera accorda, a doman- da del residente, uno sgravio d’imposta. Esso consiste: (i) nel computo dell’imposta pagata nel Qatar, giusta le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’im- posta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile nel Qatar; o (ii) nella riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) nell’esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si trat- ta, pari almeno all’imposta prelevata in Qatar sull’ammontare lordo dei dividendi. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle conven- zioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni. c) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi di cui all’articolo 18, la Svizzera accorda, a domanda del residente, un computo sull’imposta sviz- zera afferente a questo reddito equivalente all’imposta qatari riscossa giusta l’articolo 18; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’im- posta svizzera calcolata prima del computo accordato su quest...
Eliminazione della doppia imposizione. 1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. 2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie im- posizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 3, riducendo di quattro quinti l’importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

Related to Eliminazione della doppia imposizione

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.