Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta? Clausole campione

Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?. I termini di Prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (art. 2952 del Codice Civile).
Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?. I termini di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano. (art. 2952 del Codice Civile). No, a nessuno e in nessun caso. Sì, purché i versamenti di Premio per polizze sottoscritte dallo stesso Contra- ente Primo Assicurato non superino l’importo complessivo di 6.000 euro l’anno. Le somme non possono essere né pignorate né sequestrate (nei limiti pre- visti dall’art. 1923 del Codice Civile).
Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?. I termini di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al paga- mento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, (art. 2952 del Codice Civile). Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto (art. 1406 del Codice Civile). Il Contraente cedente e il cessionario, devono firmare insieme la richiesta presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza. La richiesta di cessione firmata va inviata per raccomandata a/r a: Poste Vita manderà a entrambi la comunicazione che conferma la cessione. Poste Vita può opporre al contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti da questo contratto (art. 1409 del Codice Civile). Il Contraente può fare entrambe le cose. Dopo aver ricevuto la documentazione che attesta la costituzione del pegno o del vincolo, Poste Vita an- nota la costituzione su un’appendice di polizza. La documentazione deve essere: ▪ firmata dal Contraente e dal Beneficiario, la cui designazione sia irrevocabile ▪ inviata a Poste Vita per raccomandata a/r. Il creditore del pegno, o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, potrà richiedere i crediti derivanti da questo contratto a Poste Vita, alla quale dovrà mostrare il mandato irrevocabile da parte del Contraente e del Beneficiario, se c’è. Poste Vita può opporre al creditore del pegno o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le eccezioni, che le spetterebbero verso il Contraente sulla base di questo contratto. Le somme non possono essere né pignorate né sequestrate. (Nei limiti previsti dall’art. 1923 del Codice Civile).
Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?. I termini di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al paga- mento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (art. 2952 del Codice Civile). No, il Contraente non può cedere il contratto a terzi. Il Contraente può fare entrambe le cose. Dopo aver ricevuto la documentazione che attesta la costituzione del pegno o del vincolo, Poste Vita an- nota la costituzione su un’appendice di polizza. La documentazione deve essere: ▪ firmata dal Contraente e dal Beneficiario, la cui designazione sia irrevocabile ▪ inviata a Poste Vita per raccomandata a/r. Il creditore del pegno, o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, potrà richiedere i crediti de- rivanti da questo contratto a Poste Vita, alla quale dovrà mostrare il mandato irrevocabile da parte del Contraente e del Beneficiario, la cui designazione sia irrevocabile. Poste Vita può opporre al creditore del pegno o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente sulla base di questo contratto. Le somme non possono essere né pignorate né sequestrate (nei limiti previsti dall’art. 1923 del Codice Civile).
Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?. Il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, per i contratti di assicurazione sulla vita sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?. I termini di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano. (art. 2952 del Codice Civile). Se gli aventi diritto non richiedono gli importi dovuti entro il termine di prescrizione di 10 anni, Poste Vita ha l’obbligo di versare le somme al Fondo istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166).‌‌‌

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.