Erogazione del premio Clausole campione

Erogazione del premio. Il premio di risultato viene corrisposto annualmente, è variabile in funzione del raggiungimento dell'insieme degli obiettivi condivisi e può essere differenziato per Azienda, area, reparto, unità, gruppo, ecc. L'entità del premio e la conseguente erogazione sono determinabili solo a consuntivo, dopo che siano stati verificati i risultati concretamente realizzati in termini di redditività, produttività e qualità.
Erogazione del premio. La componente 1) del premio verrà erogata unitamente alla mensilità di giugno. La componente 2) verrà erogata in due rate uguali, una a maggio e una a settembre. La componente 3) verrà distribuita in rate di ugual importo sulle mensilità da giugno a dicembre. In caso di conseguimento dell’obiettivo aziendale, il maggior importo dovuto verrà erogato unitamente alla mensilità del mese di giugno. Nota a verbale: La 14esima mensilità sarà omogeneamente distribuita sulle mensilità da gennaio a maggio.
Erogazione del premio. La componente 1) del premio verrà unitamente alla mensilità di giugno. La componente 2) verrà erogata in due rate uguali, una a maggio e una a settembre. La componente 3) verrà distribuita in rate di ugual importo sulle mensilità da giugno a dicembre. • Rapporto tra la voce investimenti (comprensiva di eventuale aumento di capitale) e la voce riserve tecniche di Tav. 2 “Principali indicatori patrimoniali” del bilancio consolidato di Gruppo. TABELLA PUNTO 1) 1.219,00 LIV/CL 1 2 3 4 5 6 CALL 1 827,46 872,44 954,96 1.041,88 1.104,29 1.178,41 809,34 2 848,67 894,38 981,42 1.070,16 1.135,99 1.213,64 836,04 3 870,24 916,32 1.007,87 1.098,44 1.167,80 1.248,74 863,03 4 890,85 938,26 1.034,20 1.126,84 1.199,50 1.283,97 888,27 5 911,93 960,33 1.060,65 1.155,12 1.232,41 1.337,24 932,71 6 933,02 982,27 1.087,10 1.183,53 1.270,81 1.379,42 961,44 7 954,36 1.008,48 1.119,16 1.219,00 1.312,98 1.426,11 993,11 8 975,69 1.034,81 1.151,35 1.258,50 1.356,38 1.473,77 1.025,28 9 996,90 1.061,02 1.190,35 1.319,57 1.422,94 1.548,13 1.073,50 10 1.018,23 1.087,35 1.228,02 1.361,01 1.468,41 1.598,35 1.107,30 11 1.039,44 1.113,56 1.266,54 1.403,56 1.514,85 1.649,55 1.141,71 12 1.064,55 1.139,89 1.306,28 1.446,83 1.562,27 1.702,46 1.177,25 13 1.093,69 1.172,19 1.346,51 1.491,08 1.610,79 1.756,70 1.213,21 Funz. 1° grado 1 2 3 4 5 6 1 1.540,57 1.571,90 1.603,23 1.634,56 1.666,01 1.697,46 2 1.584,82 1.616,15 1.647,60 1.678,93 1.710,26 1.741,71 3 1.629,19 1.660,52 1.691,85 1.723,18 1.754,51 1.785,96 4 1.673,44 1.704,77 1.736,10 1.767,43 1.798,88 1.830,21 5 1.717,69 1.749,02 1.780,47 1.811,80 1.843,13 1.874,58 6 1.762,06 1.793,39 1.824,72 1.856,05 1.887,38 1.918,83 7 1.811,43 1.842,76 1.874,09 1.905,54 1.936,87 1.968,32 8 1.860,93 1.892,25 1.923,58 1.954,91 1.986,24 2.017,69 Funz. 2° grado 1 2 3 4 5 6 1 1.632,48 1.665,76 1.699,04 1.732,32 1.765,60 1.799,00 2 1.676,73 1.710,01 1.743,41 1.776,69 1.809,97 1.843,25 3 1.721,11 1.754,38 1.787,66 1.820,94 1.854,22 1.887,50 4 1.765,36 1.798,63 1.831,91 1.865,19 1.898,47 1.931,87 5 1.809,61 1.842,88 1.876,28 1.909,56 1.942,84 1.976,12 6 1.853,98 1.887,26 1.920,53 1.953,81 1.987,09 2.020,37 7 1.903,35 1.936,63 1.969,90 2.003,18 2.036,58 2.069,86 8 1.952,84 1.986,12 2.019,40 2.052,67 2.085,95 2.119,23 Funz. 3° grado 1 2 3 4 5 6 1 1.717,57 1.752,07 1.786,69 1.821,19 1.855,68 1.890,30 2 1.761,82 1.796,44 1.830,94 1.865,44 1.900,06 1.934,55 3 1.806,07 1.840,69 1.875,19 1.909,69 1.944,31 1.978,92 4 1.850,44 1.884,94 1.919,56 1.954,06 1.988,55 2.023,17 5 1...
Erogazione del premio. 5.1 Quale premio per la vincita del Concorso, all’Artista verrà assicurato dal Committente un riconoscimento in denaro pari a Euro 5.000,00 (cinquemila) omniconprensivi, che sarà così erogato: 5.2 L’Artista riconosce che il premio è da considerarsi a tutti gli effetti come un reddito percepito dal vincitore, ai sensi dell’art. 81, c. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986. Tale premio rientra, per la sua tipologia, nella categoria dei premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, genericamente detti “premi della cultura”, così come precisato dall’Amministrazione Finanziaria con la R.M. 28.10.1976, n. 8/1251, pertanto non è assoggettabile a ritenuta alla fonte. Risultano infatti esclusi dalla previsione di cui all’art. 30 del D.P.R. 600/1973, in quanto non caratterizzato dagli elementi dell’alea e del gioco, traendo la loro causa da una valutazione dell’opera artistica, scientifica o letteraria, cui viene dato un particolare riconoscimento. Il premio appartiene alla categoria reddituale dei “redditi diversi” di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), da dichiarare nella propria dichiarazione di redditi (quadro RL). 5.3 Il premio non verrà corrisposto all’artista nei seguenti casi: a. quando l’Artista abbia comunicato al Committente la propria rinuncia e/o intervenuta impossibilità a parteci- pare al progetto ai sensi dell’art. 4.2 del contratto o, ove tale comunicazione non sia intervenuta, l’Artista intenda comunque rinunciare o sia impossibilitato a partecipare al progetto; b. qualora l’Artista si renda inadempiente agli obblighi, anche singolarmente considerati, di cui all’art. 4 del con- tratto. Nel caso in cui l’inadempimento si realizzi in un momento successivo al pagamento della prima tranche del premio, l’Artista dovrà restituire quanto incassato al Committente entro 15 (quindici giorni) dal ricevimento della comunicazione di contestazione dell’inadempimento medesimo.
Erogazione del premio. L’erogazione del Premio di Risultato agli aventi diritto, determinato individualmente con i criteri sopra stabiliti, avverrà in unica soluzione insieme con la corresponsione della prima retribuzione mensile successiva all’approvazione del bilancio dell’anno di riferimento. In caso di dimissioni con preavviso o pensionamento, il Premio, rapportato ai mesi di lavoro e all’ultimo indicatore di redditività aziendale, verrà erogato insieme con l’indennità di fine rapporto. Il valore complessivo dell’erogazione ha carattere di una tantum annuale che non si consolida di anno in anno né alla fine dell’accordo, non determina alcun ulteriore riflesso sugli altri elementi della retribuzione e non incide sul TFR. Il Premio di Risultato sostituisce ed annulla a tutti gli effetti l’importo in cifra fissa previsto dall’accordo nazionale del 20 giugno 2013 a titolo di “Elemento di garanzia retributiva” per i dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello.

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  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.