Common use of Erogazione della rendita Clause in Contracts

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

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Samples: Statute, Statuto, Statuto Del Fondo Pensione

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigentiper i fondi pensione preesistenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e modifiche ed integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultatorisultante dal comparto Assicurativo, garantito, e/o dai comparti Finanziari, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. Il fondo Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitaliziavitalizia le cui caratteristiche sono specificate nella Nota Informativa.

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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza, Statuto Del Fondo Di Previdenza, Statuto Del Fondo Di Previdenza

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

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Samples: Statuto Di Previdenza