Esame. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, può chiedere, in forma scritta , ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell’ambito dei contenuti dell’informazione stessa, un incontro per l’esame dei seguenti argomenti: a) articolazione dell'orario; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti; c) verifica periodica della produttività delle strutture; 2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali. 3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza. 5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie . 6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Esame. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 29, dell'art.7 comma 2, può chiedere, in forma scritta scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo dell' articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell’ambito dei contenuti dell’informazione stessa, un incontro per l’esame dei seguenti argomenti1993 :
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei sui carichi di lavoro laddove previstilavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici; Sono inoltre oggetto di esame, ai sensi dell’art.48 del d.lgs. n.29 del 1993, le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle strutture;Amministrazioni.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame dell’esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Esame. 1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 35all' articolo 6, ricevuta l'informazione, l'informazione ai sensi dell'artdell' art. 297, comma 2, può chiedere, chiedere in forma scritta scritta, ai sensi dell'articolo dell' articolo 10 del d.lgs d.lgs. n. 29 del 1993, nell’ambito nell'ambito dei contenuti dell’informazione dell'informazione stessa, un incontro per l’esame l'esame dei seguenti argomenti:
a) a. articolazione dell'orariodegli orari;
b) b. definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previstilavoro;
c) c. verifica periodica della produttività delle strutture;degli uffici. Sono inoltre, oggetto di esame ai sensi dell' art. 48 del D. lgs. n. 29 del 1993 le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta; durante il . Nel periodo di durata dell'esame dedicato all'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Esame. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35, all'articolo 12 ricevuta l'informazione, l'informazione ai sensi dell'art. 29, 7 comma 2, 2 può chiedere, chiedere in forma scritta , un incontro per l'esame delle seguenti materie ai sensi dell'articolo dell’articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell’ambito dei contenuti dell’informazione stessa, un incontro per l’esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previstilavoro;
c) verifica periodica della produttività delle struttureproduttivitàdegli uffici;
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri - che iniziano di norma entro le IC quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza responsabilitàcorrettezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esamedell’esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei responsabilitàdei dirigenti nelle stesse materie materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti l’esame le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Esame. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 29, 7 comma 2, può chiedere, in forma scritta , ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell’ambito dei contenuti dell’informazione stessascritta, un incontro per l’esame dei l'esame delle seguenti argomenti:materie, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (17):
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei sui carichi di lavoro laddove previstilavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici. Sono inoltre oggetto di esame, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (17), le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle strutture;Amministrazioni.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
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Esame. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35all' articolo 12, ricevuta l'informazione, l'informazione ai sensi dell'artdell' art. 297, comma 2, può chiedere, in forma scritta scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'articolo dell' articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell’ambito dei contenuti dell’informazione stessa, un incontro per l’esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previstilavoro;
c) verifica periodica della produttività delle strutturedegli uffici;
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito Dall'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali