Esclusione della revisione prezzi Clausole campione

Esclusione della revisione prezzi. Non si procederà a revisione prezzi e ciò anche in deroga all’articolo 1664 c.c., commi 1 e 2.
Esclusione della revisione prezzi. Ciascun canone di noleggio sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa xxxx xxxxxxx dalla società appaltatrice per l’intera durata del contratto e ciò in deroga all’art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.
Esclusione della revisione prezzi. Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto e per eventuali proroghe. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa xxxx xxxxxxx dalla società appaltatrice per l’intera durata del contratto e ciò in deroga all’art. 1664 c.c. ed alle disposizioni del codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006).
Esclusione della revisione prezzi. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo (al netto del ribasso), sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa xxxx xxxxxxx dalla società appaltatrice per l’intera durata del contratto e ciò in deroga all’art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge e del codice dei contratti.
Esclusione della revisione prezzi. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedenti articolo 8 (al netto del ribasso), sarà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa xxxx xxxxxxx dalla società appaltatrice per l’intera durata del contratto e ciò in deroga all’art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge e del codice dei contratti.
Esclusione della revisione prezzi. In considerazione della breve durata del contratto i l corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo essendo stata la relativa xxxx xxxxxxx dalla Società appaltatrice per l'intera durata del contratto, e ciò anche in deroga all'articolo 1664 c.c.
Esclusione della revisione prezzi. 1. Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l’intera durata del Contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).