Common use of Esclusione Clause in Contracts

Esclusione. 1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento: ➢ le progettazioni, e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all’art. 1 – comma 42 – della Legge 311/2004; comunque la materia già autonomamente disciplinata, come l’appalto di lavoro o di beni o di servizi di cui al D.Lgs 163/2006; ➢ le attività obbligatorie per Xxxxx in mancanza di uffici a ciò deputati; ➢ la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; ➢ gli incarichi conferiti ex articolo 90 del d.Lgs. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica); ➢ le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; ➢ la copertura di posti di Dotazione Organica espressamente individuati come di “Alta Specializzazione” ai sensi dell’articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato; ➢ l’acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente in applicazione all’articolo 30 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (convenzioni tra Enti Locali per l’esercizio di funzioni e servizi a mezzo delega) e dell’articolo 15 della Legge n. 241/90 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero in applicazione dell’articolo 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (convenzione con soggetti pubblici); ➢ le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

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Esclusione. 1Nel corso dell’esame istruttorio della documentazione ammnistrativa presentata dal Concorrente, l’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa, ha rilevato quanto segue: La mandataria Gemaservices S.R.L. e la mandante L.A.M.P.E.R. Facility Management S.R.L., nei Dgue caricati a Sistema nella parte IV sezione B, hanno indicato Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per gli esercizi 2015 2016 e 2017. Sono escluse dalla disciplina A seguito di verifica effettuata attraverso la consultazione di Telemaco, ovvero il servizio delle Camere di Commercio che permette a tutti di consultare ed estrarre documenti ufficiali del presente regolamento: ➢ le progettazioniRegistro Imprese, si è rinvenuto anche il Bilancio relativo all’annualità 2018, approvato per la mandataria in data 26/06/2019 e le per la mandante in data 25/06/2019. Entrambi i bilanci, pertanto, risultano essere disponibili ed approvati in data antecedente al termine ultimo di presentazione offerte, disposto da rettifica, fissato per il 09/07/2019. In ragione di ciò, in data 05/11/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha ritenuto necessario richiedere al Concorrente di rendere una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri della sopradetta impresa, con l’indicazione del fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività connesseoggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018), relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 per poter verificare l’effettivo possesso del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all’art. 1 – comma 42 – della Legge 311/2004; comunque la materia già autonomamente disciplinata, come l’appalto di lavoro o di beni o di servizi requisito di cui al D.Lgs 163/2006; ➢ le attività obbligatorie par. 7.2 del Capitolato d’Oneri della presente procedura. Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta, nonostante risulti da Sistema che tale comunicazione sia stata prelevata dal Concorrente alle ore 12:01 del 11/11/2019. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per Xxxxx in mancanza sé una causa di uffici a ciò deputati; ➢ la rappresentanza in giudizio in mancanza esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l’altro precisato nella Nota illustrativa dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui “In caso di ufficio legale interno; ➢ gli incarichi conferiti ex articolo 90 inutile decorso del d.Lgstermine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara”. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica); ➢ le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; ➢ la copertura di posti di Dotazione Organica espressamente individuati come di “Alta Specializzazione” ai sensi dell’articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000Ciò posto, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto aggiunta il mancato riscontro a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale tale richiesta concretizza la carenza dichiarativa rispetto al possesso del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato; ➢ l’acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente in applicazione all’articolo 30 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (convenzioni tra Enti Locali per l’esercizio di funzioni e servizi a mezzo delega) e dell’articolo 15 della Legge n. 241/90 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione requisito circa il fatturato specifico nel settore di attività di interesse comuneoggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) ovvero in applicazione dell’articolo 43 comma 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati e pertanto ( 2016 2017 e 2018). Per tali motivazioni, l’Ufficio ha concluso con esito negativo l’esame istruttorio della Legge n. 449/1997 documentazione amministrativa presentata dal concorrente. 20. R.T.I. costituendo UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L. - PILò SRL - MEDITERRANEA SRL (convenzione con soggetti pubbliciMEDITERRANEA SRL, UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L.*, PILÒ SRL) (Lotto 12, Lotto 2, Lotto 20, Lotto 3); ➢ le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

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Esclusione. 1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento: le progettazioni, e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all’art. 1 – comma 42 – della Legge 311/2004; comunque la materia già autonomamente disciplinata, come l’appalto di lavoro o di beni o di servizi di cui al D.Lgs 163/2006; le attività obbligatorie per Xxxxx in mancanza di uffici a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; gli incarichi conferiti ex articolo 90 del d.Lgs. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica); le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; la copertura di posti di Dotazione Organica espressamente individuati come di “Alta Specializzazione” ai sensi dell’articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato; l’acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente in applicazione all’articolo 30 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (convenzioni tra Enti Locali per l’esercizio di funzioni e servizi a mezzo delega) e dell’articolo 15 della Legge n. 241/90 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero in applicazione dell’articolo 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (convenzione con soggetti pubblici); le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

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Esclusione. 1Il concorrente è stato verificato con esito positivo a seguito del positivo riscontro fornito in relazione: a) alla dichiarazione di conformità all’originale resa per il pagamento del contributo ANAC; b) all’indicazione del fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati (2016, 2017 e 2018) della mandante G.R.V. S.r.L.. Tuttavia, la mandante XXXX FACILITY MANAGEMENT S.R.L, ha caricato a Sistema un DGUE in cui, nella Sezione III “Motivi di Esclusione – Motivi Legati al Pagamento di imposte o contributi previdenziali”, ha dichiarato che in data 07/05/2019, a fronte di un debito con l’Erario pari ad Euro 573.584,00, con protocollo n. 473208 ha presentato istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che tale istanza è stata accolta dall’Ente in data 03/06/2019. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamentoIn data 15/10/2019, il Responsabile dell’Ufficio, ha provveduto a richiedere all’ Agenzia delle Entrate - Riscossione il certificato di regolarità fiscale per l’Operatore economico in argomento, dal quale è risultata la seguente violazione definitivamente accertata: - cartella di pagamento n. 07120190072052654, anno di imposta 2015, notificata il 10/05/2019 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 37.169,99. Successivamente, in data 05/12/2019, il Responsabile dell’Ufficio ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se l’istanza di rateizzazione, prodotta in data 07/05/2019 con protocollo n. 473208 per un importo pari ad euro 573.584,00, accolta in data 03/06/2019, ricomprenda o meno tra i carichi oggetto dell’istanza, la cartella di pagamento n. 07120190072052654, notificata in data 10/05/2019, il cui importo iscritto a ruolo è pari ad Euro 37.169,99. In riscontro all’istanza da ultimo richiamata, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in data 06/12/2019, verificate le progettazionievidenze d’ufficio, e le attività connesseha riscontrato la richiesta formulata, relative precisando che tra i carichi oggetto dell’istanza di rateizzazione non è ricompresa la suddetta cartella di pagamento, confermando, inoltre, che tale irregolarità debba essere considerata come definitivamente accertata. Successivamente, in data 13/12/2019 il Responsabile dell’Ufficio ha richiesto alla mandante di fornire idonei chiarimenti in merito alla cartella di pagamento n. 07120190072052654 anno di imposta 2015, notificata il 10/05/2019. In data 20/12/2019 l’Operatore economico ha riscontrato la richiesta formulata precisando che “per quel che concerne l’irregolarità rilevata in relazione alla cartella di pagamento n. 07120190072052654, nonostante questa risulti presuntivamente notificata in data 10/05/2019 è stata oggetto di istanza di sospensione legale della riscossione in data 17/12/2019 - ai sensi dell’art. 1 , commi da 537 a lavori pubblici 544, Legge n. 228/2012 – insieme alle cartelle di pagamento rientranti nell’istanza di rateizzazione di cui sopra.”. In data 21/01/2020, il Responsabile dell’Ufficio ha inviato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di supplemento istruttorio, con la richiesta di: - chiarire se l’istanza presentata dall’Operatore economico, in considerazione di quanto dichiarato, riportava l’irregolarità nell’alveo delle fattispecie non definitivamente accertate e in caso affermativo se questa modifica abbia effetto retroattivo, confermando, pertanto, in capo alla Xxxx Facility Management S.r.L. il possesso continuativo del requisito di cui all’art 80 comma 4, dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta (09/07/2019) alla data di presentazione dell’istanza di supplemento istruttorio; - precisare, qualora l’istanza presentata non abbia l’effetto retroattivo, se alla data di scadenza di presentazione dell’offerta (09/07/2019) l’irregolarità relativa alla cartella di pagamento n. 07120190072052654 era già da considerarsi definitivamente accertata; - precisare, qualora la detta violazione abbia acquisito il carattere della definitività dopo la scadenza del detto termine di presentazione dell’offerta, quale sia l’arco temporale in cui l’OE ha perso il requisito di cui al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016. In data 12/02/2020, l’Agenzia delle Entrate in riscontro alla succitata richiesta di Consip ha specificato che: - la cartella di pagamento n. 0712019007205654, notificata alla XXXX FACILITY MANAGEMENT S.R.L. il 10/05/2019, non è ricompresa nell’istanza di rateizzazione accordata dall’agente della riscossione in data 03/06/2019 e, alla data del rilascio del primo certificato, 18/10/2019, era inutilmente decorso il termine per la presentazione del ricorso, ragion per cui l’Ufficio certificava la definitività del carico; - sulla definitività del carico iscritto a ruolo, la circolare 41/E del 3 agosto 2010 della Direzione Centrale Normativa chiarisce che “la definitività dell’accertamento consegue all’inutile decorso del termine per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale” pertanto a nulla rileva, ai fini della definitività della violazione accertata, la presentazione dell’istanza di sospensione legale, acquisita da questo Ufficio dalla XXXX FACILITY MANAGEMENT S.R.L. in data 24/01/2020; - una diversa valutazione in merito alla definitività deve essere effettuata, invece, alla data del 09/07/2019. Infatti, considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 10/05/2019, in data 09/07/2019 (60° giorno) non era ancora scaduto il termine per proporre ricorso e, pertanto, la definitività delle violazioni accertate si è realizzata solo in data 10/07/2019. Dal riscontro fornito dall’Agenzia delle Entrate è palese che l’irregolarità fiscale in capo al Concorrente rientra nell’alveo delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 4, essendo quest’ultima “grave e definitivamente accertata”. In proposito, la succitata norma recita “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli artt. 90 obblighi relativi al pagamento delle imposte e 91 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008tasse o dei contributi previdenziali, secondo la disposizione contenuta all’artlegislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 1 – comma 42 – della Legge 311/2004; comunque la materia già autonomamente disciplinata, come l’appalto Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di lavoro o di beni o di servizi imposte e tasse superiore all’importo di cui al D.Lgs 163/2006; ➢ le attività obbligatorie per Xxxxx in mancanza di uffici a ciò deputati; ➢ la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; ➢ gli incarichi conferiti ex articolo 90 del d.Lgs. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica); ➢ le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; ➢ la copertura di posti di Dotazione Organica espressamente individuati come di “Alta Specializzazione” ai sensi dell’articolo 110 all’articolo 48bis, commi 1 e 2 2-bis del D.Lgsdecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”. Per chiarire quanto riportato nell’ultimo periodo della disposizione surrichiamata la giurisprudenza ha identificato tipologie di atti amministrativi che, divenuti inoppugnabili perché non tempestivamente impugnati ovvero confermati all’esito di un giudizio, danno luogo ad una siffatta fattispecie di violazione tributaria definitivamente accertata. Così è ad esempio per gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ex art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 267/2000472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e, nel caso in cui costituiscano il primo atto di esercizio della pretesa impositiva, anche le cartelle di pagamento (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020 n. 2397; Cons. Stato, V, 8 aprile 2019, n. 2279; V, 27 luglio 2018, n. 1970; Cass., SS.UU., 14 maggio 2010, n. 11722). Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, sia con certificazione che con propria missiva sottolineava che “considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 10/05/2019, in data 09/07/2019 (60° giorno) non era ancora scaduto il termine per proporre ricorso e, pertanto, la definitività delle violazioni accertate si è realizzata solo in data 10/07/2019”. Ad ogni modo, seppur la definitività del debito si è attestata il giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, il Concorrente non ha presentato ricorso avverso il debito imputato. La violazione in capo al Concorrente è caratterizzata, pertanto, dall’essere definitivamente accertata, in quanto ivi espressamente disposto i debiti contestati risultano certi, scaduti ed esigibili, requisiti tutti contemporaneamente sussistenti. Non ha rilievo in questa sede, l’istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da effettuarsi esclusivamente mediante contratto 537 a tempo determinato 544, Legge n. 228/2012, presentata dall’interessato in data 17 dicembre 2019 all’Agenzia delle Entrate “al fine di diritto pubblico bloccare la riscossione coattiva di pretese che non reputi dovute perché interessate da prescrizione decadenza o eccezionalmente perché non riscuotibili in ragione di una sospensione amministrativa o giudiziale dell’efficacia esecutive delle stesse”, in quanto il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per il caso di specie, è stato definitivamente accertato in data 10 luglio 2019, pertanto la presentazione dell’istanza non sospende i termini per proporre ricorso avverso i debiti tributari certificati. E’ evidente che la predetta istanza, valevole a fini della sola sospensione della riscossione e non per la definitività dell’accertamento del debito, sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara. In secondo luogo occorre rilevare che è del tutto evidente che la violazione ascrivibile al Concorrente XXXX FACILITY MANAGEMENT S.R.L. risulti contraddistinta dal carattere della gravità, avendo, i debiti oggetto della summenzionata cartella di pagamento, un importo pari ad Euro 37.169,99, e perciò, nettamente superiore alla soglia, legislativamente prevista, di Euro 5.000,00 (ex. Art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73). Con l’affermazione dei caratteri di gravità e definitività della violazione in capo al Concorrente viene meno la sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 80, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il cui difetto non può che comportare l’automatica esclusione del Concorrente. (Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 6). Inoltre, si sottolinea comunque come sia pacifico che, quanto alla loro natura, i documenti rilasciati dalle Autorità competenti, in ordine alla posizione delle ditte concorrenti alle gare pubbliche, con delibera motivata riferimento al pagamento di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato; ➢ l’acquisizione imposte e tasse, si qualificano come atti di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali certificazione e/o Pubbliche Amministrazioni attestazione assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso. Qualora, poi, l’Agenzia delle Entrate, su specifica richiesta di conferma come nel caso di specie, attesti, più volte, a carico del Concorrente violazioni fiscali “definitivamente accertate”, la Stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere detta Società dalla gara, essendole preclusa un’autonoma valutazione della questione. Infine, per la fattispecie in esame, occorre precisare che non trova applicazione la cd “modificabilità soggettiva” dei componenti del RTI, di cui all’articolo 1 all’art. 48, comma 2 9, del D.LgsCodice dei Contratti. 165/2001Tale norma, rispettivamente prevede che “… […] Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in applicazione all’articolo 30 comma 4 sede di offerta”. La norma, che reca il generale divieto di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del D.Lgs. 267/2000 medesimo articolo - i quali consentono, in xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx tassativamente indicati (convenzioni tra Enti Locali per l’esercizio procedure concorsuali a carico del mandatario o di funzioni e servizi a mezzo delega) e dell’articolo 15 della Legge n. 241/90 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione un mandante, oppure morte, interdizione, inabilitazione o fallimento qualora si tratti di attività di interesse comune) ovvero in applicazione dell’articolo 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (convenzione con soggetti pubblici); ➢ le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato imprenditore individuale, regolati dalle leggi statali o ancora nei casi previsti dalla normativa antimafia), il subentro di un altro operatore economico in possesso dei prescritti requisiti – si coordina sia con il comma 19 del medesimo articolo, che ammette il recesso di una o più imprese raggruppate “esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e regionali sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”, e sottolinea che, in materiaogni caso, nonché da eventuali atti normativi attuativiil recesso non è ammesso se finalizzato “ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”, sia con il comma 19 ter), il quale specifica che “le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara». Alla luce di quanto sopra, accertato che la XXXX FACILITY MANAGEMENT S.R.L.- mandante del RTI - risulta carente del requisito di cui all’art 80, comma 4, del Codice a far data dal 10/07/2019, pertanto, il Concorrente è stato valutato con esito negativo . 51. R.T.I. costituendo B. & B. SERVICE SOC. COOP. / TRE SINERGIE SRL (TRE SINERGIE SRL, B. & B. SERVICE SOC. COOP.*) (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 9)

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