Recesso dall’accordo. L’Amministrazione e/o il/la lavoratore/trice agile possono recedere dall’accordo individuale in forma scritta con un preavviso di 15 giorni lavorativi. L’accordo individuale di lavoro agile, può in ogni caso, essere revocato dal Responsabile del Servizio di appartenenza: − nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità; − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell’accordo individuale. La mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza costituisce motivo di recesso immediato dall’accordo individuale di lavoro agile da parte dell’Amministrazione.
Recesso dall’accordo. Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificato motivo, ovvero di risolverlo consensualmente, con preavviso di almeno 30 giorni. La comunicazione di recesso deve avvenire mediante nota scritta firmata digitalmente da trasmettere a mezzo pec o, in alternativa, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento debitamente sottoscritta. In caso di recesso la Regione Puglia è tenuta a rimborsare all’Università di Foggia solo l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base all’Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.
Recesso dall’accordo. 1. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.3.1 deve essere comunicato dal Partecipante che recede all’altro contraente e contestualmente a CC&G e alla Società di Gestione con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Sono fatti salvi i casi di sospensione del Partecipante Generale e di inadempimento nei suoi confronti del Partecipante Indiretto, nei quali casi il recesso si può esercitare senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell’Articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte di CC&G, della comunicazione del recesso.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai Partecipanti interessati e con l’assenso di CC&G.
3. In caso di stipula di un nuovo accordo tra il Partecipante Indiretto ed altro Partecipante Generale, CC&G comunicherà la data a partire dalla quale detto nuovo accordo avrà per essa effetto, restando inteso che esigenze di regolarizzazione o prova dei connessi rapporti possono rendere necessaria la sospensione del Partecipante Indiretto dal Comparto ai sensi dell’Articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b). Di tale eventuale sospensione CC&G darà tempestiva notizia alla Società di Gestione.
4. Al recesso di cui al comma 1 si applica – anche qualora non intervenga la sospensione - quanto previsto nell’Articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle Posizioni Contrattuali registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso, salvo che al nuovo Partecipante Generale, per accordo tra i Partecipanti interessati, non vengano trasferite le Posizioni Contrattuali e le garanzie, ove ciò sia tecnicamente possibile.
5. In caso di sostituzione da parte di un Partecipante Indiretto del Partecipante Generale con altro Partecipante Generale, i trasferimenti delle relative Posizioni Contrattuali e garanzie sono effettuati da CC&G con il consenso di tutti i Partecipanti interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.
Recesso dall’accordo. 1. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.4.1, comma 1, deve essere comunicato dal Partecipante a CC&G con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dalle parti e con l’assenso di CC&G.
3. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.4.1, comma 2, deve essere comunicato a CC&G tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso CC&G opera sulla base degli accordi ricevuti.
Recesso dall’accordo. 1. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.5.1, deve essere comunicato dal Partecipante a CC&G tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso CC&G opera sulla base degli accordi ricevuti.
Recesso dall’accordo. Le Parti hanno diritto di recedere dall’Accordo per giustificati motivi previo preavviso scritto di almeno 90 giorni.
Recesso dall’accordo. Ai sensi dell’art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81 il lavoratore agile e l’Amministrazione possono recedere dall’accordo di lavoro agile in qualsiasi momento. Nel caso in cui l’accordo sia a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. In particolare l’Amministrazione può recedere dall’accordo nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto della contattabilità o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell’accordo individuale. In caso di recesso dell’Amministrazione, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo l’orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione del recesso. La comunicazione del recesso potrà avvenire per e-mail ordinaria personale, per PEC, per comunicazione telefonica. L'avvenuto recesso dall’accordo individuale è comunicato dal Dirigente di riferimento al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. In caso di trasferimento del dipendente ad altro Ufficio, l’accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.
Recesso dall’accordo. Le parti, qualora intendessero recedere anticipatamente dall’accordo per giustificati motivi, dovranno darne congruo preavviso scritto alla controparte a mezzo PEC.
Recesso dall’accordo. L’Autorità e il C.U.G.RI., qualora intendessero recedere anticipatamente dall’accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, hanno l’obbligo di darne un congruo preavviso all’altra parte, esponendo e documentando le proprie motivazioni. Resta ben inteso che, per gli accordi specifici che seguiranno, nel caso di recesso anticipato sono comunque fatte salve le obbligazioni giuridiche assunte verso i terzi, il diritto del C.U.G.RI. al rimborso delle spese già sostenute, nonché la facoltà dell’Autorità di rivedere l’ammontare del rimborso previsto in fase di stipula, commisurandolo alle attività effettivamente svolte.
Recesso dall’accordo. Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 180 giorni, a mezzo pec