Gestione degli errori. 1. Gli effetti degli interventi effettuati da CC&G a seguito di richieste pervenute dalla Società di Gestione ai sensi dell’Articolo B.3.1.7 del Regolamento sono comunicati ai Partecipanti interessati il giorno di Mercato aperto successivo mediante i Reports.
Gestione degli errori. 1. Su richiesta e sotto la responsabilità della Società di Gestione, e comunque in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, CC&G esegue gli Ordini di trasferimento trasmessi nell’ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all’Articolo B.3.1.1.
Gestione degli errori. 2.14.4.1. TecAlliance ha l’obbligo di analizzare gli errori del software segnalati in forma testuale dal cliente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1. L’errore è riproducibile; 2. L’errore si verifica nell’ultima versione del software e il cliente ha implementato questa versione; 3. Il cliente consegna a TecAlliance tutte le informazioni sulle circostanze in cui si verifica l’errore; 4. Non sono state apportate modifiche al software da parte del cliente o di terzi se non preventivamente approvate da TecAlliance.
2.14.4.2. Una volta analizzato l’errore, TecAlliance lo eliminerà a propria discrezione 2.14.4.2.1. e/o
Gestione degli errori. Le nuove funzionalità devono essere progettate in modo da permettere una facile individuazione degli errori, anche quelli connessi ad indisponibilità di dati provenienti da altre applicazioni acquisiti in tempo reale o tramite procedure batch. A tal fine devono essere possibili azioni di recovery automatica e manuale delle procedure che hanno generato errore e, inoltre, devono essere disponibili log chiari e dettagliati circa gli errori prodotti e le procedure che li hanno generati con relativi codici.
Gestione degli errori. 1. Borsa Italiana può disporre o effettuare:
a) la cancellazione di proposte di negoziazione, su richiesta motivata degli operatori;
b) la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, nonché di operazioni concluse fuori mercato e segnalate erroneamente mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
c) la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all’articolo 5.1.1, entro il giorno precedente quello di liquidazione, su specifica richiesta motivata degli operatori.
2. Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
a) inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
b) trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
c) trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
d) rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
e) cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2.
3. Al fine di agevolare la gestione degli errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare l’identità delle controparti, relativamente ai mercati nei quali questa non sia visibile, all’operatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.
4. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono di norma adottati qualora:
a) l’operatore che ha effettuato l’errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
b) il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
c) il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell’errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata nelle Istruzioni da Borsa Italiana.
5. Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento a quelli d’ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari:
a) prezzi teorici di mercato (“prezzi di riferimento”);
b) scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
6. Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui al comma 5, indicati nelle Istruzioni, Borsa...
Gestione degli errori. Nella creazione della password da parte di SIX viene utilizzata una password standard (cd. prefisso). Dalla verifica è risultato che il prefisso presso diversi partecipanti coincide con la password iniziale. • Non è stato definito nessun processo per un'identificazione univoca del richiedente nel caso in cui la password sia stata dimenticata.