Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali: a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti durante e per effetto di gare automobilisti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen- b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro ciascun anno di validità del servizio stesso; c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni; d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re a titolo di compensazione; e) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile; f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile; g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto con a Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore; h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso; i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno concessi compatibilmente con le disposizio- ni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- to, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare degli interessi al tasso bancario corrente; j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione; k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no le disposizioni di legge l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture, Contratto Di Assicurazione Autovetture, Polizza r.c. Auto
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generalicondizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilisti- che automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re genere a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve prescrive entro il termine di 2 due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto contatto con a la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno vengono concessi compatibilmente con le disposizio- nidisposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- tol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipataanticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. stesso Trascorso tale termine dovrà deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazioneassicurazione, è fat- to fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagniaCompagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;condizioni
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no applicano le disposizioni di legge.
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Tutte le prestazioni Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non sono dovute per Sinistri av- venuti durante abbia immedia- tamente preso contatto con la Struttura Orga- nizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e per effetto di gare automobilisti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-oggettiva forza maggiore.
b) Tutte le Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun cia- scun Assicurato più di tre volte per ogni tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia polizza è di 60 giorni;.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automo- bilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, ter- remoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristi- che di calamità naturale, trasformazioni o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il Veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puer- perio; malattie insorte anteriormente alla stipula- zione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conse- guenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofar- maci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re ge- nere a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto con a Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno concessi compatibilmente con le disposizio- ni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- to, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni, Contratto Di Assicurazione Furgoni
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generalicondizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilisti- che automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. i considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re genere a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa Centrale Operativa non assume responsabili- tà responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve prescrive entro il termine di 2 due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione prestazione in conformi- tà conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto contatto con a Struttura Organizzativa la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa Centrale Operativa e/o dei magistrati even- tualmente eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno vengono concessi compatibilmente con le disposizio- nidisposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- tol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipataanticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. stesso Trascorso tale termine dovrà deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;di
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no applicano le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Tutte le prestazioni Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non sono dovute per Sinistri av- venuti durante e per effetto di gare automobilisti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-abbia immedia- tamente preso contatto con la Struttura Organiz- zativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun cia- scun Assicurato più di tre volte per ogni tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia polizza è di 60 giorni;.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automo- bilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamen- ti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puer- perio; malattie insorte anteriormente alla stipula- zione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conse- guenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofar- maci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto con a Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno concessi compatibilmente con le disposizio- ni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- to, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti avvenuti durante e per effetto di gare automobilisti- che automobi- listiche e motociclistiche e relative prove e allenamentiallena- menti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmo- sferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non tera- peutico di stupefacenti e allucinogeni. Le presta- zioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/ cargo che riportano un grado di rischio uguale o
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro ciascun anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do pe- riodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa Centrale Operativa non assume responsabili- tà responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti con- seguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibileim- prevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve pre- scrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro Sini- stro che ha dato origine al diritto alla Prestazione prestazione in conformi- tà conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
; g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto contatto con a Struttura Organizzativa Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno concessi compatibilmente con le disposizio- ni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- to, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Tutte le prestazioni Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non sono dovute per Sinistri av- venuti durante abbia immedia- tamente preso contatto con la Struttura Orga- nizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e per effetto di gare automobilisti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-oggettiva forza maggiore.
b) Tutte le Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun cia- scun Assicurato più di tre volte per ogni tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia polizza è di 60 giorni;.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automo- bilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, ter- remoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristi- che di calamità naturale, trasformazioni o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il Veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puer- perio; malattie insorte anteriormente alla stipula- zione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conse- guenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofar- maci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re ge- nere a titolo di compensazione;.
ef) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà respon- sabilità per danni causati dall’intervento conseguenti a mancato o ritar- dato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;l’As- sistenza.
fg) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve pre- scrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro Sini- stro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà con quanto previsto all’artPrestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite , così come modificato dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto con a Struttura Organizzativa al verificarsi L. n. 166 del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;27 ottobre 2008.
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente Relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segre- to professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima prima) del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente Magistrati eventualmente investiti dall’esame dell’esame del Sinistro stesso;.
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno singole presta- zioni verranno concessi compatibilmente con le disposizio- nidisposizioni, in materia di trasferimento di valutavalu- ta, vigenti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente momenta- neamente si trova l’Assicurato e l’Assicurato, a condizione che l’Assicura- tol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicataindica- ta, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate ade- guate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generalicondizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti durante e per effetto di gare automobilisti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-per
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro ciascun anno entro l’annualità di validità del servizio stessoPolizza;
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re genere a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve prescrive entro il termine di 2 due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione Prestazione, in conformi- tà conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze forme di assistenza fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto contatto con a la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno vengono concessi compatibilmente con le disposizio- nidisposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- tol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipataanticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazioneassicurazione, è fat- to fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagniaCompagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no applicano le disposizioni di legge.
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare le prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), di assistenza ove le autorità locali o interna- zionali internazionali non consentono consentano a soggetti privati lo svolgimen- to svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti avvenuti durante e per effetto di gare automobilisti- che automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-movimenti popola- ri, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazionipre- stazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi inden- xxxxx o prestazioni alternative di alcun gene- re genere a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa Centrale Operativa non assume responsabili- tà responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione prestazione in conformi- tà conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade deca- de qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto contatto con a Struttura Organizzativa Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione Assicura zione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa Centrale Operativa e/o dei magistrati even- tualmente eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno verranno concessi compatibilmente compati- bilmente con le disposizio- nidisposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente momenta- neamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- tol’As- sicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipataanticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimentorisarci mento, in forza dei contratti sotto- scritti sottoscritti con altra Compagnia Com- pagnia di Assicurazione, è fat- to fatto obbligo di dare comunque comun- que avviso del Sinistro Ainistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagniaCompagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazioneprestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no applicano le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
a) Tutte le prestazioni Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non sono dovute per Sinistri av- venuti durante e per effetto di gare automobilisti- che e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-abbia immediata- mente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le Le prestazioni non possono essere fornite per ciascun cia- scun Assicurato più di tre volte per ogni tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia polizza è di 60 giorni;.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automo- bilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, feno- meni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormen- te alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alco- lici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http:// xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che ripor- tano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re genere a titolo di compensazione;.
ef) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà responsa- bilità per danni causati dall’intervento conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;l’Assistenza.
fg) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve pre- scrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro Sini- stro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà con quanto previsto all’artprestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite , così come modificato dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto con a Struttura Organizzativa al verificarsi L. n. 166 del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;27 ottobre 2008.
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente Relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato cura- to dopo (o anche prima prima) del Sinistrosinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente Magistrati eventualmente investiti dall’esame dell’esame del Sinistro sinistro stesso;.
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, ver- ranno verranno concessi compatibilmente con le disposizio- nidisposi- zioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti vigen- ti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e l’Assicurato, a condizione che l’Assicura- tol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipata. anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 30 giorni dalla data dell’anticipo dell’an- ticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituirerestitui- re, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare l’ammontare degli interessi al tasso bancario legale corrente;
j) A parziale deroga . Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di quanto previsto all’artAssistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fat- to obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” , si applica- no applicano le disposizioni di legge
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura natu- ra (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente indipen- dentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni
Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generalicondizioni generali:
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri av- venuti sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilisti- che automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimen-movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro entro ciascun anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re genere a titolo di compensazione;
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabili- tà responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescri- ve prescrive entro il termine di 2 due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformi- tà conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatto contatto con a la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa As- sicurazione Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati even- tualmente eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno vengono concessi compatibilmente con le disposizio- nidisposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicura- tol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anti- cipataanticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo stesso. stesso Trascorso tale termine dovrà deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’am- montare l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazioneassicurazione, è fat- to fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Com- pagniaCompagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamen- te quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;condizioni
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no applicano le disposizioni di legge.
l) I massimali indicati per ogni Prestazione debbo- no debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per XxxxxLegge. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o interna- zionali internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimen- to svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
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