ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso; d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract, Insurance Contract
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante:
a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTEPrivate.
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ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante:
a) se : a)se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel ; b)nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in ; c)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e) per ; d)per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel ; e)nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco
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Samples: Assicurazione r.c. Auto E Corpi Di Veicoli Terrestri
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE. La garanzia non è operante:
: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in ; c)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f; e) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco
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Samples: Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Assicurativi