Danno Totale. L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata “Quattroruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor valore assicurato.
Danno Totale. Per determinare l’ammontare del danno totale valgono questi criteri: - se sul contratto è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” l’indennizzo è così determinato: o il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l’indennizzo è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione o Dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo viene sempre calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo pubblicato dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro - se sul contratto è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente” l’indennizzo è determinato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, entro il limite del valore indicato in polizza
Danno Totale. Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società, previa presentazione di idonea documentazione fiscale di acquisto, liquida l’importo in essa indicato. • certificato cronologico emesso dal PRA; • certificato di proprietà con annotazione della “perdita di possesso” emesso dal PRA; • originale o fotocopia della carta di circolazione o del certificato di circolazione se esistente ovvero il certificato di idoneità tecnica (ciclomotori); • almeno n° 2 (due) chiavi di avviamento del veicolo e/o n° 2 (due) schede elettroniche e n° 2 (due) radiocomandi dei sistemi antifurto, se eventualmente previsti /installati; • la sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio), per consentire le operazioni di vendita o demolizione del veicolo in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale. Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni.
Danno Totale. Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima imma- tricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la li- quidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d’ac- quisto riportato in fattura Se il Sinistro si verifica nei dopo 6 mesi dalla data di prima imma- tricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la li- quidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Com- merciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello ri- portato su Eurotax Giallo. Si considera “perdita totale” del Veicolo i danni subiti dallo stesso superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Salvo quanto disciplinato dall’Opzione zero scoperto, restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condi- zioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere supe- riore al valore di fattura. A parziale deroga di quanto previsto al presente articolo 12, esclusivamente in caso di Furto totale del veicolo seguito dal riacquisto di un nuovo veicolo di marca BMW/MINI, trascorsi al- meno 30 giorni dalla data del Furto del Veicolo senza ritrova- mento, la Società, su richiesta scritta dell’Aderente potrà liqui- dare il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento, previa consegna di tutta la documentazione ri- chiesta dalla Società per il caso di Furto senza ritrovamento del Veicolo. Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L’Assicurato si rende per- tanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.
Danno Totale. Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sini- stro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto all’ art. 11) le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario– in relazione al tem- po trascorso dalla immatricolazione per i veicoli acqui- stati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per gli altri veicoli – della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall’uso, o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.
Danno Totale. L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia, fatto salvo quanto previsto all’art 18.2 per la garanzia Kasko (rubricato “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Kasko”) e all’art. 19.2 (rubricato “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Collisione”) per la garanzia Collisione. Qualora il proprietario del veicolo abbia effettivamente adempiuto agli obblighi previsti dalla clausola Filo diretto Sat, in caso di perdita totale conseguente a furto o incendio, il rimborso avverrà secondo le seguenti modalità:
1. entro i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo liquidato verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado (c.d. valore a nuovo);
2. per i veicoli immatricolati da più di 12 mesi, l’importo liquidato verrà determinato secondo il valore assicurato risultante dalla Scheda di polizza consegnata in sede di stipula del presente contratto assicurativo (c.d. valore assicurato);
3. per i veicoli per i quali si è già perfezionato il rinnovo del presente contratto assicurativo (i.e. annualità successive di polizza), l’importo liquidato verrà determinato secondo il valore assicurato indicato sulla quietanza di rinnovo dello stesso;
4. qualora il superamento dei 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dovesse avvenire nel corso dell’annualità assicurativa ma prima della scadenza annuale della polizza, l’importo liquidato sarà pari al valore commerciale del veicolo determinato al 13° mese dalla data di prima immatricolazione (fermo il valore assicurato) e tale importo rimarrà invariato fino alla scadenza annuale della polizza. Restano ferme le limitazioni e gli scoperti previsti nella clausola Filo diretto Sat in caso di mancato e/o parziale adempimento delle clausole contenute nella medesima. In caso di perdita totale derivante da furto, resta inteso che l’Impresa applicherà lo scoperto (con il relativo minimo) indicato alla colonna “In rete” così come riportato nella Scheda di polizza.
Danno Totale. L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo i seguenti criteri: il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
Danno Totale. Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore dell’autoveicolo al momento del sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento, dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli dell’autoveicolo, che viene calcolato in modo forfetario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza. In caso di rinnovo, la data di effetto della polizza è quella riportata nel Certificato di assicurazione. Di seguito la tabella:
A. CON RIACQUISTO DI UN ALTRO AUTOVEICOLO PRESSO IL MEDESIMO DEALER
B. SENZA RIACQUISTO DI UN ALTRO AUTOVEICOLO PRESSO IL MEDESIMO DEALER
Danno Totale. In caso di “danno totale”, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al “valore a nuovo” (intendendosi per valore a nuovo quello di listino e/o quello previsto nella relativa fattura d’acquisto) al momento della prima immatricolazione, non sarà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione. Si considera “perdita totale” del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno è pari o superiore all'80% del “valore commerciale” del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la compagnia di assicurazione liquiderà il 100% del “valore a nuovo” nel primo anno, oppure, il 100% del “valore commerciale” nei periodi successivi. Qualora sia riconosciuta la “perdita totale” del veicolo, la compagnia di assicurazione subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
Danno Totale. Sussiste un danno totale, se l’importo del ripristino supera il valore attuale, se il ripristino non è possibile oppure se una cosa rubata non viene ritrovata entro 4 settimane dalla perdita coperta da assicura- zione. Viene indennizzato B 7.10 Sonde geotermiche verticali e orizzontali Vengono indennizzate le spese per il ripristino: B 7.11 Valore a nuovo Le spese per acquistare lo stesso oggetto assicurato nuovo immedia- tamente prima del verificarsi del sinistro, incluse le spese di traspor- to, doganali, per l’installazione e la messa in funzione, dedotto il va- lore residuo della cosa danneggiata. I resti sono conteggiati al valore a nuovo. Non si tiene conto del valore affettivo personale.