Danno Totale. L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata “Quattroruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor valore assicurato.
Danno Totale. Per determinare l’ammontare del danno totale valgono questi criteri: - se sul contratto è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” l’indennizzo è così determinato: o il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l’indennizzo è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione o Dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo viene sempre calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo pubblicato dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro - se sul contratto è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente” l’indennizzo è determinato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, entro il limite del valore indicato in polizza
Danno Totale. Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore dell’autoveicolo al momento del sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento, dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli dell’autoveicolo, che viene calcolato in modo forfetario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza. In caso di rinnovo, la data di effetto della polizza è quella riportata nel Certificato di assicurazione. Di seguito la tabella:
Danno Totale. Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società, previa presentazione di idonea documentazione fiscale di acquisto, liquida l’importo in essa indicato. • certificato cronologico emesso dal PRA; • certificato di proprietà con annotazione della “perdita di possesso” emesso dal PRA; • originale o fotocopia della carta di circolazione o del certificato di circolazione se esistente ovvero il certificato di idoneità tecnica (ciclomotori); • almeno n° 2 (due) chiavi di avviamento del veicolo e/o n° 2 (due) schede elettroniche e n° 2 (due) radiocomandi dei sistemi antifurto, se eventualmente previsti /installati; • la sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio), per consentire le operazioni di vendita o demolizione del veicolo in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale. Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni.
Danno Totale. Se il Sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima imma- tricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la li- quidazione del Danno sarà effettuata sulla base del valore d’ac- quisto riportato in fattura Se il Sinistro si verifica nei dopo 6 mesi dalla data di prima imma- tricolazione, in caso di Veicolo usato dalla data di voltura, la li- quidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Com- merciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello ri- portato su Eurotax Giallo. Si considera “perdita totale” del Veicolo i danni subiti dallo stesso superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Salvo quanto disciplinato dall’Opzione zero scoperto, restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condi- zioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere supe- riore al valore di fattura. A parziale deroga di quanto previsto al presente articolo 12, esclusivamente in caso di Furto totale del veicolo seguito dal riacquisto di un nuovo veicolo di marca BMW/MINI, trascorsi al- meno 30 giorni dalla data del Furto del Veicolo senza ritrova- mento, la Società, su richiesta scritta dell’Aderente potrà liqui- dare il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento, previa consegna di tutta la documentazione ri- chiesta dalla Società per il caso di Furto senza ritrovamento del Veicolo. Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L’Assicurato si rende per- tanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.
Danno Totale. L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
Danno Totale. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, QUIXA determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicate nella tabella di seguito riportata. Con perdita totale si intende un danneggiamento del veicolo tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del suo valore di mercato alla data del sinistro e a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A.. Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie: ❯ Incendio Tabelle di deprezzamento: intestata alla medesima società/dealer) e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto. - del 70% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alle tabelle di deprezzamento, in caso di riacquisto presso il medesimo concessionario; ❯ fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati, in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ❯ entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi, ❯ Furto Si precisa che in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto: - del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alla tabelle di deprezzamento, come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto l’indennizzo: Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo concessionario (la fattura o la proposta d’acquisto deve essere
Danno Totale. L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferm a restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. Sezione 4 – Assistenza stradale SONO PREVISTE LE SEGUENTI DEROGHE In relazione alle prestazioni “Soccorso stradale” il limite di 50 km indicato nel testo s’intende modificato in “200 km complessivi (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo”; Le prestazioni “Soccorso stradale”, indipendentemente dalla causa che le rende necessarie, operano fino a tre volte complessive per ciascun anno assicurativo; non risulta operante in nessun caso e per nessun Veicolo la prestazione “Veicolo sostitutivo”; per gli autocarri oltre 35 x.xx, le prestazioni “Soccorso stradale” operano con un massimale di euro 4.000,00 per evento e per anno; per gli autocarri, i motocarri e i camper non risulta operante in nessun caso la prestazione “Trasporto / Rimpatrio del veicolo”. Sezione 5 – Tutela Legale; Sezione 6 – Infortuni del Conducente. Sede Legale: Xxx Xxxxx, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO) Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001 F + 39 039 9890694 xxxx@xxxxx.xx
Danno Totale. Si considera perdita/danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale. In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per: - Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica. - Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l’ubicazione del rischio. - Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria). - Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico. Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell’ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.