Common use of ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Clause in Contracts

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni. Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ciascun veicolo, più di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e a condizione che l'assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del codice civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

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ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioniCondizioni Generali: Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Tutte le Le prestazioni non possono essere fornite, fornite per ciascun veicolo, Assicurato più di 3 tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità del servizio stessodella polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero all’estero nel corso dell'anno dell’anno di validità della garanzia polizza è di 60 15 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l'assicurato l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Centrale Operativa Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibilel’Assistenza. Il Ogni diritto alle assistenze fornite nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa data del Sinistro che ha dato origine al verificarsi diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del sinistroCodice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. L'assicurato Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima prima) del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa Struttura Organizzativa e/o dei magistrati Magistrati eventualmente investiti dall'esame dell’esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e l’Assicurato, a condizione che l'assicuratol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'assicurato L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta 30 giorni dalla data dell'anticipo dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare l’ammontare degli interessi al tasso bancario legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all'artall’art. 1910 del codice civileCodice Civile, all'assicurato all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro Sinistro ad ogni impresa Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia ad Assicuratrice Milanese S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresaCompagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice di assicurazione che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di Xxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioniIl diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediatamente preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. Tutte le Le prestazioni non possono essere fornite, fornite per ciascun veicolo, Assicurato più di 3 tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità del servizio stessodella polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero all’estero nel corso dell'anno dell’anno di validità della garanzia polizza è di 60 15 giorni. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Qualora l'assicurato l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del paese Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibilel’Assistenza. Il Ogni diritto alle assistenze fornite nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa data del Sinistro che ha dato origine al verificarsi diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del sinistroCodice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. L'assicurato Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima prima) del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati Magistrati eventualmente investiti dall'esame dell’esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese Paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e l’Assicurato, a condizione che l'assicuratol’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'assicurato L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta 30 giorni dalla data dell'anticipo dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare l’ammontare degli interessi al tasso bancario legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all'artall’art. 1910 del codice civileCodice Civile, all'assicurato all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro Sinistro ad ogni impresa Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia ad Assicuratrice Milanese S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresagaranzia presso altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice di assicurazione che ha erogato la prestazione. Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano le disposizioni di Xxxxx.

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