Escussione delle garanzie prestate Clausole campione

Escussione delle garanzie prestate. Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse, GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L’escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da GNL Italia all’Utente in forma scritta. GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie fornite secondo il seguente ordine di priorità:
Escussione delle garanzie prestate. Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse e/o ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.5 - Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L’escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da Snam Rete Gas all’Utente in forma scritta. In particolare, con riferimento al servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad escutere le garanzie fornite dall’Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 “Conferimento di capacità”, paragrafo 1.4, secondo il seguente ordine di priorità: - Deposito cauzionale; - Garanzia bancaria; - Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia. L’Utente accetta espressamente che in tutti i casi di mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di trasporto e di bilanciamento Snam Rete Gas, previo sollecito, procede immediatamente all’escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto previsti nel presente Capitolo Snam Rete Gas, previa notifica, procede all’escussione di tutte le garanzie prestate dal medesimo Utente sino alla copertura di tutti i crediti in ordine al servizio di trasporto e bilanciamento, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema. Nel caso in cui l’escussione delle garanzie prestate dall’Utente comporti un introito superiore agli importi dovuti dall’Utente Snam Rete Gas provvederà a restituire all’Utente stesso gli ammontari recuperati eccedenti il credito nei suoi confronti Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della esposizione dell’Utente in relazione ai servizi di trasporto e di bilanciamento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).