Mancato pagamento delle fatture Clausole campione

Mancato pagamento delle fatture. 6.3.1 In caso di omesso pagamento, decorsi 40 giorni dal termine indicato nella comunicazione a mezzo di raccomandata con rice- vuta di ritorno o mediante PEC o mediante comunicazione all`indirizzo e-mail comunicato preventivamente dal cliente per l`invio di comunicazioni o per la ricezione della fattura non fiscale, Vodafone avrà la facoltà di sospendere parzialmente il Servizio (impedendo le chiamate in uscita, con eccezione delle chiamate di emergenza di cui all’ Art. 5.2, secondo e terzo paragrafo, nonché il Roaming Internazionale e il Roaming Satellitare).
Mancato pagamento delle fatture. 21.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e senza la necessità di formale messa in mora, Orakom, applicherà al Cliente interessi moratori su base annua pari alla misura prevista dal D.lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii. e quanto risultante dalla Gazzetta Ufficiale dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale pagamento. Ai sensi dell’articolo 1194 c.c. il Cliente non può imputare i pagamenti effettuati al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il preventivo consenso espresso del Operatore; 21.2 Qualora il pagamento non sia intervenuto entro il termine di scadenza e/o pattuito, Orakom si riserva di comunicare alla scadenza del pagamento che il servizio non pagato e, ove tecnicamente inscindibili, anche gli altri servizi ad esso collegati, sarà sospeso integralmente dopo 40 giorni e cessato con risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c entro i successivi 10 giorni. È salvo il diritto di Orakom al recupero dei corrispettivi non pagati, anche di quelli dovuti a titolo di contributo di attivazione e dei beni consegnati al Cliente se non restituiti, al risarcimento del danno ed alla corresponsione da parte del Cliente di un’indennità di mora calcolata in base alla legge. Ad ogni modo, Orakom srl provvede a comunicare al Cliente la mancata ricezione del pagamento inserendo un messaggio sulla fattura successiva.
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro 15 gg dal termine indicato in fattura, Intermatica ha la facoltà di sospendere parzialmente il servizio (impedendo le chiamate in uscita nonché il roaming satellitare e GSM). Nel caso di mancato pagamento entro 30 gg dalla sospensione di cui al comma precedente, Intermatica potrà sospendere il servizio integralmente. Nel caso di mancato pagamento entro 45 gg dal medesimo termine, Intermatica potrà risolvere unilateralmente e di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., decorsi 10 gg. dal preavviso comunicato al Cliente tramite lettera raccomandata, fatta salvo il diritto al recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. I termini sopra indicati sono ridotti a 7, 15 e 30 gg. nel caso di mancato pagamento della prima fattura. Sugli importi non pagati alla data della loro scadenza sarà addebitata al Cliente una indennità di mora nella misura del tasso effettivo globale medio, determinato trimestralmente, ai sensi della l. 108/96, con Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato del 50%.
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza del termine indicato in fattura, WINDTRE avrà la facoltà di sospendere il Servizio limitatamente al traffico in uscita ed al Roaming (con eccezione delle chiamate di emergenza di cui all’art. 5.1, terzo e quarto paragrafo), previo apposito avviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Nel caso in cui il Cliente sia abbonato per più Servizi, la sospensione si applicherà a tutti quelli fatturati congiuntamente. WINDTRE provvederà a riattivare il Servizio entro le 48 (quarantotto ore) successive all’accertamento dell’avvenuto versamento della somma dovuta da parte del Cliente. Nel caso di mancato pagamento dopo la sospensione del Servizio, WINDTRE potrà risolvere unilateralmente il Contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. Per gli importi non pagati, WINDTRE potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di anticipo sulle chiamate di cui al successivo art. 5.6. In ogni caso di ritardo nei pagamenti sulle somme non corrisposte potrà essere applicata una somma determinata secondo quanto previsto dalla Delibera n. 179/03/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni) e successive modificazioni ovvero un importo a titolo di penale per ritardato pagamento pari: a) al 2% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure b) al 5% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dopo il 15° giorno solare dalla data di scadenza. Qualora il Cliente abbia effettuato con regolarità il pagamento di almeno 3 (tre) fatture consecutive e ritardi il pagamento della fattura successiva per non più di 15 giorni solari rispetto alla relativa data di scadenza, la penale per ritardato pagamento di cui sopra non verrà applicata. In caso contrario (vale a dire se il ritardo si protrae oltre il 15° giorno), la penale per ritardato pagamento sarà pari al 5% dell’importo indicato in fattura rimasto insoluto. Gli importi di cui sopra saranno addebitati da WINDTRE nella prima fattura utile successiva a quella che, in tutto o in parte, risulta insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale la penale sarà addebitata con la fattura emessa successivamente al...
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza del termine indicato in fattura, WINDTRE avrà la facoltà di sospendere il Servizio, previo apposito avviso di almeno 40 (quaranta) giorni da comunicarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o modalità equipollente. WINDTRE provvederà a riattivare il Servizio entro le 24 (ventiquattro) ore successive all’accertamento dell’avvenuto versa- mento della somma dovuta da parte del Cliente. Nel caso di mancato pagamento entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione del Servizio, WINDTRE potrà risolvere unilateralmente il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.civ., fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. Il Contratto, ove possibile, sarà risolto limitatamente ai soli servizi interessati dal mancato pagamento. Per gli importi non pagati, WINDTRE potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di anticipo sulle chiamate di cui al successivo art. 5.6. In ogni caso di ritardo nei pagamenti sulle somme non corrisposte potrà essere applicata una somma determinata secondo quanto previsto dalla Delibera n. 179/03/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (approvazio- ne della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni) e successive modificazioni ovvero un importo a titolo di penale per ritardato pagamento pari:
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza del termine indicato in fattura, Wind avrà la facoltà di sospendere il Servizio limitatamente al traffico in uscita ed al Roaming {con eccezione delle chiamate di emergenza di cui all’art. 5.1, terzo e quarto paragrafo), previo apposito avviso di almeno 24 {venti- quattro) ore. Nel caso in cui il Cliente sia abbonato per più Servizi, la sospensione si applicherà a tutti quelli fatturati congiuntamente. Wind provvederà a riattivare il Servizio entro le 48 {quarantotto ore) successive all’accertamento dell’avvenuto versamento della somma dovuta da parte del Cliente. Nel caso di mancato pagamento dopo la sospensione del Servizio, Wind potrà risolvere unilateralmente il Contratto, con preavviso di almeno 15 {quindici) giorni, fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. Per gli importi non pagati, Wind potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di anticipo sulle chiamate di cui al successivo art. 5.6. In ogni caso di ritardo nei pagamenti sulle somme non corrisposte potrà essere applicata una somma determinata secondo quanto previsto dalla Delibera n. 17R/03/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni {approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni) e successive modificazioni ovvero un importo a titolo di penale per ritardato pagamento pari: a) al 2% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure b) al 5% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dopo il 15° giorno solare dalla data di scadenza. Qualora il Cliente abbia effettuato con regolarità il pagamento di almeno 3 {tre) fatture consecutive e ritar- di il pagamento della fattura successiva per non più di 15 giorni solari rispetto alla relativa data di scadenza, la penale per ritardato pagamento di cui sopra non verrà applicata. In caso contrario {vale a dire se il ritardo si protrae oltre il 15° giorno), la penale per ritardato pagamento sarà pari al 5% dell’importo indicato in fattura rimasto insoluto. Gli importi di cui sopra saranno addebitati da WIND nella prima fattura utile successiva a quella che, in tutto o in parte, risulta insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale la penale sarà addebitata con la fattura emessa successivamente alla comunica...
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento, entro 5 gg dal termine indicato in fattura, Universat ha la facoltà di sospendere parzialmente il servizio. Nel caso di mancato pagamento trascorsi 15 gg dalla sospensione, Universat potrà sospendere il servizio integralmente. Nel caso di mancato pagamento, trascorsi 15 gg dalla sospensione, Universat potrà risolvere unilateralmente e di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., comunicandolo al Cliente tramite lettera raccomandata o altro mezzo quale email o fax e comunque recapiti istituzionali forniti dal Cliente, fatto salvo il diritto al recupero dei corrispettivi non pagati (traffico telefonico, canoni mensili pregressi e sino alla scadenza naturale del Contratto), dell’eventuale materiale consegnato al Cliente, nonché rimborso dei costi tecnici di chiusura del servizio e le spese d’insoluto.
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro 15 (quindici) giorni dal termine indicato in fattura, Vodafone avrà la facoltà di sospendere integralmente il Servizio impedendo le connessioni, il ricevimento e l’effettuazione delle chiamate. Nel caso di mancato pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dal medesimo termine, Vodafone potrà risolvere unilateralmente e di diritto, il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxxx 00 (xxxxx) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. I termini sopra indicati sono ridotti rispettivamente a 7 (sette), e 30 (trenta) giorni nel caso di mancato pagamento della prima fattura. Per gli importi non pagati, Vodafone potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di anticipo sulle chiamate. Sugli importi non pagati alla loro scadenza sarà addebitato al Cliente un’indennità di mora nella misura del tasso effettivo globale medio, determinato trimestralmente, ai sensi della L. 108/96, con Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato del cinquanta percento. Vodafone si riserva la facoltà di addebitare al Cliente i seguenti costi:
Mancato pagamento delle fatture. 19.1. Oltre agli interessi di mora, dovuti nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs. n. 231/2002, nei limiti consentiti dalla legge, qualora il Cliente non corrisponda gli importi dovuti entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura, XXX. XXXXXXXXX & C. ha diritto, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, a titolo di liquidazione anticipata del danno subito, ad un importo pari al 2% del canone per il servizio ragguagliato al mese, per ogni giorno di ritardo. È fatto in ogni caso salvo il diritto di XXX. XXXXXXXXX & C. all’eventuale maggior danno.
Mancato pagamento delle fatture. 19.1. Oltre agli interessi di mora, dovuti nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs. n. 231/2002, nei limiti consentiti dalla legge, qualora il Cliente non corrisponda gli importi dovuti entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura, SYSVAR ha diritto, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, a titolo di liquidazione anticipata del danno subito, ad un importo pari al 2% del canone per il servizio ragguagliato al mese, per ogni giorno di ritardo. È fatto in ogni caso salvo il diritto di SYSVAR all’eventuale maggior danno.