Mancato pagamento delle fatture. 6.3.1 In caso di omesso pagamento, decorsi 40 giorni dal termine indicato nella comunicazione a mezzo di raccomandata con rice- vuta di ritorno o mediante PEC o mediante comunicazione all`indirizzo e-mail comunicato preventivamente dal cliente per l`invio di comunicazioni o per la ricezione della fattura non fiscale, Vodafone avrà la facoltà di sospendere parzialmente il Servizio (impedendo le chiamate in uscita, con eccezione delle chiamate di emergenza di cui all’ Art. 5.2, secondo e terzo paragrafo, nonché il Roaming Internazionale e il Roaming Satellitare).
6.3.2 In caso di omesso pagamento entro 15 giorni (quindici ) giorni dal termine indicato nella comunicazione di cui al paragrafo 6.3.1 che precede, Vodafone potrà sospendere il Servizio integralmente.
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza del termine indicato in fattura, WINDTRE avrà la facoltà di sospendere il Servizio, previo apposito avviso di almeno 40 (quaranta) giorni da comunicarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o modalità equipollente. WINDTRE provvederà a riattivare il Servizio entro le 24 (ventiquattro) ore successive all’accertamento dell’avvenuto versamento della somma dovuta da parte del Cliente. Nel caso di mancato pagamento entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione del Servizio, WINDTRE potrà risolvere unilateralmente il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.civ., fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. Il Contratto, ove possibile, sarà risolto limitatamente ai soli servizi interessati dal mancato pagamento. Per gli importi non pagati, WINDTRE potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di anticipo sulle chiamate di cui al successivo art. 5.6. In ogni caso di ritardo nei pagamenti sulle somme non corrisposte potrà essere applicata una somma determinata secondo quanto previsto dalla Delibera n. 179/03/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni) e successive modificazioni ovvero un importo a titolo di penale per ritardato pagamento pari:
a) al 2% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure
b) al 5% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dopo il 15° giorno solare dalla data di scadenza. Qualora il Cliente abbia effettuato con regolarità il pagamento di almeno 3 (tre) fatture consecutive e ritardi il pagamento della fattura successiva per non più di 15 giorni solari rispetto alla relativa data di scadenza, la penale per ritardato pagamento di cui sopra non verrà applicata. In caso contrario (vale a dire se il ritardo si protrae oltre il 15° giorno), la penale per ritardato pagamento sarà pari al 5% dell’importo indicato in fattura rimasto insoluto. Gli importi di cui sopra saranno addebitati da WINDTRE nella prima fattura utile successiva a quella che, in tutto o in parte, risulta insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale la penale sarà addebitata con la fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzion...
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro 15 gg dal termine indicato in fattura, Intermatica ha la facoltà di sospendere parzialmente il servizio (impedendo le chiamate in uscita nonché il roaming satellitare e GSM). Nel caso di mancato pagamento entro 30 gg dalla sospensione di cui al comma precedente, Intermatica potrà sospendere il servizio integralmente. Nel caso di mancato pagamento entro 45 gg dal medesimo termine, Intermatica potrà risolvere unilateralmente e di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., decorsi 10 gg. dal preavviso comunicato al Cliente tramite lettera raccomandata, fatta salvo il diritto al recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. I termini sopra indicati sono ridotti a 7, 15 e 30 gg. nel caso di mancato pagamento della prima fattura. Sugli importi non pagati alla data della loro scadenza sarà addebitata al Cliente una indennità di mora nella misura del tasso effettivo globale medio, determinato trimestralmente, ai sensi della l. 108/96, con Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato del 50%.
Mancato pagamento delle fatture. In caso di omesso pagamento entro 15 (quindici) giorni dal termine indicato nella fattura non fiscale, Vodafone avrà la facoltà di sospendere parzialmente il Servizio (impedendo le chiamate in uscita, con eccezione delle chiamate di emergenza di cui all’ Art. 5.2, secondo e terzo paragrafo, nonché il Roaming Internazionale e il Roaming Satellitare). In caso di omesso pagamento entro 30 (trenta) giorni dal termine indicato nella fattura non fiscale, Vodafone potrà sospendere il Servizio integralmente In caso di omesso pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dal medesimo termine, Vodafone potrà risolvere unilateralmente e di diritto, il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 del x.x., xxxxxxx 00 (xxx- xx) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati, del materiale consegnato al Cliente e la facoltà di richiedere il risarcimento dell’ulteriore danno. I termini sopra indicati sono ridotti rispettivamente a 7 (sette), 15 (quindici) e 30 (trenta) giorni nel caso di mancato pagamento della prima fattura. Con le medesime modalità, Vodafone si riserva la facoltà di sospendere il servizio o risolvere il Contratto qualora il Cliente risulti essere a qualsiasi titolo inadempiente nei confronti di Vodafone, anche per servizi, fissi o mobili diversi da quello oggetto del presente contratto, erogati da Vodafone con qualsiasi marchio commerciale. Per gli importi non pagati, Vodafone potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di Anti- cipo sulle Chiamate di cui al successivo Art. 6.5. Sugli importi non pagati alla loro scadenza sarà addebitato al Cliente un’indennità di mora nella misura del tasso effettivo globale medio, determinato trimestralmente, ai sensi della L. 108/96, con Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato del cinquanta percento. Conformemente a quanto previ- sto dalla delibera 179/03/CSP Vodafone si riserva la facoltà di addebitare al Cliente a) i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per incapienza del conto corrente bancario su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in caso di morosità del cliente; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente; d) un importo ricorsivo a titol...
Mancato pagamento delle fatture. 21.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e senza la necessità di formale messa in mora, Orakom, applicherà al Cliente interessi moratori su base annua pari alla misura prevista dal D.lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii. e quanto risultante dalla Gazzetta Ufficiale dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale pagamento. Ai sensi dell’articolo 1194 c.c. il Cliente non può imputare i pagamenti effettuati al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il preventivo consenso espresso del Operatore; 21.2 Qualora il pagamento non sia intervenuto entro il termine di scadenza e/o pattuito, Orakom si riserva di comunicare alla scadenza del pagamento che il servizio non pagato e, ove tecnicamente inscindibili, anche gli altri servizi ad esso collegati, sarà sospeso integralmente dopo 40 giorni e cessato con risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c entro i successivi 10 giorni. È salvo il diritto di Orakom al recupero dei corrispettivi non pagati, anche di quelli dovuti a titolo di contributo di attivazione e dei beni consegnati al Cliente se non restituiti, al risarcimento del danno ed alla corresponsione da parte del Cliente di un’indennità di mora calcolata in base alla legge. Ad ogni modo, Orakom srl provvede a comunicare al Cliente la mancata ricezione del pagamento inserendo un messaggio sulla fattura successiva.
Mancato pagamento delle fatture. 19.1. Oltre agli interessi di mora, dovuti nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs. n. 231/2002, nei limiti consentiti dalla legge, qualora il Cliente non corrisponda gli importi dovuti entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura, TIME-NET ha diritto, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, a titolo di liquidazione anticipata del danno subito, ad un importo pari al 2% del canone per il servizio ragguagliato al mese, per ogni giorno di ritardo. È fatto in ogni caso salvo il diritto di TIME-NET all’eventuale maggior danno.
19.2. In caso di mancata corresponsione degli importi dovuti dal Cliente alla scadenza indicata in fattura, TIME-NET può inoltre sospendere il Servizio non pagato e, ove tecnicamente inscindibili, anche gli altri Servizi ad esso collegati. Nei casi di frode, ripetuti ritardi di pagamento e/o ripetuti mancati pagamenti, TIME -NET può sospendere tutti i Servizi erogati al Cliente inadempiente. Resta ferma la facoltà di TIME-NET di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali e di richiedere il rimborso delle spese nel frattempo sostenute per la sua esecuzione, nonché eventuali maggiori costi. Qualora sia sospeso il Servizio Telefonico Accessibile al Pubblico, è garantito l’utilizzo dei numeri di emergenza, ove tecnicamente possibile e imposto dalla Legge.
19.3. Il ripristino dei servizi, successivamente al pagamento degli importi di mora, comporterà un addebito per attività tecnica e amministrativa di riattivazione di Euro 75,00 (settantacinque/00) + IVA. I servizi saranno riattivati da TIME-NET entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’avven uto e provato pagamento.
19.4. In caso di insoluto su SDD verranno addebitate al Cliente oltre a quanto indicato all’articolo 19.3 le spese di insoluto e gli oneri di gestione dello stesso per Euro 10,00 (dieci/00) + IVA maggiorato di eventuali importi che le normative vigenti prevedono.
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura, GILBARCO avrà la facoltà di sospendere il Servizio previo apposito avviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. La sospensione del Servizio, per quanto tecnicamente possibile, sarà limitata ai soli servizi interessati dal mancato pagamento. GILBARCO provvederà a riattivare il Servizio entro le 48 (quarantotto) ore successive all’accertamento dell’avvenuto versamento della somma dovuta da parte del Cliente. Trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento GILBARCO potrà risolvere unilateralmente il Contratto, senza alcun preavviso. Sugli importi non pagati alla loro scadenza sarà addebitata al Cliente un’indennità di mora nella misura del tasso di sconto determinato dall’EURIBOR, maggiorato del 5%, e comunque non superiore a quello previsto dalla legge.
Mancato pagamento delle fatture. Il mancato pagamento del servizio nei termini e nelle modalità stabilite, comporterà la SOSPENSIONE immediata dei SERVIZI e/o la risoluzione del presente contratto. Per gli importi non pagati, PROFEXIONAL si rivarrà sulle somme versate dal CLIENTE a titolo di anticipo. Nel caso in cui il CLIENTE provveda in seguito al pagamento delle somme dovute, per la riattivazione del servizio PROFEXIONAL addebiterà la quota iniziale di attivazione. Il servizio sarà riattivato nei tempi tecnici necessari e solo dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento.
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entra 10 (dieci) giorni dalla data indicata in fattura, Speeka avrà la facolta’ di chiudere definitivamente il Servizio (impedendo le chiamate in uscita ed in entrata, nonché eventuali Roaming Satellitare e GSM, con eccezione delle chiamate di emergenza di cui all'art. 5.2, secondo e terzo paragrafo), unilateralmente e di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., decorsi 10 giorni dal preavviso comunicato al Cliente, a mezzo e-mail seguito da lettera raccomandata, fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del rnateriale eventualmente consegnato al Cliente. Sugli importi non pagati alla loro scadenza, sarà addebitato al Cliente un'indennità di mora nella misura del tasso effettivo globale medio, determinato trimestralmente, ai sensi dell’108/96, con Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato del cinquanta percento. La chiusura della linea e’ definitiva, quindi il Cliente e’ tenuto a corrispondere a Speeka per intero le somme richieste per l’apertura di una nuova linea, qualora volesse riabbonarsi al servizio. Il Cliente e’ cosciente del fatto che se la linea verra’ bloccata, anche il terminale utilizzato e registrato per l’utilizzo con il Network, sara’ bloccato ed inutilizzabile.
Mancato pagamento delle fatture. Nel caso di mancato pagamento entro 15 (quindici) giorni dal termine indicato in fattura, Vodafone avrà la facoltà di sospendere parzialmente il Servizio impedendo le connessioni e l’effettuazione delle chiamate. Nel caso di mancato pagamento entro 30 (trenta) giorni dal termine indicato in fattura, Vodafone potrà sospendere il Servizio integralmente. Nel caso di mancato pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dal medesimo termine, Vodafone potrà risolvere unilateralmente e di diritto, il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del x.x., xxxxxxx 00 (xxxxx) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. I termini sopra indicati sono ridotti rispettivamente a 7 (sette), 15 (quindici) e 30 (trenta) giorni nel caso di mancato pagamento della prima fattura. Per gli importi non pagati, Vodafone potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di Anticipo sulle chiamate di cui al successivo Art. 10.5. Sugli importi non pagati alla loro scadenza sarà addebitato al Cliente un’indennità di mora nella misura del tasso effettivo globale medio, determinato trimestralmente, ai sensi della L. 108/96, con Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato del cinquanta percento.