GARANZIA FINANZIARIA Clausole campione

GARANZIA FINANZIARIA. Il Soggetto attuatore produce, in favore del Comune, cauzioni finanziarie mediante idonee fideiussioni assicurative/bancarie a prima richiesta, da rinnovarsi annualmente in maniera automatica, concordate preventivamente con il competente servizio comunale, per un importo pari al 100% di quello complessivo delle opere di urbanizzazione così come riportato nel quadro economico, parte integrante del progetto urbano, e del valore delle aree da cedere sulle quali le predette opere insistono, corrispondenti ad euro , acquisite al protocollo generale del Comune al n. del giorno mese anno. Le garanzie finanziarie saranno svincolate su richiesta del Soggetto attuatore dopo che l’Amministrazione comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione, a perfetta regola d’arte, e ricevuto in proprietà le aree di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non dà diritto allo svincolo della fideiussione, che rimarrà in essere fino al collaudo, con esito positivo, di tutte le opere e la loro cessione al Comune, salvo la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dell’attuatore, il Comune di Casina lo ritenesse possibile, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore o aventi causa; tale puntualità nell'esecuzione delle opere potrà essere garantita tramite Stati di Avanzamento Lavori e quindi su indicazione del collaudatore in corso d'opera. Nel caso non si ottemperasse agli obblighi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 7 nei termini previsti dal cronoprogramma allegato, e/o si ottemperasse soltanto in parte, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune e successivo atto di diffida e messa in mora, con un preavviso non inferiore a due mesi, si escuterà la garanzia fideiussoria, fatta salva la rivalsa civilistica nel caso di mancata o non corretta esecuzione delle opere. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi e quanto si renda necessario fino alla definitiva acquisizione delle stesse, secondo il progetto approvato, in sostituzione del Soggetto attuatore ed a spese del medesimo, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria, salva la rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in cui la somma prestata a garanzia non ...
GARANZIA FINANZIARIA. 30.1 In deroga all'articolo 30 delle condizioni generali, non è richiesta alcuna garanzia di prefinanziamento.
GARANZIA FINANZIARIA. 6.1 A garanzia dell’esecuzione a regola d’arte e della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché della riparazione di eventuali danni alla viabilità esistente, il Lottizzante è tenuto a presentare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, idonea garanzia finanziaria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di entità corrispondente all’importo totale del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo approvato con determinazione del Dirigente dell’Area Governo del Territorio n. del . 6.2 La garanzia finanziaria potrà essere ridotta sulla base di idonei stati d’avanzamento dei lavori, previa certificazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, e potrà essere svincolata completamente solo successivamente all’approvazione del collaudo finale, alla verifica della vegetazione arborea di nuovo impianto da effettuarsi dopo un anno dalla data di consegna del verde, alla verifica sulle condizioni delle strade di cui all’art. 5.7, e ricevute in proprietà tutte le aree e le opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione. A tal fine la garanzia da presentare dovrà riportare la clausola che non potrà essere svincolata senza nulla-osta scritto da parte del Comune. In caso di inadempienza del Comune nel rispetto dei tempi di cui all’art. 9.1, trascorsi 180 giorni, verrà svincolata la polizza fideiussoria.
GARANZIA FINANZIARIA. A garanzia della completa esecuzione a perfetta regola d’arte e cessione delle opere di urbanizzazione descritte ai precedenti articoli e delle relative aree di sedime, il Soggetto attuatore contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, dovrà produrre in favore del Comune, due separate cauzioni finanziarie mediante idonee fideiussioni a prima richiesta assicurativa o bancaria corrispondente al 100% del costo di costruzione delle opere da realizzare, lett. A) e B) di cui al precedente articolo 5, risultante dai computi metrici estimativi parte integrante dell’IUC. Per le opere di cui alla lett. A): € 51.727,81 oltre a spese tecniche (5% sull’importo dei lavori), sicurezza e relative IVA (su spese tecniche 22%, sulle opere 10%), e cioè pari ad € 60.055,98 ( euro sessantamilacinquantacinque//98) Per le opere di cui alla lett. B): € 67.286,59 oltre a spese tecniche (5% sull’importo dei lavori), sicurezza e relative IVA (su spese tecniche 22%, sulle opere 10%), e cioè pari ad € 78.119,73 (euro settantottomilacentodiciannove//73). Tale garanzia dovrà espressamente essere prestata a copertura dei costi anche di acquisizione delle relative aree limitatamente alla cabina ENEL. Le garanzie finanziarie saranno svincolate su richiesta del Soggetto attuatore dopo che l’Amministrazione comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte e ricevuto in proprietà le aree di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non da diritto allo svincolo della fideiussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo di tutte le opere e la loro cessione al Comune, salvo la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dell’attuatore, il Comune di San Xxxxxxx di Savena lo ritenesse possibile, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore o aventi causa. Tale puntualità nell'esecuzione delle opere potrà essere garantita tramite Stati di Avanzamento Lavori e quindi su indicazione del collaudatore in corso d'opera. Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall’Area Tecnica, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti attuatori autorizzano fin d’ora l’Amministrazione comunale ad e...
GARANZIA FINANZIARIA. 6.1 A garanzia dell’esecuzione a regola d’arte, della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria nonché della riparazione di eventuali danni alla viabilità esistente, il Lottizzante è tenuto a presentare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, idonea garanzia finanziaria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di entità corrispondente all’importo totale del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo approvato con determinazione n. del . 6.2 La garanzia finanziaria potrà essere ridotta sulla base di idonei stati d’avanzamento dei lavori, previa certificazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, e potrà essere svincolata completamente solo successivamente all’approvazione del collaudo finale, alla verifica della vegetazione arborea di nuovo impianto da effettuarsi dopo un anno dalla data di consegna del verde, alla verifica sulle condizioni delle strade di cui all’art. 5.8 e ricevute in proprietà tutte le aree e le opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione. A tal fine la garanzia da
GARANZIA FINANZIARIA. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con il presente Accordo di Programma è prevista in sede di stipula della convenzione attuativa la costituzione di apposite garanzie fideiussorie bancarie o assicurative pari ad euro: Euro 1.400.000,00 per le opere di urbanizzazione dentro e fuori comparto Euro 1.410.000,00 per le opere da realizzare e le aree da cedere quale contributo straordinario ai sensi del Decreto Legge n. 133 del 2014 convertito dalla Legge n. 164 del 2014, in particolare l'art. è il 17 comma 1 lettera g), che va a modificare l'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del T.U. dell'edilizia cioè il D.P.R. 380/2001 come meglio dettagliato nello schema di convenzione attuativa inerente al presente Accordo, fermo restando che a seguito dei progetti esecutivi gli importi indicati potranno essere aumentati o diminuiti.
GARANZIA FINANZIARIA. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con il presente Accordo di programma è prevista in sede di stipula della Convenzione attuativa la costituzione di apposite garanzie fideiussorie pari ad euro: - Euro 1.900.000,00 per le opere interne al Comparto, - Euro 1.930.000,00 per le opere extra Comparto. come meglio dettagliato nello schema di convenzione urbanistica allegato al presente Accordo, fermo restando che a seguito dei progetti esecutivi gli importi indicati potranno essere aumentati o diminuiti. La garanzia di cui sopra dovrà inoltre coprire, con espressa previsione contrattuale, anche la corresponsione del contributo di costruzione scomputato per la realizzazione delle opere extra comparto, qualora non si avverino le condizioni che ne impongono la realizzazione, come previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma. Le garanzie dovranno soddisfare i requisiti e le condizioni indicate dall'art. 5 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione .
GARANZIA FINANZIARIA. Ai sensi dell’art. 14.1 della delibera n. 137/02, il Richiedente è inoltre tenuto a dimostrare a GP Infrastrutture Trasporto di possedere un adeguato grado di solvibilità, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servi‐ zio di trasporto. A tal fine, il Richiedente è tenuto all’accensione di una garanzia fi‐ nanziaria a prima richiesta ( fideiussione) presso un istituto bancario o assicurativo au‐ torizzato ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un annualità di contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d’anno, per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell’anno termico. In alternativa, previo accordo con GP Infrastrutture Trasporto, l’Utente può presen‐ tare un diverso strumento che garantisca un’analoga copertura finanziaria degli im‐ pegni che esso si assume nell’ambito della procedura di conferimento, del contratto di trasporto e delle sue successive modifiche ed integrazioni per effetto di transazioni sulle capacità e/o successivi conferimenti. A titolo esemplificativo, sono considerati strumenti idonei a fornire un’analoga coper‐ tura finanziaria: • Il possesso di un "rating” creditizio, fornito da primari organismi internazionali pa‐ ri ad almeno: ⇒ Baa3 se fornito da Moody’s Investor Services; oppure ⇒ BBB‐ se fornito da Standard & Poor’s Corporation In questo caso, il Richiedente è tenuto a presentare apposita attestazione, ri‐ lasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di “Rating” assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute. • Una lettera di garanzia (lettera di patronage forte) rilasciata dalla società control‐ lante – che deve essere in possesso del rating creditizio di cui al punto precedente oppure essere un ente pubblico ‐ che esprima l’impegno, da parte di questa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di GP Infrastrutture Trasporto in nome e per conto del Richiedente. • Un deposito cauzionale infruttifero, versato a GP Infrastrutture Trasporto median‐ te pagamento di un’apposita fattura. Il deposito deve essere di ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un annualità di contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d’anno, per un ammontare pari ad un ter‐ zo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte de...
GARANZIA FINANZIARIA. Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 36, 37 e 37bis.---------------------------
GARANZIA FINANZIARIA. Le parti si danno atto che i "Soggetti attuatori" hanno già provveduto al deposito presso il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" di polizza fidejussoria assicurativa n. UR0502882 della Atradius Credit Insurance N.V. per l'importo di Euro 81.707,96 (ottantunomilasettecentosette/96), ed ha depositato in data odierna presso il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" di polizza fidejussoria assicurativa della soc. ………………………………………… per l'importo di Euro 35.292,04 (trentacinquemiladuecentonovantadue/04) oppure ha depositato in data odierna Assegno Circolare Banca xxxxxx n. ………….. per l’ importo di € 35.292,04 (trentacinquemiladuecentonovantadue/04) per un importo totale di € 117.000,00 (centodicissettemila/00) pari all'importo delle opere da eseguire in conto monetizzazioni relative al “nuovo parcheggio di Via San Marco a Esenta”. Detta polizza fideiussoria è posta a garanzia della corretta esecuzione delle opere previste dal progetto di realizzazione del “nuovo parcheggio di Via San Marco a Esenta” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del , che dovranno essere realizzate come da progetto, a regola d’arte e secondo la migliore tecnica costruttiva. La polizza potrà essere svincolata, anche proporzionalmente, in rapporto alle opere eseguite/collaudate. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i "Soggetti Attuatori" autorizzano il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" a disporre della fideiussione nel modo immediato e più ampio; inoltre i "soggetti attuatori" rinunciano espressamente a qualsiasi opposizione giudiziale e stragiudiziale ed esonera da ogni responsabilità il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" per i prelievi che su detta fideiussione effettuerà, a qualsiasi titolo, in caso di inadempimento. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere il pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune e l’esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi dell’art. 1944 C.C. La società, inoltre, rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall’art. 1957 del C.C. Il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione dei "Soggetti Attuatori" inadempienti ed a spese della medesima. In questo caso il "Comune" deve mettere in mora i "Soggetti Attuatori" con preavviso di almeno novanta giorni.