GARANZIA FINANZIARIA Clausole campione

GARANZIA FINANZIARIA. Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresa, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione. L’inosservanza a quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Si applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 del D.Lg...
GARANZIA FINANZIARIA. Le parti si danno atto che i "Soggetti attuatori" hanno già provveduto al deposito presso il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" di polizza fidejussoria assicurativa n. UR0502882 della Atradius Credit Insurance N.V. per l'importo di Euro 81.707,96 (ottantunomilasettecentosette/96), ed ha depositato in data odierna presso il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" di polizza fidejussoria assicurativa della soc. ………………………………………… per l'importo di Euro 35.292,04 (trentacinquemiladuecentonovantadue/04) oppure ha depositato in data odierna Assegno Circolare Banca xxxxxx n. ………….. per l’ importo di € 35.292,04 (trentacinquemiladuecentonovantadue/04) per un importo totale di € 117.000,00 (centodicissettemila/00) pari all'importo delle opere da eseguire in conto monetizzazioni relative al “nuovo parcheggio di Via San Marco a Esenta”. Detta polizza fideiussoria è posta a garanzia della corretta esecuzione delle opere previste dal progetto di realizzazione del “nuovo parcheggio di Via San Marco a Esenta” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del , che dovranno essere realizzate come da progetto, a regola d’arte e secondo la migliore tecnica costruttiva. La polizza potrà essere svincolata, anche proporzionalmente, in rapporto alle opere eseguite/collaudate. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i "Soggetti Attuatori" autorizzano il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" a disporre della fideiussione nel modo immediato e più ampio; inoltre i "soggetti attuatori" rinunciano espressamente a qualsiasi opposizione giudiziale e stragiudiziale ed esonera da ogni responsabilità il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" per i prelievi che su detta fideiussione effettuerà, a qualsiasi titolo, in caso di inadempimento. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere il pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune e l’esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi dell’art. 1944 C.C. La società, inoltre, rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall’art. 1957 del C.C. Il "COMUNE DI LONATO DEL GARDA" si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione dei "Soggetti Attuatori" inadempienti ed a spese della medesima. In questo caso il "Comune" deve mettere in mora i "Soggetti Attuatori" con preavviso di almeno novanta giorni.
GARANZIA FINANZIARIA. 30.1 In deroga all'articolo 30 delle condizioni generali, non è richiesta alcuna garanzia di prefinanziamento.
GARANZIA FINANZIARIA. L’ATI si impegna a produrre in sede di presentazione della DIA di cui al DPR 380/2001 garanzia finanziaria valida anni 30 trenta e comunque fino allo svincolo da parte del Comune, per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto dell’importo di Euro 40.000,00, pari all’importo presunto del computo metrico derivante dal Piano di dismissione e ripristino stato dei luoghi. Tale importo sarà oggetto di aggiornamento secondo valori ISTAT indici nazionali prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati, a scadenza quinquennale.
GARANZIA FINANZIARIA. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con il presente Accordo di programma è prevista in sede di stipula della Convenzione attuativa la costituzione di apposite garanzie fideiussorie pari ad euro: - Euro 1.900.000,00 per le opere interne al Comparto, - Euro 1.930.000,00 per le opere extra Comparto. come meglio dettagliato nello schema di convenzione urbanistica allegato al presente Accordo, fermo restando che a seguito dei progetti esecutivi gli importi indicati potranno essere aumentati o diminuiti. La garanzia di cui sopra dovrà inoltre coprire, con espressa previsione contrattuale, anche la corresponsione del contributo di costruzione scomputato per la realizzazione delle opere extra comparto, qualora non si avverino le condizioni che ne impongono la realizzazione, come previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma. Le garanzie dovranno soddisfare i requisiti e le condizioni indicate dall'art. 5 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione .
GARANZIA FINANZIARIA. 6.1 A garanzia dell’esecuzione a regola d’arte e della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché della riparazione di eventuali danni alla viabilità esistente, il Lottizzante è tenuto a presentare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, idonea garanzia finanziaria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di entità corrispondente all’importo totale del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo approvato con determinazione del Dirigente dell’Area Governo del Territorio n. del .
GARANZIA FINANZIARIA. Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 36, 37 e 37bis.---------------------------
GARANZIA FINANZIARIA. 6.1 A garanzia dell’esecuzione a regola d’arte, della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria nonché della riparazione di eventuali danni alla viabilità esistente, il Lottizzante è tenuto a presentare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, idonea garanzia finanziaria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di entità corrispondente all’importo totale del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo approvato con determinazione n. del . presentare dovrà riportare la clausola che non potrà essere svincolata senza nulla-osta scritto da parte del Comune. In caso di inadempienza del Comune nel rispetto dei tempi di cui all’art. 9.1, trascorsi 180 giorni, verrà svincolata la polizza fideiussoria.
GARANZIA FINANZIARIA. 6.1 A garanzia dell’esecuzione a regola d’arte, della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria, come indicate all’art. 2.1, il Lottizzante è tenuto a presentare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, idonea garanzia finanziaria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di entità corrispondente all’importo totale del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo approvato con determinazione n. del
GARANZIA FINANZIARIA. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con il presente Accordo di Programma è prevista in sede di stipula della convenzione attuativa la costituzione di apposite garanzie fideiussorie bancarie o assicurative pari ad euro: Euro 1.400.000,00 per le opere di urbanizzazione dentro e fuori comparto Euro 1.410.000,00 per le opere da realizzare e le aree da cedere quale contributo straordinario ai sensi del Decreto Legge n. 133 del 2014 convertito dalla Legge n. 164 del 2014, in particolare l'art. è il 17 comma 1 lettera g), che va a modificare l'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del T.U. dell'edilizia cioè il D.P.R. 380/2001 come meglio dettagliato nello schema di convenzione attuativa inerente al presente Accordo, fermo restando che a seguito dei progetti esecutivi gli importi indicati potranno essere aumentati o diminuiti.