Common use of Estensioni Clause in Contracts

Estensioni. Sono altresì indennizzabili: gli infortuni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse, atti terroristici e violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente; gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente estensione è operante per i casi di morte e invalidità permanente e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza nei limiti fissati all’art. 6 Condizioni Speciali Scuole; Servizio militare di leva: abrogato. Gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su aeromobili da chiunque eserciti, esclusi: il lavoro aereo e attività pericolose del volo i viaggi aerei su aeromobili eserciti da aeroclub; i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili. La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso. Gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; danno estetico -vedi Cond. Spec. Scuole, art. 3/f - Gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports autorizzati nei piani programmati scolastici nonché quelli avvenuti nei conviti al di fuori delle attività scolastiche, ma a quesiti ultimi si attribuiscono le prestazioni previste per gli stages, come indicato nelle Condizioni Speciali Scuole articolo 4.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

Estensioni. Sono altresì indennizzabili: gli infortuni cagionati con colpa grave dell'AssicuratoEX LEGGE MERLONI Alla presente POLIZZA, imperizia può essere emesso, dietro specifica richiesta dell’ASSICURATO, documento assicurativo(polizza) per le responsabilità derivanti dalla Legge 109 dell’11.02.1994, così come modificata dal D.L.101 del 03.04.1995, Legge 216 del 02.06.95 e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse, atti terroristici e violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamentesuccessive modifiche (la c.d. Ex “Legge Merloni”); gli infortuni determinati dalle ASSICURATORI si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Ex “Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04 (per opere il cui valore sia inferiore ad € 5.000.000 e per un periodo massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al LIMITE DI INDENNIZZO di cui alla POLIZZA base. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in unica soluzione anticipata e con una FRANCHIGIA O SCOPERTO che non potrà essere inferiore a quanto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. Il limite di ogni singolo certificato Ex “Legge Merloni sarà separato ed in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori. Con riferimento ad incarichi effettuati per Autorità Locali, ovunque si faccia menzione al Certificato Ex “Legge Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici. Le seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell'Artestensioni sono sempre operanti. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente Ove non diversamente indicato ogni estensione è operante per i casi di morte e invalidità permanente e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza nei limiti fissati all’art. 6 Condizioni Speciali Scuole; Servizio militare di leva: abrogato. Gli infortuni che l’Assicurato subiscaprestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su aeromobili da chiunque eserciti, esclusi: il lavoro aereo e attività pericolose del volo i viaggi aerei su aeromobili eserciti da aeroclub; i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili. La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso. Gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; danno estetico -vedi Cond. Spec. Scuole, art. 3FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/f - Gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports autorizzati nei piani programmati scolastici nonché quelli avvenuti nei conviti al di fuori delle attività scolastiche, ma a quesiti ultimi si attribuiscono le prestazioni previste per gli stages, come indicato nelle Condizioni Speciali Scuole articolo 4SCHEDA DI COPERTURA.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Patrimoniale

Estensioni. Sono altresì indennizzabili: gli infortuni cagionati con colpa grave dell'AssicuratoESTENSIONE ALLA LEGGE MERLONI Alla presente POLIZZA, imperizia può essere emesso, dietro specifica richiesta dell’ASSICURATO, documento assicurativo(polizza) per le responsabilità derivanti dalla Legge 109 dell’11.02.1994, così come modificata dal D.L.101 del 03.04.1995, Xxxxx 216 del 02.06.95 e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse, atti terroristici e violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamentesuccessive modifiche (la c.d. “Legge Merloni”); gli infortuni determinati dalle ASSICURATORI si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04 (per opere il cui valore sia inferiore ad € 5.000.000 e per un periodo massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al LIMITE DI INDENNIZZO di cui alla POLIZZA base. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in un’unica soluzione anticipata e con una FRANCHIGIA O SCOPERTO che non potrà essere inferiore a quanto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. Il limite di ogni singolo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA Merloni sarà separato ed in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo MODULO/SCHEDA DI COPERTURA perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori. Con riferimento ad incarichi effettuati per Autorità Locali, ovunque si faccia menzione al MODULO/SCHEDA DI COPERTURA Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici. Le seguenti calamità naturali: terremotiestensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel CERTIFICATO e solo se il fatturato, eruzioni vulcanichee le eventuali altre informazioni, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell'Artper tali attività sono dichiarate nel QUESTIONARIO e sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente Ove non diversamente indicato ogni estensione è operante per i casi di morte e invalidità permanente e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza nei limiti fissati all’art. 6 Condizioni Speciali Scuole; Servizio militare di leva: abrogato. Gli infortuni che l’Assicurato subiscaprestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su aeromobili da chiunque eserciti, esclusi: il lavoro aereo e attività pericolose del volo i viaggi aerei su aeromobili eserciti da aeroclub; i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili. La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso. Gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; danno estetico -vedi Cond. Spec. Scuole, art. 3/f - Gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports autorizzati nei piani programmati scolastici nonché quelli avvenuti nei conviti al di fuori delle attività scolastiche, ma a quesiti ultimi si attribuiscono le prestazioni previste per gli stages, come indicato nelle Condizioni Speciali Scuole articolo 4FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel CERTIFICATO.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale

Estensioni. Sono altresì indennizzabili: gli infortuni cagionati con colpa grave dell'AssicuratoEX LEGGE MERLONI Alla presente POLIZZA, imperizia può essere emesso, dietro specifica richiesta dell’ASSICURATO, documento assicurativo(polizza) per le responsabilità derivanti dalla Legge 109 dell’11.02.1994, così come modificata dal D.L.101 del 03.04.1995, Legge 216 del 02.06.95 e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse, atti terroristici e violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamentesuccessive modifiche (la c.d. Ex “Legge Merloni”); gli infortuni determinati dalle ASSICURATORI si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Ex “Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04 (per opere il cui valore sia inferiore ad € 5.000.000 e per un periodo massimo di 36 mesi) con un limite non superiore al LIMITE DI INDENNIZZO di cui alla POLIZZA base. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in un unica soluzione anticipata e con una FRANCHIGIA O SCOPERTO che non potrà essere inferiore a quanto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. Il limite di ogni singolo certificato Ex “Legge Merloni sarà separato ed in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA della POLIZZA base. In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo Certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dagli Assicuratori. Con riferimento ad incarichi effettuati per Autorità Locali, ovunque si faccia menzione al Certificato Ex “Legge Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici. Le seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell'Artestensioni sono sempre operanti. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente Ove non diversamente indicato ogni estensione è operante per i casi di morte e invalidità permanente e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza nei limiti fissati all’art. 6 Condizioni Speciali Scuole; Servizio militare di leva: abrogato. Gli infortuni che l’Assicurato subiscaprestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su aeromobili da chiunque eserciti, esclusi: il lavoro aereo e attività pericolose del volo i viaggi aerei su aeromobili eserciti da aeroclub; i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili. La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso. Gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; danno estetico -vedi Cond. Spec. Scuole, art. 3FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/f - Gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports autorizzati nei piani programmati scolastici nonché quelli avvenuti nei conviti al di fuori delle attività scolastiche, ma a quesiti ultimi si attribuiscono le prestazioni previste per gli stages, come indicato nelle Condizioni Speciali Scuole articolo 4SCHEDA DI COPERTURA.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Patrimoniale