FORMA DELL'APPALTO Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica. I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi. Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento. Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari. Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.
Forma Per quanto riguarda i requisiti formali del contratto di inserimento, la scelta di imporre l’adozione della forma scritta a pena di nullità (art. 56, D.Lgs. n. 276/2003) per la sua sottoscrizione appare espressiva della volontà legislativa di richiamare con forza l’attenzione del lavoratore in merito alle caratteristiche ed alle finalità per cui quest’istituto è stato introdotto. Qualora tale requisito formale dovesse essere disatteso, infatti, il contratto dovrà considerarsi Bergamo e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, op. cit., 2004, p. 1687. nullo e il lavoratore potrà richiedere ed ottenere la costituzione ope iudicis di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 56, co. 2). Particolarmente efficace appare, in tal senso, la tesi di chi ha sostenuto che “la conversione ristabilisce la disciplina del rapporto invalidamente derogato, sostituendo al tipo elettivo e alla sua disciplina speciale il regolamento legale che in chiave garantista accompagna la prestazione tipica di lavoro subordinato a tempo indeterminato”64. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento, in una simile evenienza, potrà esigere sin dall’inizio del rapporto di lavoro l’integrale trattamento retributivo e contributivo astrattamente spettante ad un lavoratore non sottoinquadrati assegnato alle medesime mansioni ed a cui è stata attribuita la stessa qualifica. Al contratto di inserimento, dunque, viene applicato il regime giuridico di conservazione di cui all’art. 1424 c.c.65, per cui venga a prodursi effetti diversi rispetto a quelli astrattamente riferibili ad un contratto da dichiarare, ex lege, nullo. In ambito giuslavoristico, peraltro, questo potrà avvenire indipendentemente dalla prova di una precisa volontà delle parti rispetto alla configurabilità di un diverso negozio giuridico, in quanto l’art. 56 del Decreto rappresenta una norma introdotta a tutela del lavoratore e della stabilità della sua occupazione e, proprio per questo, in presenza dei prescritti presupposti, la descritta conversione della tipologia contrattuale potrà venire a configurarsi automaticamente, così da garantire un giusto contemperamento dei diversi interessi in gioco. La previsione del requisito formale, peraltro, rileva non solo ai fini della validità del contratto di inserimento, ma anche con riferimento al progetto individuale di inserimento: infatti, l’art. 56 del Decreto dispone che nel contratto debba “essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’art. 55”. Anche dalla mancata menzione al progetto individuale di inserimento nel contratto individuale di lavoro potrà dunque scaturire la conversione di quest’ultimo in un contratto a tempo indeterminato. Sebbene non previsto espressamente, si ritiene che anche il progetto debba trovare un’evidenza formale, rimanendo irrilevante che lo stesso sia stato o meno verbalmente definito. Conclusioni analoghe vanno, altresì, estese con riferimento alle ipotesi in cui il progetto individuale di inserimento sia stato elaborato in termini assolutamente difformi dalle prescrizioni collettive scaturite dall’attuazione dei commi 2 e 3 dell’art. 55 del Decreto o, ancora, qualora lo stesso progetto si presenti, anche a priori, totalmente evanescente ed inadeguato rispetto alle finalità di inserimento ed adattamento del lavoratore al contesto produttivo. In questi casi potreb- be, infatti, trovare applicazione la sanzione della conversione di tale negozio in un contratto a tempo indeterminato, perché verrebbe comunque ad essere pregiudicata, sin dall’origine, la stessa ratio istitutiva del contratto di inserimento e, allo stesso tempo, finirebbe per evidenziarsi la reale volontà delle parti del contratto individuale di far ricorso non a quest’ultima tipologia contrat- tuale, ma ad una fattispecie ordinaria di rapporto di lavoro subordinato, beneficiando al contempo, ed indebitamente, dei vantaggi connessi alla stipula di un contratto di inserimento. Infine, sempre in tema di forma contrattuale, appare opportuno aggiungere che, vista la cointeressenza del progetto individuale rispetto alla stessa regolamentazione del contratto di 64 D’Onghia M., op. cit., 2004, p. 295. 65 “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”. inserimento e del rapporto di lavoro dallo stesso derivante, il testo scritto del progetto individuale dovrà, a tutela del lavoratore, essere consegnato al lavoratore all’atto della stipula del contratto e, comunque, o prima o contestualmente all’inizio effettivo dell’esperienza professionale sul luogo di lavoro. Per i contenuti necessari (durata, eventuale periodo di prova, orario di lavoro, categoria di inquadramento del lavoratore, trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro) che dovranno essere trasfusi nel testo del singolo contratto di inserimento, in assenza di una specifica previsione normativa, le parti contraenti dovranno rispettare quanto previsto nell’Accordo Interconfederale o nella contrattazione collettiva di settore.
Forma di partecipazione L’Impresa dovrà selezionare, nell’area “Qualificazione” della “RDO Amministrativa”, la forma di partecipazione (Impresa singola, R.T.I., Consorzio ecc.). La stessa informazione dovrà essere fornita anche nell’Allegato A al presente CSO .
Piattaforma Telematica Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: - parità di trattamento tra gli operatori economici; - trasparenza e tracciabilità delle operazioni; - standardizzazione dei documenti; - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; - comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; - segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; - gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; - utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato M Disciplinare Telematico. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare Telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma gestita da Net4market-CSAmed S.r.l. di Cremona (CR), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre alle comunicazioni e a gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le modalità di accesso e utilizzo della Piattaforma sono indicate nelle Disciplinare telematico di gara (Allegato H). Per problematiche relative alla parte telematica, è necessario contattare esclusivamente il gestore al numero di telefono 0000 000000, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxx0xxxxxx.xxx.
Forma dell’assicurazione L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale. L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art.20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e comunque applicando questi criteri: - in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% - in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, l’indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione Riparazione diretta Se proposta da Linear, l’opzione è operante solo se espressamente richiamata in polizza Accettando l’opzione riparazione diretta l’assicurato si impegna, a far riparare il veicolo indicato in polizza presso un Centro di autoriparazione tra quelli presenti nel circuito UnipolService e nei centri UnipolGlass. Linear presta la garanzia di riparazione del veicolo indicato in polizza nella forma dell’”indennizzo in forma specifica” impegnandosi a corrispondere i costi di riparazione del veicolo al centro di autoriparazione convenzionato. La riparazione diretta del veicolo si applica esclusivamente ai sinistri avvenuti in Italia, nello Stato di San Marino e nella Città del Vaticano e se la riparazione del veicolo non è antieconomica ai sensi dell’art. 20.3.10 “Riparazione diretta”. Se l’assicurato decide di riparare il veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato, Linear applicherà all’indennizzo uno scoperto del 20% sul valore delle riparazioni al netto di imposte e tasse con un massimo di € 5.000 per sinistro, in aggiunta alla franchigia o allo scoperto eventualmente concordati in polizza.
Forma del contratto La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Norma di chiusura 1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Norma transitoria Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all'ultimo comma della premessa al presente titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativamente alle piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.