Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo Clausole campione

Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo ln caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, l’Assicurazione cessa anticipatamente e l’Assicuratore restituisce al Contraente, il rateo di Premio unico pagato e non goduto. L’lmporto da restituire viene determinato dividendo il Premio unico imponibile pagato dal Contraente al momento della stipula dell’Assicurazione, per il numero di anni e frazione di anno pari alla durata originaria dell’Assicurazione e moltiplicando il risultato per il numero di anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del Mutuo. L’estinzione anticipata del Mutuo deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax, corredata da dichiarazione liberatoria rilasciata dall’lstituto Mutuante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Assicuratore provvede a calcolare il rateo di Premio unico imponibile pagato e non goduto ed a restituire detta somma al Contraente. ln alternativa a quanto sopra, il Contraente ha comunque la facoltà di chiedere all’Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita. ln tale caso: - non si procede a rimborso del rateo di Premio; - la somma assicurata per la garanzia lnvalidità Permanente Totale da lnfortunio o Malattia, resterà invariata; - la somma assicurata per le garanzie Perdita di Occupazione ed lnabilità Temporanea da lnfortunio o Malattia, sarà costituita dalla Rata al Sicuro così come definita nel Glossario, calcolata in funzione dell’ultima rata di Ammortamento del Mutuo pagata dal Contraente.
Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo. In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del mutuo, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, per le ga- ranzie prestate (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da In- fortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico), al netto delle imposte, restituirà la parte di premio pagato corrispondente al periodo di garanzia non goduto, se- condo il seguente algoritmo: dove: R = rimborso P = Premio Imponibile della rata in scadenza (comprensivo di costi e provvigioni) N = durata espressa in giorni della rata di premio T = numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione del mutuo e la data di scadenza della rata L’importo sopra determinato sarà accreditato sul conto corrente debitamente indicato dall’Aderente in oc- casione della comunicazione di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo. In caso di estinzione parziale, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. non darà corso ad alcun rimborso e conseguente rideterminazione delle prestazioni. L'Aderente può comunque decidere se mantenere il contratto assicurativo alle condizioni originariamente pattuite o recedere dal contratto dalla data dell'estinzione parziale. In quest'ultimo caso, Xxxxxx Xxxx- curazioni S.p.A. rimborsa all'Aderente la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo che intercorre tra la data di estinzione parziale del finanziamento e il termine del periodo di copertura in cor- so, al netto delle imposte governative. In alternativa, l'Aderente può chiedere l'annullamento della polizza e l'emissione di un nuovo contratto avente coperture assicurative riproporzionate in base al nuovo debito residuo. Con riferimento ai casi di rinegoziazione l’Assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento stesso e le prestazioni assicurate continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. Per la garanzia prestata da BCC Vita (Decesso), in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo, la copertura assicurativa cessa alla prima ricorrenza successiva, in funzione del frazionamento del premio. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di proseguire l’assicurazione per la durata residua ed alle condizioni ori- ginariamente pattuite, dandone comunicazione alle Compagnie al momento dell’estinzione o trasferimento del Mutuo e designando l’eventuale nuovo beneficiario. In tal caso le Compagnie emettono la documenta- zione necessaria secondo le indicazioni r...
Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo. Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo, salvo il caso in cui l’ Impresa Aderente non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o trasferimento, la Compagnia (anche per il tramite del Broker o della Contraente) provvederà alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Contraente comunicherà alla Compagnia l’avvenuta estinzione del Mutuo indicandone gli elementi economici atti al calcolo del rimborso, oltre alla modalità di rimborso gradita dall’ Impresa Aderente. Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: × C ⎧⎪ ( ) (N − K ) (1− (1+ J /12)−(N − K ) ) (N − K )⎫⎪ Dove: R = × ⎨P × 1− H × D ⎪⎩ N (1− (1+ J /12)− N ) + P × H × ⎬ N ⎪⎭ R Importo da rimborsare
Estinzione anticipata o trasferimento del Mutuo. Estinzione anticipata parziale del Mutuo Esempio di restituzione del Premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata totale o parziale del Mutuo Importo del Mutuo erogato: 130.000,00 € Durata del Mutuo: 20 anni Prima rata del piano di Ammortamento (al tasso d’interesse annuo del 3%): 720,98 € Data di decorrenza del Mutuo e della Copertura Assicurativa: 01/07/2017 Data di estinzione totale o parziale del Mutuo: 01/07/2027 Debito residuo del Mutuo alla data estinzione: 120.218,26 €.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: