EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO Clausole campione

EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, 105 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare nell’apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A le parti delle prestazioni che intende subappaltare. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico. In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. Fermo restando quando previsto dall’art. 22 della L.P. n. 2/2019, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:
EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 174 del D.lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà dichiarare nell’apposito spazio del modello di istanza di partecipazione e dichiarazione semplificata Allegato C Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico. In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Related to EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).