FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO. L’Assicurato può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione, fermo restando il preventivo assenso del Contraente. Nel caso di esercizio della facoltà di Recesso nei termini e nelle modalità sopra indicate, le garanzie cesseranno di avere efficacia alla fine dell’annualità nel corso della quale è stata esercitato il Recesso.
FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO. L’Aderente può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di Decorrenza dell’Assicurazione. Entro 30 giorni dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di Recesso, verrà rimborsato all’Aderente il Premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale l’Assicurazione non ha avuto effetto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 6.1.
FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO. L’Assicurato/Utilizzatore può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione, fermo restando il preventivo assenso del Contraente.
FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO. L'Aderente può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'Assicurazione. Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di Recesso, verrà rimborsato all'Aderente il Premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura Assicurativa non ha avuto effetto. L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all'art. 7.1 - Eventi relativi al Contratto di Mutuo.