FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazioneappalto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in In caso di fallimento dell’impresa mandataria omandataria, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo raggruppamento in dipendenza di una delle cause predettedella causa predetta, che sia designata mandataria, mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolaredell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o servizio direttamente. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a mezzo delle altre imprese mandantipartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.. Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, il Comune, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 108 del D. Lgs 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D. Lgs. n. 159/2011, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’appaltatore originario aggiudicatario in sede di offerta
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81dell’art.81, comma 2, 2 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267R.D. 16/03/1942 n.267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano dell’amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Impreseimprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano la Provincia ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore del servizio comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 R.D. n. 267267 del 16/03/1942, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano dell’amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Impreseimprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano SCM - Fdp proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano SCM – Fdp ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore dell’ appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano Milano® ® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, : ‐ in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in o ‐ nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano dell’imprenditore dell’impresa individuale mandataria FONDAZIONE MILANO® – ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81dell’art.81, comma 2, 2 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267R.D. 16/03/1942 n.267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano dell’amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Impreseimprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano la Provincia ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura della servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE. Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano Milano® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano Milano® ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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