Fase di Acquisizione delle Polizze Personali Clausole campione

Fase di Acquisizione delle Polizze Personali. L’Azienda provvederà a richiedere gli estremi di eventuali polizze personali dei sanitari coinvolti in un sinistro nei seguenti casi: − ogni qualvolta il nominativo di un operatore sia specificatamente indicato nella richiesta di risarcimento; − qualora, in caso di convocazione avanti un organismo di mediazione o nell’atto di citazione, gli operatori dovessero essere personalmente e direttamente individuati. Al di fuori di tali ipotesi, in caso di sinistro OLTRE SIR, l’ Istituto Assicurativo potrà avanzare richiesta di acquisizione degli estremi di eventuali altri contratti assicurativi stipulati a titolo privato dai sanitari coinvolti nello stesso (articolo 1910 del Codice Civile). Di norma questa richiesta dovrà essere nominativa. AGL invierà a tali soggetti formale comunicazione in ordine a quanto sopra, richiedendo loro l’acquisizione di copia dell’eventuale polizza personale o, in caso di inesistenza della stessa, specifica dichiarazione in tal senso. Gli esiti di tale attività verranno comunicati all’ Istituto Assicurativo. Sarà onere di quest’ ultimo verificare se sussista la possibilità di far concorrere alla liquidazione del sinistro altre assicurazioni eventualmente individuate. Ove tale possibilità sussista giuridicamente ma si scontri con un rifiuto dell’ altra assicurazione coinvolta, per non pregiudicare la possibilità di una transazione vantaggiosa, l’ Istituto Assicurativo potrà sottoporre all’Azienda l’opportunità di procedere comunque con la stipula della stessa fornendo al contempo un’indicazione circa le misure che intende adottare per un parziale recupero di quanto pagato da suddividersi in misura proporzionale a quanto l’ Azienda e l’ Istituto Assicurativo hanno concorso al risarcimento del danno verso il terzo.

Related to Fase di Acquisizione delle Polizze Personali

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).