Indizione delle elezioni. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici il presente Protocollo, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022.
Indizione delle elezioni a) Almeno 150 giorni prima della scadenza dell’organo deliberativo il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’avvio della procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l’elezione dei rappresentanti delle imprese, informando le imprese associate a XXXXXX e le Organizzazioni datoriali stipulanti l’accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo nonché le Organizzazioni datoriali stipulanti gli accordi di adesione e successive modifiche e/o integrazioni relativi ai settori affini.
b) Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le Parti istitutive proce- dono ad indire le elezioni in sostituzione ed in tempo utile ed ai relativi adempimenti.
c) All’atto dell’indizione delle elezioni, viene stabilita, non più tardi di 120 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a) del presente punto 1, la data di inizio delle operazioni di voto, fermo restando il rispetto delle scadenze di seguito indicate.
Indizione delle elezioni. 1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 5 - 7 marzo 2012 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno
A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell’11 giugno 2007: - Comparto del personale delle Agenzie fiscali; - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici; - Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; - Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; - Comparto del personale dei Ministeri; - Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali; - Comparto del personale della Scuola; - Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale; - Comparto del personale dell'Università;
B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente: - ASI; - CNEL; - DigitPA; - ENAC.
Indizione delle elezioni. 1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226.
Indizione delle elezioni. 1.1 Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN, 3 mesi prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia con propria delibera quella per l'elezione dei Delegati dell’Enel e delle altre Imprese Associate al FOPEN. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini richiamati, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Sindaci.
1.2 L'avvio della procedura è comunicato ad Enel e a tutte le Imprese associate, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato l’Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN, tramite PEC, con invito a presentare le liste dei candidati entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
Indizione delle elezioni. Le elezioni per la costituzione dell’Assemblea dei Delegati sono indette dal Consiglio d’Amministrazione, che provvede ad informare tutte le XX.XX. stipulanti l’Accordo di fusione tra il fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, l’Aran, la Conferenza delle Regioni, l’ANCI, l’UPI ed il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Contestualmente il C.d.A. provvede ad informare tutti i lavoratori associati mediante invio di posta elettronica e avviso da affiggere nelle bacheche sindacali delle amministrazioni e, per i pensionati, con idonea comunicazione. Le elezioni debbono essere indette almeno 180 gg. prima della scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea dei Delegati, e debbono svolgersi almeno 45 gg. prima della scadenza dell’Assemblea in carica. Ove il C.d.A. non provvedesse ad avviare la procedura elettorale nei termini sopra indicati, le parti stipulanti l’Accordo di fusione tra il fondo Perseo e Sirio, di cui al verbale sottoscritto dalle parti costitutive dei fondi Perseo e Sirio in data 16 luglio 2014, entro 15 gg. dai 180 gg. antecedenti la scadenza del mandato dell’Assemblea dei Delegati, provvedono alla indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
Indizione delle elezioni. 1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 11 – 14 maggio 2004 sono indette, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale» e delle Confederazioni cui esse aderiscono firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».
Indizione delle elezioni. 1. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano dei professori ordinari dell’Ateneo; le elezioni degli altri Organi centrali sono indette con decreto del Rettore; le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle Assemblee di Facoltà sono indette con Decreti dei Presidi di Facoltà, entro i termini e le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il decreto deve contenere: • la determinazione dell’elettorato attivo e passivo; • il numero dei rappresentanti da designare; • i termini di predisposizione e le forme di pubblicità delle liste degli elettori; • i termini e le modalità di presentazione delle candidature ove previste; • il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio; • la durata del mandato degli eletti; • i termini per eventuali ricorsi, per ciascuna fase del procedimento; • ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette.
3. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Università e mediante trasmissione, a mezzo posta elettronica, a tutto l’elettorato interessato. La mancata ricezione del messaggio mail e di tutte le successive comunicazioni non costituisce motivo di nullità dell’avviso.
4. Le operazioni di voto si svolgono in un arco di tempo variabile per ogni singolo procedimento elettorale così come disciplinato nella specifica sezione di riferimento del presente regolamento.
Indizione delle elezioni. 1. Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dal Decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale.
2. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
a) pubblicazione sul sito web dell'Università;
b) comunicazione tramite posta elettronica a tutto il corpo elettorale;
c) invio alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
Indizione delle elezioni. 1. Le elezioni sono indette, ogni triennio, con Decreto Rettorale con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data delle votazioni.
2. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante:
a) pubblicazione sul sito web dell'Università;
b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.