Liste elettorali Clausole campione

Liste elettorali a) Le Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1, per l’elezione dei rappresentanti delle im- prese associate, predispongono, congiuntamente o disgiuntamente, liste elettorali, ciascuna conte- nente un numero complessivo massimo di candidati, pari alla quota di rappresentanti statutariamen- te competente, aumentata del 30%. b) La lista riporterà accanto al nome e cognome dei candidati alle elezioni, luogo e data di nascita, ruo- lo ricoperto, impresa-associata e organizzazione proponente. c) Ogni organizzazione datoriale può risultare promotrice di una sola lista elettorale. d) Le liste elettorali sono comunicate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto. e) Si procede alla sostituzione del relativo candidato eletto qualora, nel corso del mandato, l’impresa rappresentata perde la qualità di associata a Priamo.
Liste elettorali. Elezioni[134]
Liste elettorali a) All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all’Assemblea concorrono: 1. liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 23.04.98 e successive integrazioni istitutivo del Fondo Pen- sione Complementare PRIAMO; 2. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno 300 lavoratori associati, distribuiti in almeno 4 regioni. b) Le liste devono contenere l’indicazione del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici ed i nominativi dei candidati proposti. c) Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa dalla quale il candidato dipende, data di nascita, qualifica contrattuale. d) Xxxxxxx candidato non può figurare in più di una lista concorrente. e) I componenti la Commissione elettorale, non sono candidabili. f) Ciascuna lista può contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere, aumentato del 30%. g) Le liste sono presentate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di inizio del- le operazioni di voto. h) Le liste devono rimanere esposte a cura delle Organizzazioni di cui al punto 1) lett. a) negli spazi solita- mente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti, presso tutte le imprese associate a PRIAMO almeno nei quindici giorni precedenti le elezioni.
Liste elettorali. All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:
Liste elettorali. Liste generali Liste sezionali Verbali della commissione elettorale comunale Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale Schede dello schedario generale Xxxxxx degli schedari sezionali Fascicoli personali degli elettori: un fasc. per ciascun elettore Xxxxxxx recanti le proposte di variazione delle liste elettorali Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Liste elettorali. 12 2 1 Commissione e liste elettorali
Liste elettorali. Ele ioπi
Liste elettorali. Liste geπerali l aππo dopo la reda ioπe della successiva Liste se ioπali l aππo dopo la reda ioπe della successiva Verbali della commissioπe elettorale comuπale Fermaπeπte Copia dei verbali della Commissioπe elettorale maπdameπtale iπ ordiπe alle opera ioπi e delibera ioπi adottate dalla Commissioπe elettorale comuπale 5 aππi Schede dello schedario geπerale 5 aππi dopo la reda ioπe della successiva Schede degli schedari se ioπali 5 aππi dopo la reda ioπe della successiva Fasc. persoπali degli elettori: uπ fasc. per xxxxxxx elettore 5 aππi dopo la caπcella ioπe dalla lista Eleπchi recaπti le proposte di varia ioπe delle liste elettorali 5 aππi dopo la reda ioπe della lista successiva Xxxxxxxxx coπcerπeπte la teπuta e la revisioπe delle liste elettorali 5 aππi dopo la reda ioπe della lista successiva
Liste elettorali. 1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di Liste concorrenti che possono essere presentate congiuntamente per gli Organi centrali e per una o più Facoltà, ovvero disgiuntamente per singoli organi o per singola Facoltà. 2. La presentazione delle Liste deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni. 3. Ogni Lista è presentata da un elettore firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata. 4. Tale elettore può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organi. 5. La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante trasmissione all’Area Affari istituzionali della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato. 6. Il presentatore della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione. 7. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere: a) una sigla o simbolo atto a identificare la Lista (la C.E.C. invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza); b) un elenco degli studenti candidati. Il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 30%. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista; c) la dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti candidati; d) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Xxxxx, che assumeranno il compito di ricevere comunicazioni dall’Area Affari istituzionali e dalla C.E.C. 8. Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario nonché nelle Assemblee di Facoltà non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere. 9. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all’intero superiore.
Liste elettorali. 12 3 0 ELEZIONI 12 4 0 REFERENDUM