Liste elettorali a) All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all’Assemblea concorrono:
Liste elettorali a) Le Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1, per l’elezione dei rappresentanti delle im- prese associate, predispongono, congiuntamente o disgiuntamente, liste elettorali, ciascuna conte- nente un numero complessivo massimo di candidati, pari alla quota di rappresentanti statutariamen- te competente, aumentata del 30%.
Liste elettorali. 3. Elezioni125
Liste elettorali. All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o il rinnovo dell’Assemblea concorrono le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori che hanno sottoscritto, anche per adesione, l’Accordo istitutivo. Concorrono altresì le liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci proporzionalmente distribuiti in non meno di 10 imprese di almeno 3 Regioni. Ciascun lavoratore socio non potrà sottoscrivere più di una lista elettorale. Le liste devono contenere l’indicazione delle organizzazioni sindacali e i nominativi dei can- didati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: impresa presso la quale risulta dipendente, provincia, azienda, data di nascita. Per i lavoratori di cui all’art. 4, comma 5 e 6 dell'Atto Costitutivo del Fondo, saranno riportate l’organizzazione di apparte- nenza e la relativa provincia, nonchè la data di nascita. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4 non sono candidabili. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di 12 candidati. Ogni nominativo deve recare il numero progressivo di presentazione. Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4, almeno un mese prima dell’inizio del periodo previsto per le elezioni. L’esposizione delle liste presso tutte le imprese associate al Fondo dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data iniziale del periodo fissato per le elezioni, ad iniziativa degli organi del Fondo. Le elezioni avvengono sulla base di liste elettorali concorrenti in un unico collegio na- zionale, la composizione delle quali sarà ispirata a criteri di rappresentatività regionale in re- lazione alla Regione di appartenenza degli iscritti al Fondo. La Regione di appartenenza è individuata con riferimento all’ubicazione dell’unità produttiva in cui l’iscritto presta la propria opera. La manifestazione del voto avviene apponendo un segno nella casella relativa alla lista prescelta.
Liste elettorali. 12 2 1 Commissione e liste elettorali
Liste elettorali. 3. Ele ioπi
Liste elettorali. Liste geπerali l aππo dopo la reda ioπe della successiva Liste se ioπali l aππo dopo la reda ioπe della successiva Verbali della commissioπe elettorale comuπale Fermaπeπte Copia dei verbali della Commissioπe elettorale maπdameπtale iπ ordiπe alle opera ioπi e delibera ioπi adottate dalla Commissioπe elettorale comuπale 5 aππi Schede dello schedario geπerale 5 aππi dopo la reda ioπe della successiva Schede degli schedari se ioπali 5 aππi dopo la reda ioπe della successiva Fasc. persoπali degli elettori: uπ fasc. per xxxxxxx elettore 5 aππi dopo la caπcella ioπe dalla lista Eleπchi recaπti le proposte di varia ioπe delle liste elettorali 5 aππi dopo la reda ioπe della lista successiva Xxxxxxxxx coπcerπeπte la teπuta e la revisioπe delle liste elettorali 5 aππi dopo la reda ioπe della lista successiva
Liste elettorali. Liste generali Liste sezionali Verbali della commissione elettorale comunale Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale Schede dello schedario generale Xxxxxx degli schedari sezionali Fascicoli personali degli elettori: un fasc. per ciascun elettore Xxxxxxx recanti le proposte di variazione delle liste elettorali Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Liste elettorali. 12 3 0 ELEZIONI 12 4 0 REFERENDUM
Liste elettorali. 1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di Liste concorrenti che possono essere presentate congiuntamente per gli Organi centrali e per una o più Facoltà, ovvero disgiuntamente per singoli organi o per singola Facoltà.