Common use of Fase transitoria Clause in Contracts

Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione. 2. All’atto dell’avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili. 3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re tutte le ‘formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea. 7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività di promo- zione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell’azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. 8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni condizionate al rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti. 9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo all’Organo di vigi- xxxxx, nonché all’approvazione del regolamento di attuazione. 10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- cale. - visto l’accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini; - considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell’accordo predetto; si precisa quanto segue: - le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - l’obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale non concordino di destinare l’importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale.

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Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché nonchè il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione. 2. All’atto dell’avvio All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili. 3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio all'esercizio da parte del Fondo, ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento l'insediamento della prima Assemblea. 7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività l'attività di promo- zione promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ lire 20.000 a carico dell’azienda dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 31 dicembre 1995 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. 8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni adesioni condizionate al rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti. 9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività all'esercizio dell'attività del Fondo all’Organo all'organo di vigi- xxxxxvigilanza, nonché all’approvazione nonchè all'approvazione del regolamento di attuazione. 10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- calelocale. 1. - visto l’accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia Nel comune intento di istituzione del Fondo nazionale promuovere e favorire tutte le occasioni di previdenza complementare per i impiego offerte ai lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini; - considerato ed in particolare quanto previsto dal punto 18ai giovani, comma 10, dell’accordo predetto; si precisa quanto segue: - le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - l’obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale non concordino di destinare l’importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale.dalla vigente legislazione;

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Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché nonchè il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione. 2. All’atto dell’avvio All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili. 3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio all'esercizio da parte del Fondo, ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento l'insediamento della prima Assemblea. 7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività l'attività di promo- zione promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ lire 20.000 a carico dell’azienda dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 31 dicembre 1995 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. 8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni adesioni condizionate al rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti. 9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività all'esercizio dell'attività del Fondo all’Organo all'organo di vigi- xxxxxvigilanza, nonché all’approvazione nonchè all'approvazione del regolamento di attuazione. 10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- calelocale. 1. Nel comune intento di promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani, dalla vigente legislazione; 2. in adesione all'invito loro rivolto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal Sottosegretario al lavoro e della previdenza sociale, di concludere le intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi nazionali di lavoro, con specifici accordi nazionali da realizzare a stralcio o in anticipo dei rinnovi dei c.c.n.l. di settore; 3. allo scopo di: - visto l’accordo nazionale 23 aprile 1998 assicurare la possibilità di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, come definita nella citata legge n. 196/1997, attraverso la individuazione di condizioni di agibilità in materia coerenza con l'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni nazionali di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico settore che si riconoscono nella CONFSERVIZI-CISPEL e per i lavoratori dei settori affiniin CGIL, CISL, UIL; - considerato in particolare quanto previsto dal punto 18superare l'eventuale svantaggio che le imprese associate CONFSERVIZI-CISPEL, comma 10, dell’accordo predetto; si precisa quanto segue: - le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - l’obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche possono aver accumulato nei confronti delle aziende autoferrotranviarie imprese concorrenti. 4. Tutto ciò premesso, con la presente intesa le parti si impegnano a definire solo gli elementi che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data consentano, in imprese di costituzione del Fondo nazionale settori privi di previdenza complementare richiamato in premessa; - nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trovaspecifica regolamentazione, altresì, una prima applicazione l’obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale non concordino di destinare l’importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendaledella legge.

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Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione. 2. All’atto dell’avvio All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili. 3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio all'esercizio da parte del Fondo, ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento l'insediamento della prima Assemblea. 7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività l'attività di promo- zione promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ lire 20.000 a carico dell’azienda dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 31 dicembre 1995 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. 8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni adesioni condizionate al rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti. 9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività all'esercizio dell'attività del Fondo all’Organo all'organo di vigi- xxxxxvigilanza, nonché all’approvazione all'approvazione del regolamento di attuazione. 10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- calelocale. 1. - visto l’accordo nazionale 23 aprile 1998 Nel comune intento di promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego offerte ai lavoratori ed in materia particolare ai giovani, dalla vigente legislazione; 2. in adesione all'invito loro rivolto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal Sottosegretario al lavoro e della previdenza sociale, di istituzione del Fondo nazionale concludere le intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi nazionali di previdenza complementare lavoro, con specifici accordi nazionali da realizzare a stralcio o in anticipo dei rinnovi dei c.c.n.l. di settore; 3. allo scopo di: ­ assicurare la possibilità di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, come definita nella citata legge n. 196/1997, attraverso la individuazione di condizioni di agibilità in coerenza con l'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni nazionali di settore che si riconoscono nella CONFSERVIZI­CISPEL e in CGIL, CISL, UIL; ­ superare l'eventuale svantaggio che le imprese associate CONFSERVIZI­CISPEL, possono aver accumulato nei confronti delle imprese concorrenti. 4. Tutto ciò premesso, con la presente intesa le parti si impegnano a definire solo gli elementi che consentano, in imprese di settori privi di specifica regolamentazione, una prima applicazione della legge. guida: Con le finalità ed alle condizioni qui descritte, le parti convengono di disciplinare le seguenti linee 1. l'individuazione delle fattispecie anche eventualmente aggiuntive per i cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e c) della legge stessa; 2. le percentuali di prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti al punto 1 della presente intesa, in rapporto ai lavoratori addetti occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 3. le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali ai servizi di trasporto pubblico sensi e per i lavoratori gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge n. 196/1997, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo; 4. ferma restando l'informazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, le attività di promozione di iniziative formative nei confronti dei settori affini; - considerato in particolare prestatori di lavoro temporaneo; 5. nel rispetto di quanto previsto dal punto 18c.c.n.l. di riferimento, comma 10le modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche, dell’accordo predetto; si precisa quanto segue: - previste dai c.c.n.l., correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le obbligazioni parti o collegati all'andamento economico dell'impresa; 6. diritti sindacali in capo ai prestatori di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - l’obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 lavoro temporaneo; 7. i contenuti e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale non concordino di destinare l’importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendalemodalità delle comunicazioni dell'azienda utilizzatrice alle R.S.U. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.

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Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione. 2. All’atto dell’avvio All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili. 3. Il E Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re espletare tutte le 'formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio all'esercizio da parte del Fondo. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento l'insediamento della prima Assemblea. 7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività l'attività di promo- zione promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell’azienda dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. 8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni adesioni condizionate al rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti. 9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività all'esercizio dell'attività del Fondo all’Organo all'Organo di vigi- xxxxxvigilanza, nonché all’approvazione all'approvazione del regolamento di attuazione. 10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- calelocale. FILT CGIL FEDERTRASPORTI FIT CISL ANAC UILTRASPORTI FENIT VERBALE DI ACCORDO (Le previsioni del presente verbale non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano, pertanto, il contenuto) In data 29 luglio 1998 tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTRASPORTI - visto l’accordo l'accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini; - considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell’accordo dell'accordo predetto; si precisa quanto segue: - le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne applicazione solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - l’obbligazione l'obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo l'obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale verbale non concordino di destinare l’importo l'importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale. FEDERTRSPORTI Filt-CGIL FENIT Fit-CISL ANAC UILTRASPORTI VERBALE DI ACCORDO In data 3 novembre 1998, tra FEDERTRASPORTI, ANAC E FENIT e FILT-CIGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per ilavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini. Le parti istitutive si riservano la competenza esclusiva sui seguenti punti afferenti le vicende del Fondo: 1. la definizione del regolamento elettorale afferente tutti gli organi del Fondo. Tale definizione avviene separatamente per ciascuna delle parti, fermo il diritto di un rappresentante dell’altra parte di assistere agli scrutini e di verificare la validità dello spoglio; 2. la definizione e le variazioni dei contributi al Fondo e del limite previsto dal punto 17, comma 3, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998. 3. la soluzione dei problemi afferenti ad ogni decisione sul fondo di riserva di cui al punto 17, comma 4, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998. Le parti, inoltre, concordano di: a) procedere alla denominazione in forma abbreviata del Fondo prima della stipulazione dell’atto costitutivo del medesimo; b) determinare la sua sede provvisoria in Xxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, 80/A; c) designare per il consiglio di amministrazione provvisorio n° 6 membri di nomina datoriale e n. 6 membri di nomina sindacale, all’interno delle quali, in prima applicazione, si concorda di avere rappresentanze paritetiche fra le parti; d) designare per il collegio dei revisori un membro di nomina datoriale ed un membro di nomina sindacale; e) dare le consegne a tutti gli effetti di legge all’atto dell’avvicendamento fra gli organi provvisori e quelli definitivi; f) destinare ai fondi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le quote di cui al comma 4 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, fatto comunque salvo l’obbligo per tali fondi di indicare separatamente quest’ultimo importo nel momento dell’eventuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo; g) abrogare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 18, comma 5: “ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all’art.16, comma 4, del Dlgs n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni”; h) modificare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 12, comma 8, sostituire le parole “al TUS più due punti” con le parole “al tasso di riferimento fissato dal’1 gennaio 1999 dalla banca centrale Europea incrementato, al più, di due punti”; i) sostituire il comma 3 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 con il seguente comma: “il CdA, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, provvede annualmente a sottoporre all’Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo nonché all’individuazione della quota parte di contribuzione di cui al comma 2 del presente punto nel limite preventivamente fissato dalle parti istitutive” Le parti concordano, infine, sulla bozza di statuto allegata al presente verbale di accordo che sostituisce la bozza di statuto del 29 luglio 1998. FEDERTRASPORTI FILT CGIL ANAC FIT CISL FENIT UILTRASPORTI VERBALE DI ACCORDO In data 16 maggio 2000 Tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini: - Il comma 1, lettera a , del punto 3 dell’accordo nazionale del 23 aprile 1998, è sostituito dal seguente: a) “al Fondo i lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2,commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati del Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra, dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione, di cui al punto 12 del presente accordo dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.” - Al comma 1 del punto 5 , le parole “10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall’inizio della raccolta delle adesioni”, sono sostituite da “5.000 adesioni.” - Ai commi 1 del punto 4 e 1 e 3 del punto 7, è abrogata la parola “contabili.” - Al comma 2 del punto 6, le parole “regolamento elettorale” sono sostituite da “Statuto.” - .Il comma 10 del punto 14, è sostituito dal seguente: “ 10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero se già viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo.” Xxxxx restando le note stabilite, dai verbali di accordo del 29 luglio 1998 e del 3 novembre 1998, il punto 17 viene sostituito come segue: VERBALE DI RIUNIONE Addì 18 dicembre 2000, presso la sede sociale del Fondo “Priamo”, Federtrasporti, Fenit ed Anav e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si sono incontrate per adeguare l’art. 12 della Fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000 di rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri - internavigatori 2000 - 2003. Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell’art. 12 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 (Fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo “Priamo”, la misura della contribuzione, sempre sulla base retributiva prevista dall’art.12 della Fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, sarà incrementata come segue: - 2% a carico azienda - .2% a carico del lavoratore Le Parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/95, le nuove percentuali di contribuzione sopra indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei fondi pensione, un adeguamento della quota di TFR da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà, pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell’accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest’ultimi lavoratori sarà, in linea con quanto previsto dall’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000, a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002- 2003. Letto confermato e sottoscritto. FILT-CGIL FEDERTRASPORTI FIT-CISL ANAC UILTRASPORTI FENIT REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI XXXXXX (testo coordinato con il verbale di accordo del 4 giugno 2002)

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Samples: Accordo Per l'Istituzione Del Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare

Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione. 2. All’atto dell’avvio All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili. 3. Il E Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re espletare tutte le 'formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio all'esercizio da parte del Fondo. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento l'insediamento della prima Assemblea. 7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività l'attività di promo- zione promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell’azienda dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. 8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni adesioni condizionate al rilascio dell’autorizzazione dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti. 9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività all'esercizio dell'attività del Fondo all’Organo all'Organo di vigi- xxxxxvigilanza, nonché all’approvazione all'approvazione del regolamento di attuazione. 10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- calelocale. - FILT CGIL FEDERTRASPORTI FIT CISL ANAC UILTRASPORTI FENIT VERBALE DI ACCORDO(2) (2) Le previsioni del presente verbale non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano, pertanto, il contenuto. In data 29 luglio 1998 tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTRASPORTI − visto l’accordo l'accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini; - considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell’accordo dell'accordo predetto; si precisa quanto segue: - le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne applicazione solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - l’obbligazione − l'obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo l'obbligo di cui al comma 4 4(3) del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale verbale non concordino di destinare l’importo l'importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale. FEDERTRSPORTI Filt-CGIL FENIT Fit-CISL ANAC UILTRASPORTI VERBALE DI ACCORDO(4) (3) Nel testo coordinato: comma 3. (4) Alcune precisazioni del presente verbale ( segnalate con (*)), non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano pertanto il contenuto. In data 3 novembre 1998, si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini. Le parti istitutive si riservano la competenza esclusiva sui seguenti punti afferenti le vicende del Fondo (*): 1. la definizione del regolamento elettorale afferente tutti gli organi del Fondo. Tale definizione avviene separatamente per ciascuna delle parti, fermo il diritto di un rappresentante dell’altra parte di assistere agli scrutini e di verificare la validità dello spoglio (*); 2. la definizione e le variazioni dei contributi al Fondo e del limite previsto dal punto 17, comma 3, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998(5). 3. la soluzione dei problemi afferenti ad ogni decisione sul fondo di riserva di cui al punto 17, comma 4(6), dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 (*). Le parti, inoltre, concordano di: a) procedere alla denominazione in forma abbreviata del Fondo prima della stipulazione dell’atto costitutivo del medesimo (1); b) determinare la sua sede provvisoria in Roma piazza Xxxx xx Xxxxxx, 80/A (*); c) designare per il consiglio di amministrazione provvisorio n° 6 membri di nomina datoriale e n. 6 membri di nomina sindacale, all’interno delle quali, in prima applicazione, si concorda di avere rappresentanze paritetiche fra le parti (3); d) designare per il collegio dei revisori un membro di nomina datoriale ed un membro di nomina sindacale (3); e) dare le consegne a tutti gli effetti di legge all’atto dell’avvicendamento fra gli organi provvisori e quelli definitivi (*); f) destinare ai fondi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le quote di cui al comma 4 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, fatto comunque salvo l’obbligo per tali fondi di indicare separatamente quest’ultimo importo nel momento dell’eventuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo; g) abrogare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 18, comma 5: “ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all’art.16, comma 4, del Dlgs n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni” (3); h) modificare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998: (5) Disposizione abrogata o superata. (6) Nel testo coordinato: comma 3. al punto 12, comma 8, sostituire le parole “al TUS più due punti” con le parole “al tasso di riferimento fissato dal’1 gennaio 1999 dalla banca centrale Europea incrementato, al più, di due punti” (3); i) sostituire il comma 3 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 con il seguente comma: “il CdA, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, provvede annualmente a sottoporre all’Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo nonché all’individuazione della quota parte di contribuzione di cui al comma 2 del presente punto nel limite preventivamente fissato dalle parti istitutive” (1). Le parti concordano, infine, sulla bozza di statuto allegata al presente verbale di accordo che sostituisce la bozza di statuto del 29 luglio 1998. FEDERTRASPORTI FILT CGIL ANAC FIT CISL FENIT UILTRASPORTI (*) Alcune precisazioni del presente verbale ( segnalate con (*)), non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano pertanto il contenuto. (1) Disposizione abrogata o superata. (2) Nel testo coordinato : comma 3. (3) Disposizione inserita nel testo coordinato.

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Fase transitoria. 1. Le parti Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre, predisporre entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e 31.03.2001 lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro ed il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure per la costituzione regolamento elettorale del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione. 2. All’atto dell’avvio All'atto della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno Parti designano i componenti del Consiglio di amministrazione Amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio Revisori Contabili provvisorio, che reste- ranno restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei del nuovo Consiglio di amministrazione Amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabiliRevisori Contabili. 3. Il Consiglio di amministrazione Amministrazione provvisorio è composto da 12 n. 18 membri, di cui 6 n. 9 in rappresentanza delle imprese amministrazioni e 6 n. 9 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei revisori contabili Revisori Contabili provvisorio è composto da 4 membri 2 membri, di cui 2 1 in rappresentanza del- le imprese delle amministrazioni e 2 1 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di amministrazione Amministrazione provvisorio dovrà attuare attua tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio all'esercizio da parte del FondoFondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni. 6. Spetta al Consiglio di amministrazione Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento l'insediamento della prima AssembleaAssemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 adesioni al Fondo. 7. Durante tale la fase transitoria il Consiglio di amministrazione Amministrazione provvisorio gestirà l’attività gestisce l'attività di promo- zione promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del FondoFondo di cui all’articolo 16 del presente accordo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell’azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. 8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti organi di vigilanza, definisce le modalità predispone la scheda informativa e la domanda di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni condizionate al rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competentisottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione. 9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo all’Organo di vigi- xxxxx, nonché all’approvazione del regolamento di attuazione. 10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- cale. - visto l’accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini; - considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell’accordo predetto; si precisa quanto segue: - le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - l’obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa; - nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale non concordino di destinare l’importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale.

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