Modalità di votazione Clausole campione

Modalità di votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con il datore di lavoro, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell'attività aziendale. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti, anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione agli stessi, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Modalità di votazione. I giorni delle votazioni saranno stabiliti dalle segreterie provinciali e comunicate alla commissione elettorale, che previo accordo con la Direzione aziendale, in base al calendario di lavoro individuerà il luogo e gli orari della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l’attività produttiva sia sospesa in misura tale da compromettere l’effettiva partecipazione al voto, le XX.XX. rinvieranno le elezioni alla ripresa dell’attività produttiva. Qualora le suddette segreterie provinciali non trovino un accordo sulla data delle elezioni, la relativa decisione verrà demandata al Comitato dei garanti. La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto é di norma 36 ore consecutive, salvo altre decisioni della commisione elettorale volte a garantire la massima partecipazione. Xxxxx, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Modalità di votazione a) Ogni impresa associata a XXXXXX, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, consegnerà ai lavoratori aventi diritto, la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate, corre- data da relativa busta appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione medesima, nonché dalle relative istruzioni. b) La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici. c) Contestualmente alla consegna, il lavoratore apporrà la propria firma sull’apposito elenco per rice- vuta. L’impresa restituirà alla Commissione elettorale, l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto conte- nente le sottoscrizioni che attestano l’avvenuto ritiro delle schede, nonché le schede non consegnate. d) Le operazioni di voto dovranno concludersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio delle operazioni di voto e comunque in modo da rispettare il termine di cui alla successiva lett. f). e) La restituzione della scheda contenete il voto espresso sarà effettuata mediante l’apposita busta chiusa, inviata per posta alla Commissione elettorale a cura dell’elettore. f) La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, tutte le schede pervenute entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio delle ope- razioni di voto.
Modalità di votazione a) Le imprese, dopo aver ricevuto, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle elezioni, la scheda elettorale contenente l’indicazione delle liste presentate e dei relativi promotori nonché l’elenco dei candidati, procedono alla votazione in uno dei quarantacinque giorni successivi alla data di inizio delle operazioni di voto e, comunque, in modo da rispettare il termine di cui al punto d). b) Ciascuna impresa può votare solo una lista elettorale, tra quelle riportate nella scheda e non è am- messo voto di preferenza. c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l’apposita busta rice- vuta unitamente alla scheda. d) La Commissione elettorale considera utili ai fini dello scrutinio le schede pervenute entro il quaran- tacinquesimo giorno successivo alla data di inzio delle operazioni di voto.
Modalità di votazione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12 - parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive. I membri della Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale nonché i componenti sindacali del comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in via eccezionale, durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'articolo 23 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Resta fermo che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla legge e dal Ccnl a favore dei dirigenti della Rsa, ora trasferiti ai componenti la Rsu. Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5 - parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare 2 lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
Modalità di votazione. Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono procedere alla votazione di uno dei giorni indicati dal Comitato elettorale e riportati nella scheda stessa. Ciascuna impresa può votare uno o più candidati indicati nella scheda, con il limite massimo di 5. Il Comitato elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il 15° giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per l'elezione.
Modalità di votazione. L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista. Non è ammesso il voto di preferenza. Il voto è da considerarsi nullo:
Modalità di votazione. La votazione finale avviene online, tramite la piattaforma elettronica del Registro resa disponibile ai Registrar. La procedura di votazione finale avviene, a seguito del completamento della procedura di endorsement, in un giorno stabilito dal Registro .it. Dura 3 (tre) giorni: inizia alle ore 9:00 (ora locale) del primo giorno e termina alle ore 00 (xxx xxxxxx) xxx xxxxx giorno. La votazione è effettuata, per conto del Registrar di appartenenza, dall’utente avente il ruolo di “elettore”. Ciascun utente elettore può esprimere un solo voto. Un utente elettore può esprimere il proprio voto anche a favore del candidato appartenente alla sua stessa organizzazione Registrar.
Modalità di votazione. Art. 17 – Proposte di candidature Art. 18 – Le elezioni
Modalità di votazione. 1. Ogni Delegato vota mostrando il tesserino d’Assemblea ricevuto all’atto di iscrizione. 2. Le singole votazioni vengono realizzate secondo quanto disposto nello Statuto o, in mancanza di una norma espressa, secondo quanto concordato dall’Assemblea stessa. 3. Nel caso in cui lo si ritenga necessario, i tempi per la discussione di ciascun punto all’ordine del giorno saranno preventivamente determinati dal Presidente e approvati dall’Assemblea.