Fasi propedeutiche al collaudo. Al termine dell’installazione, il fornitore potrà effettuare in proprio una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Tale prova è obbligatoria in caso di forniture che prevedano emissioni ionizzanti, e in tal caso deve essere completata insieme alla Fisica Sanitaria dell’IRCCS. In ogni caso, se il fornitore intende esperire tale prova, deve preventivamente darne comunicazione alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati. Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, il fornitore è tenuto a darne comunicazione alla parte acquirente, comunicando altresì l’impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa. L’Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità delle forniture. (solo in caso di forniture che prevedono l’uso di agenti ionizzanti) La ditta aggiudicataria deve fornire il progetto del presidio di radioprotezione elaborato e firmato da un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta aggiudicataria deve presentare alla SA, entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto, tutta la documentazione e le certificazioni per l’inoltro della richiesta di nullaosta. (solo in caso di forniture che prevedono la realizzazione di opere edili e/o impiantistiche) L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal credito dell’appaltatore.
Fasi propedeutiche al collaudo. 1. Al termine dell’installazione, il fornitore potrà effettuare in proprio una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Tale prova è obbligatoria in caso di forniture che prevedano emissioni ionizzanti, e in tal caso deve essere completata insieme alla Fisica Sanitaria dell’IRCCS. In ogni caso, se il fornitore intende esperire tale prova, deve preventivamente darne comunicazione alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati.