FATTO. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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FATTO. La Corte d'appello Con ricorso inviato via PEC a questa Commissione il 15 gennaio 2017 (e protocollato il 17 di Milanoquello stesso mese) la ….. s.a.s. ha lamentato di aver presentato all’istituto (scolastico) superiore “…..” di ….. (…..), il 16 novembre 2016, un’istanza di accesso agli atti del procedimento della gara pubblica indetta da quell’Amministrazione per l’installazione di distributori automatici (di bevande calde e fredde, nonché di alimenti) nei locali dell’istituto stesso; e che tuttavia quell’Amministrazione, nonostante due solleciti (il 2 e il 14 dicembre 2016), era rimasta silente in relazione alla suddetta istanza. Ha altresì evidenziato che la predetta gara d’appalto era stata aggiudicata provvisoriamente alla ….. s.a.s. stessa; e che tuttavia, il 15 novembre 2016 (previa convocazione ad horas dell’aggiudicataria medesima), il relativo procedimento di gara era stato riaperto. Con memoria pervenuta a questa Commissione il 30 gennaio 2017 l’istituto scolastico ha replicato al ricorso, evidenziando che il 14 dicembre 2016 la ….. s.a.s. era stata invitata a prender visione, l’indomani stesso, degli atti concernenti la gara in argomento (la quale peraltro, in conseguenza della suddetta riapertura, era stata aggiudicata ad altro partecipante: la ….. s.r.l.); e che tuttavia l’odierna ricorrente non aveva concretamente recepito quella disponibilità. Con nota pervenuta a questa Commissione il 15 febbraio 2017 l’istituto scolastico resistente ha trasmesso l’ulteriore carteggio intercorso, a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia Città Metropolitana di prime cure che aveva dichiarato infondata …..: alla quale asseritamente competeva la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione formale stipula del contratto d’appalto concernente la gara oggetto del contendere. Con memoria pervenuta a questa Commissione il 24 febbraio 2017 l’odierna ricorrente ha ribadito che la disponibilità all’accesso agli atti, per inadempimento il 15 dicembre 2016, era stata manifestata dall’istituto scolastico direttamente al legale rappresentante della locatrice e società ricorrente stessa, anziché al difensore di quest’ultima (avv. ) presso la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto quale era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.aeletto domicilio., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. La Corte d'appello Il signor X.X. xx convenuto in giudizio la società alfa sostenendo di Milanoaver lavorato per questa ultima presso il complesso di piscine e servizi di ristorazione denominato (…) negli anni (…), durante i periodi estivi di apertura degli impianti. Il ricorrente deduceva la natura subordinata dei rapporti di lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, oppure, gradatamente, da quelle successive, e chiedeva che venisse dichiarata appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal giugno 1995, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e delle differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.il Tribunale di Roma dichiarava la nullità dei termini apposti ai successivi contratti annuali, titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione sussistenza di tutti i canoni nonchè un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società a riammettere in servizio il lavoratore a corrispondergli le retribuzioni dall’ottobre 2000, data di offerta delle prestazioni, e fino al risarcimento ripristino del dannorapporto, ed aveva invece accolto la domanda subordinata oltre ad una somma a titolo di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedentedifferenze retributive. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscrittoCon sentenza n. 5274, in data 14.4.200924 giugno/10 novembre 2005, la Corte d’Appello di Roma accoglieva in parte l’impugnazione della alfa, e dichiarava che tra le parti si era instaurato un accordo inteso rapporto di lavoro subordinato a disciplinare partire dal primo giugno 1995 e tuttora in corso, con part-time verticale dal primo giugno a 15 settembre 1995 di ogni anno. Condannava perciò la prosecuzione società a riammettere in servizio l’appellato e a corrispondergli le retribuzioni spettanti, per i mesi sopra indicati, dall’anno 2001 al ripristino del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010oltre interessi e rivalutazione; confermava, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice infine la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati somma già riconosciuta in primo grado a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasingdifferenze retributive. La Avverso la sentenza di appello, non notificatanotificata il 14 febbraio 2006, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampila società alfa ha proposto ricorso per cassazione, con ricorso per cassazione affidato a cinque motividue motivi di impugnazione, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%notificato, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste termine, il 14 aprile 2006. L’intimato signor X. ha resistito con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversianotificato, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015termine, il 24 maggio 2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
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FATTO. La Corte d'appello Il Tribunale di MilanoTorre Annunziata, con sentenza in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da M.A. e M.R. avverso il decreto ingiuntivo per Euro 28.334,17, notificato ad istanza dell'avvocato A.R. ed avente ad oggetto somme per compensi dovuti per prestazioni professionali di quest'ultimo, ha ritenuto valido il patto di quota lite intercorso tra le parti in data 16.6.2017 15-12-2009 (in quanto sottoscritto nell'arco temporale di vigenza del D.L. n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure 223 del 2006 - c.d. decreto Bersani - che aveva dichiarato infondata abrogato la domanda principale del M. volta ad ottenere norma che ne sanciva il divieto), ma non dovute le spese generali ed errata la risoluzione del contratto per inadempimento predeterminazione dell'IVA; ha quindi revocato il d.i. opposto, e condannato gli opponenti al pagamento della locatrice e la condanna alla restituzione minor somma di tutti i canoni nonchè al risarcimento del dannoEuro 20.014,25, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedenteoltre accessori. La Corte distrettuale d'Appello di Napoli ha rilevato che: a seguito rigettato l'appello; in particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che con la stipula del mancato pagamento dei canoni patto di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatricequota lite, legittimo (come detto) in virtù del predetto D.L. n. 223 del 2006, art. 2, le parti avevano sottoscrittopoteva derogare anche ai compensi tariffari massimi; al riguardo la Corte ha evidenziato che la previsione della possibilità di pattuire compensi "sganciati" dalla tariffa professionale e riferiti al risultato perseguito ed ottenuto (art. 2, in data 14.4.2009, un accordo inteso comma 1 lett. a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni d.l. cit.) non poteva trovare applicazione al contratto che comportare che i detti compensi potessero essere anche superiore ai massimi tariffari; la Corte, infine, ha ritenuto irrilevanti le sollevate obiezioni di risoluzione per mutuo consenso l'artnatura deontologica, concernenti un piano diverso rispetto a quello della validità dell'accordo. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La Avverso detta sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con M.A. e M.R. hanno proposto ricorso per cassazione Cassazione, affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex artad un motivo. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste Ha resistito con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.A.R..
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Samples: Patto Di Quota Lite
FATTO. Per la fornitura del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale nel periodo marzo 2014 - 30 giugno 2016 il Comune di Bologna aderiva alla Convenzione stipulata da Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Xxxxxx Xxxxxxx con il RTI MegASP S.r.l. (mandataria)/GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A. (mandante), impegnando la spesa complessiva di € 13.950.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 224849/2016 del 30 giugno 2016 veniva autorizzato il rinnovo dell’affidamento dei servizi di gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada forniti in convenzione dal suddetto RTI dal 1 luglio al 31 dicembre 2016, impegnando la spesa complessiva di € 4.000.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 429098/2016 del 27 dicembre 2016 veniva disposto un ulteriore rinnovo fino al 31 dicembre 2017, impegnando la spesa complessiva di € 7.000.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 433676/2017, esecutiva dal 14.12.2017 veniva integrato l’impegno 0317001615 di euro 1.970.000,00 e contestualmente veniva disposto l’affidamento dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada al RTI MegASP S.r.l./GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 456890/2017 del 19 dicembre 2017 veniva autorizzato il rinnovo dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada fino al 31 marzo 2018 al sopra citato RTI impegnando la spesa complessiva di € 2.500.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n.102672/2018 del 13 marzo 2018 veniva autorizzato il rinnovo fino al 30 settembre 2018 dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada allo stesso RTI impegnando la spesa complessiva di euro 5.000.000,00. Medio tempore, il 20 dicembre 2016 era stato pubblicato sul portale di Intercent-ER il Bando di gara per i servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale, suddivisa in due lotti, il cui Lotto 1 aveva ad oggetto la gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali. La Corte d'appello gara Intercent-ER veniva aggiudicata alla Sapidata S.p.A. con determina n. 279 del 21.9.2017. L’aggiudicazione è stata oggetto di Milanoricorso giurisdizionale presso il Tar Xxxxxx Xxxxxxx, il quale rigettava il ricorso con sentenza n. 517/2018 del 20.6.2018. La sentenza del Tar veniva appellata dinnanzi al Consiglio di Stato con udienza fissata al 7 febbraio 2019, per cui Intercent-ER comunicava sul proprio sito che non sarebbe stato possibile procedere alla stipula della convenzione prima del mese di marzo 2019. Sul sito di Inrercent-ER risultava pubblicato infatti il seguente avviso: «si comunica che la ditta MEGASP, dopo la sentenza emessa dal T.A.R. per l’Xxxxxx- Romagna che respingeva il ricorso presentato dalla stessa, è ricorsa in appello al Consiglio di Stato. All’udienza del Consiglio di Stato l’appellante (MEGASP) ha rinunciato al cautelare, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682fissazione del merito al 7 febbraio 2019. Pertanto non sarà possibile procedere alla stipula della Convenzione prima del mese di marzo». Il Comune di Bologna, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.ritenendo necessario garantire la continuità del servizio di postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada, titolare e ritenendo che la stipula della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a.convenzione Intercent-ER non poteva essere ragionevolmente attesa prima della primavera 2019, confermando la pronuncia stimando i tempi tecnici di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna adesione alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. stessa a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscrittotutto il 30.6.2019, in data 14.4.200914 settembre 2018 richiedeva all’aggiudicataria della gara Intercent-ER Sapidata S.p.A. un’offerta per la fornitura del servizio di cui trattasi. In data 18 settembre 2018 Sapidata S.p.A. presentava la propria offerta. I prezzi offerti da Sapidata, un accordo inteso analoghi a disciplinare la prosecuzione del rapportoquelli indicati nella gara Intercent-ER venivano ritenuti congrui dal Comune di Bologna in quanto più bassi di quelli praticati dal precedente fornitore. Pertanto, con svincolo parziale determinazione dirigenziale dell’Area Sicurezza Urbana Integrata P.G. n. 388808/2018 del pegno costituito 28.9.2018 il Comune affidava alla Sapidata S.p.A. la fornitura del servizio di postalizzazione degli atti relativi a favore violazioni al codice della concedente strada e comunque correlati a copertura dei canoni insoluti maturati sanzioni amministrative di pertinenza della Polizia Municipale di Bologna, fino al 31.3.2009 il contratto era 30 giugno 2019, ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 63 del d. lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 6.900.000,00, di cui € 73.260,00 per Iva. Con provvedimento del 1° ottobre 2018 veniva effettuata la consegna anticipata del servizio. L’affidamento del servizio di postalizzazione degli atti relativi a violazioni del codice della strada e sanzioni amministrative a Sapidata S.p.A. avvenuto con d.d. n. 388808/2018 è stato risolto consensualmente effettuato dal Comune di Bologna ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In base a maggio 2010tale norma, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un "indebito vantaggio" conseguito bando di gara dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». Sia l’Autorità che la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di pronunciarsi sul presupposto dell’estrema urgenza, che legittima l’affidamento tramite procedura negoziata senza bando, anche con riferimento alla previgente disciplina dell’art. 57 comma 2 lett. c) del d.lgs. 163/2006, di contenuto pressoché identico a quello dell’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/20161. E’ stato quindi precisato che l’urgenza prevista dalla società locatrice norma deve essere qualificata, connotata cioè da speciali caratteristiche, che non la quale oltre alla restituzione rendano compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica. 1 Cfr. Ex multis Cons. St., sez. V, 6 maggio 2015 n. 2272; sez. V, 28 luglio 2014 n. 3997; Delibere Anac n. 30 del bene aveva trattenuto 9.3.2011; Parere sulla Normativa del 13.3.2013 - rif. AG28/12 . In particolare, lo stato di necessità deve essere caratterizzato da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, corrispondenti a situazioni eccezionali e contingenti. Inoltre, l’urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all’amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità. E’ stato chiarito, inoltre, che la procedura in parola costituisce una deroga al principio cardine dell’evidenza pubblica, che guida la materia degli appalti e che pertanto i canoni versati a titolo di "indennizzo" curecasi in cui essa è prevista dal legislatore sono da ritenersi tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasinged è onere dell’amministrazione motivare espressamente ed in modo rigoroso la sussistenza dei presupposti giustificativi. La sentenza di appelloAnche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’estrema urgenza, non notificataè comunque consentito l’affidamento diretto. Infatti, è stata ritualmente impugnata in base al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, applicabile a tutti i casi di utilizzo della procedura negoziata senza bando, «le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da M.L. n.qconsultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di titolare della ditta individuale MDA Stampipartecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con ricorso per cassazione affidato a cinque motivinegoziazione». Va ricordato, illustrato da memoria ex inoltre, che con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, i servizi postali fanno parte dei servizi specifici di cui agli art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento 140 e seguenti ed Allegato IX del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individualeCodice, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.urelativamente ai quali la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in € 750.000,00 (art. svolta in primo grado la prevalente soccombenza 35 comma 1 lett. d e Allegato IX del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.ad.lgs. 50/2016)., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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FATTO. La Corte d'appello ricorrente espone di Milanoavere ricevuto in subappalto l’affidamento di una parte dei lavori relativi alla costruzione di una rete di collettori a servizio del comprensorio Medio Sarno, intervento rientrante tra quelli dichiarati necessari per il superamento dello stato di emergenza socio/economico/ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. Soggiunge che l’affidamento dei lavori è avvenuto mediante la stipula di due distinti contratti di subappalto (inerenti i subcomprensorii nn. 2 e 4) con sentenza due distinte A.T.I., la Medio Sarno s.c.a.r.l. per il comprensorio n. 2 e la Dondi Costruzioni S.p.a. per il comprensorio n. 4, nella loro qualità di aggiudicatarie degli appalti relativi ai detti subcomprensorii. Con ordinanza n. 377 del 12 gennaio 2006, il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ha disposto quanto segue: la revoca dell’autorizzazione concessa alla Medio Sarno S.c.a r.l. per l’affidamento in data 16.6.2017 subappalto alla Impregica Costruzioni S.r.l. delle lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere del collettore subcomprensoriale n. 26822 "Rete di collettori comprensoriali al servizio dei comuni di Ottaviano, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.aTerzigno, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx" appaltate all’ATI Tecnis S.p.a. (capogruppo mandataria) e Xx.Xxx.Xx. S.p.a. (mandante cooptata) concessa con ordinanza n. 470/Sarno del 26.3.2003 e ordinanza n. 183 prot. 5831/ORD 4 del 17.4.2004; il diniego di autorizzazione alla concessione di ampliamento di subappalto alla Impregica Costruzioni S.r.l., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale richiesta con nota del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare 14.4.2005 da parte della ditta individuale utilizzatriceTecnis S.p.a. Di talchè, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapportoTecnis, con svincolo parziale nota del pegno costituito 17 gennaio 2006, ha ordinato alla ricorrente l’allontanamento con decorrenza immediata dal cantiere di propria competenza di uomini, mezzi e quant’altro di sua pertinenza. Il ricorso – con cui la Impregica Costruzioni premette di ritenere illegittima la revoca relativa al subcomprensorio n. 2 in quanto le presunte irregolarità riscontrate in relazione al subcomprensorio n. 4 non sarebbero idonee a favore della concedente riverberare i loro effetti su lavori diversi – è articolato nei seguenti motivi: Violazione di legge. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione dell’art. 20 del capitolato speciale d’appalto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per la violazione del principio del contrarius actus; la revoca dovrebbe essere adottata con le stesse forme e le stesse modalità procedimentali previste per l’atto da revocare. Le ordinanza revocate erano state adottate sulla base dei pareri espressi dal Direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento conformemente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010quanto previsto dall’art. 20 del capitolato d’appalto, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni mentre la revoca non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è sarebbe stata ritualmente impugnata preceduta da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.adetti pareri., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Subcontract Agreement
FATTO. B.E. e Xx.Xx., in proprio e quali genitori rappresentanti del figlio minore B.S. (divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio nel corso del giudizio di merito), hanno agito in giudizio nei confronti della ASL (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto per ottenere il risarcimento dei danni a loro dire subiti da quest’ultimo in conseguenza di trattamenti sanitari inadeguati cui sarebbe stato sottoposto in occasione della nascita, avvenuta con parto prematuro, presso l’Ospedale di(OMISSIS). Nel corso del giudizio di primo grado sono state chiamate in causa la Regione Marche e la Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto. La Corte d'appello Regione Marche ha a sua volta chiamato in causa le proprie compagnie di Milanoassicurazione (Assitalia S.p.A., con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682Axa Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxx S.p.A., Unipol S.p.A., Zurigo S.A.). Il Tribunale di Ascoli Xxxxxx ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale nei confronti della ASL (OMISSIS) di San Benedetto del M. volta ad ottenere la risoluzione Tronto e ha dichiarato inammissibili quelle proposte nei confronti della Regione Marche e della Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di San Benedetto del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione Tronto, ritenendo quindi assorbite quella di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata manleva proposte dalla Regione nei confronti delle proprie compagnie di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedenteassicurazione. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscrittoAppello di Ancona, in data 14.4.2009parziale accoglimento dell’appello proposto dagli attori, un accordo inteso a disciplinare ha dichiarato valida la prosecuzione chiamata in causa della Regione Marche e della Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di San Benedetto del rapportoTronto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010e quindi ammissibili le domande proposte nei loro confronti, avendo l'utilizzatriceche però ha rigettato nel merito, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. confermando per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individualeresto la decisione di primo grado. Ricorrono B.E. e S., corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobilenonchè Xx.Xx., come emerso dalla c.t.usulla base di sette motivi. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, Regione Marche. Non hanno svolto attività difensiva in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.questa sede gli altri intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
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Samples: Raccolta Di Giurisprudenza
FATTO. La Corte d'appello di MilanoCon ricorso pervenuto a questa Commissione il 6 febbraio 2017 il cittadino italiano ….. ha evidenziato, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare anche per conto della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure moglie ….. (cittadina albanese): - che il 3 febbraio 2015 xxxxxx aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad presentato istanza per ottenere la risoluzione cittadinanza italiana; - che dal sito Internet del contratto per inadempimento Ministero dell’Interno era stato possibile appurare che l’istruttoria riguardante tale istanza, a cui era stato attribuito il numero …../C/….., risultava completata il 7 ottobre 2015 in virtù del parere emesso dal Ministero degli Affari Esteri; - che tuttavia, nonostante tre solleciti inviati dal ….. tra il marzo e il settembre dello scorso anno e benché fosse spirato il termine biennale entro cui ex lege andava concluso il procedimento introdotto con la predetta istanza, il Ministero dell’Interno non aveva ancora emesso il provvedimento di attribuzione della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a cittadinanza italiana in favore della concedente…..; - che vana si era rivelata anche un’istanza con la quale, il 3 gennaio 2017, il ….. aveva chiesto al Ministero dell’Interno di ottenere “… copia dello stato corrente ed aggiornato della pratica … e di tutta la documentazione ad essa collegata …”, nonché di conoscere i “… termini di conclusione della pratica …” stessa, di cui era stata altresì sollecitata la positiva conclusione. La Corte distrettuale Pertanto il ….. ha rilevato che: domandato a seguito questa Commissione di vagliare “… la legittimità del mancato pagamento dei canoni diniego/differimento opposto dall’Amministrazione …” e di leasing immobiliare da parte assumere “… ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della ditta individuale utilizzatricelegge n° 241/90, … le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'artconseguenti determinazioni”. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, Nessuna memoria difensiva è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.apervenuta dal Ministero dell’Interno., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. La Corte d'appello Il ricorrente espone di Milanoessere socio di una società a responsabilità limitata, con sentenza alla quale in data 16.6.2017 n. 268227.2.2009 la banca resistente concedeva un mutuo ipotecario. Riferisce inoltre di aver sottoscritto con la banca unitamente agli altri soci, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.il successivo 24 marzo, titolare un accordo di postergazione avente ad oggetto l’impegno irrevocabile a non esigere, né incassare dalla società comune debitrice le somme alla stessa erogate a titolo di “finanziamento soci” fino all’estinzione integrale di ogni debito della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a.società nei confronti della banca. Insoddisfatto delle risposte fornite in fase di reclamo, confermando la pronuncia propone ricorso all’ABF al fine di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè dalla banca l’accesso alle informazioni relative al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato regolare pagamento dei canoni di leasing immobiliare ratei del mutuo da parte della ditta individuale utilizzatricesocietà. Ritiene, infatti, che il diniego opposto dalla convenuta sia illegittimo in quanto il diritto di accesso del socio alle informazioni e alla documentazione relativa alla società è espressamente riconosciuto dalla legge (cita l’art. 2261 c.c. relativo alle società di persone nonché l’art. 2476 c.c. relativo alla s.r.l.); sottolinea inoltre che anche l’ABF ha riconosciuto il diritto del socio (di società di persone) ai sensi dell’art. 119 TUB in quanto “potenziale destinatario degli effetti sostanziali conseguenti al rapporto tra banca e società” (così Collegio di Roma, decisione n. 3793/12 – cfr. infra) e che il medesimo principio sia applicabile al caso di specie, tenuto conto dell’accordo di postergazione sottoscritto. Sottolinea, inoltre, le parti avevano sottoscrittoaffinità esistenti tra le società a responsabilità limitata e le società di persone, richiamando anche la disciplina dell’accesso alle informazioni contenuta nella Centrale dei Rischi, i cui dati possono essere richiesti dai “soci di srl e i soci illimitatamente responsabili […] che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società”. Sulla base di ciò, il ricorrente formula la domanda di “accesso alle informazioni bancarie relative alla predetta società ed in particolare al regolare pagamento del mutuo concesso con atto del 27 febbraio 2009”. La resistente ha presentato controdeduzioni nelle quali precisa di aver già rigettato la richiesta del ricorrente finalizzata all’accesso alle informazioni bancarie riferite alla società di cui quest’ultimo è socio, tenuto conto dell’estraneità del ricorrente al rapporto di mutuo in questione. Il diniego veniva ribadito nei riscontri forniti al successivo reclamo e ad un esposto indirizzato all’organo di vigilanza. Peraltro nella nota del 23.11.2015 la banca consigliava al ricorrente di far valere la propria pretesa direttamente nei confronti della società, domandando eventualmente un provvedimento monitorio nei confronti degli amministratori, “non vantando purtroppo [il ricorrente] alcun titolo ad ottenere informazioni dalla banca verso la quale, peraltro, lo stesso non risponde neppure in via sussidiaria (quale garante o socio illimitatamente responsabile) per le obbligazioni derivanti dal rapporto di mutuo”. La resistente conferma quindi la correttezza del proprio operato, evidenziando che i precedenti ABF e giurisprudenziali citati dal ricorrente si riferiscono a diritti spettanti a soci di società di persone, in data 14.4.2009ragione delle peculiarità di tale struttura societaria. Peraltro osserva che la stessa decisione citata dal ricorrente nega, nel solco di analoga determinazione già assunta dal Garante della privacy, che un accordo inteso siffatto diritto di accesso possa essere riconosciuto al socio accomandante, proprio a disciplinare motivo dell’assenza di una sua responsabilità illimitata. Precisa, infine, che l’accordo di postergazione sottoscritto dal socio non vale a conferire legittimazione alla pretesa del ricorrente, in quanto il predetto patto non è destinato ad alterare, né eliminare la prosecuzione posizione di alterità del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre socio rispetto alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza capitali, dallo stesso discendendo solo un obbligo della banca di appellocomunicare ai soci l’estinzione del mutuo, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. al fine di titolare consentire loro l’esercizio delle proprie pretese creditorie nei confronti della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.asocietà., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Mutuo Ipotecario
FATTO. La Corte d'appello Il Sig. ….. ha presentato in data 06/12/2016 all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano….. - richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: Atto di variazione di classamento n. /2013 - nel Classamento del 25/11/2013 protocollo n. ….. in atti dal 25/11/2013. Unità immobiliare sita in ….. via ….. n. ….. int. , locata dal medesimo. Ha dedotto a fondamento della propria richiesta di accesso la circostanza che non ha potuto procedere all’acquisto della predetta unità immobiliare di proprietà dell’Inps. Infatti essendo stato l’immobile dichiarato di pregio a seguito della revisione del classamento, è stato escluso dai benefici previsti dalla normativa nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito degli enti di previdenza (art. 3 comma 3 legge 23 novembre 2001 n. 401, valutazione al prezzo di mercato corrente diminuito del 30% per i singoli acquisti). L’Amministrazione resistente ha negato l’accesso con provvedimento prot. n. ….. del 19 dicembre 2016, atteso che la revisione è stata comunicata alla proprietà, con sentenza nota del 10/12/2013, nel quale vengono indicate le motivazioni della revisione. Contro tale diniego, il ….. ha presentato ricorso in termini alla Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 16.6.2017 n. 2682, 8 febbraio u.s. l’amministrazione ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed fatto presente che il 9 gennaio 2017 ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando trasmesso all’accedente una nota dal seguente tenore contenente l'individuazione dei criteri adottati che hanno comportato la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale revisione del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice classamento dell'unità immobiliare interessata e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un segnatamente l’inserimento nella microzona ….. "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c….. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.…..:
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con Con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 702-bis c.p.c.. ., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il godimento 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del bene esercitato beneficio fiscale cd. "medio tempore" dalla ditta individualedi prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, corrispondendo tale importo sottoscritta dai coniugi ed allegata al valore locativo dell'immobilericorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, come emerso dalla c.t.udepositato in udienza. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%Segnatamente, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a.detta sede le parti, e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita assistite dai medesimi rispettivi difensori, allegando manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto chiedevano di controversiaallegare al verbale di udienza, in virtù con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di scissione parziale in data 22.9.2015un diritto.
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Samples: Contratto
FATTO. La Corte d'appello ricorrente lamenta l’inadempimento del fornitore e per l’effetto chiede all’intermediario finanziatore la restituzione delle rate versate, oltre a spese e interessi legali. Più precisamente, la ricorrente, assistita da un legale, ha rappresentato i seguenti fatti. In data 18.12.12, la ricorrente commissionava a una ditta terza la fornitura e l’istallazione di Milanouna piscina; chiedeva a tal fine un finanziamento alla società resistente per l’importo di € 16.940,00, sottoscrivendo il relativo contratto presso il fornitore. Il contratto veniva sottoscritto anche dal marito in qualità di coobbligato. Approssimandosi il periodo estivo senza aver avuto alcuna notizia dalla società fornitrice circa i tempi della consegna ed avendo tutto approntato per ricevere la prestazione (consistente nello scavo della piscina), la ricorrente tentava infruttuosamente di contattare i responsabili della società fornitrice. In seguito, veniva fissata la consegna per il giorno 8.07.2013 alle ore 6.00, ma a quella data non si presentava alcun incaricato della società. A seguito di un incontro con il responsabile della società fornitrice venivano in quella sede convenute e riportate nel testo contrattuale le precise date di consegna e di installazione della piscina, con sentenza il primo termine per la consegna in data 16.6.2017 n. 268218.07.2013. In data 09.07.2013, ha rigettato l'appello principale proposto la ricorrente contattava l’intermediario resistente al fine di discutere “la questione relativa ai disagi in quel momento subiti a causa dei ritardi nella consegna del bene e della sospensione dei pagamenti”. Non avendo ricevuto risposta, seguiva una nuova mail, anch’essa non riscontrata. In data 18.07.2013, la ricorrente non riceveva il materiale atteso e conseguentemente non veniva effettuato alcun montaggio della piscina. Il giorno 19.07.2013, la ricorrente inviava alla società fornitrice un atto di messa in mora con contestuale diffida ad adempiere entro e non oltre il 2.08.2013. In data 23.07.2013 la ricorrente informava di tale fatto anche la banca resistente. Non seguiva nessun riscontro alla predetta missiva da M.L.parte della banca, titolare così come nessun riscontro o effetto sortivano sia la diffida ad adempiere che il sollecito inviato alla società fornitrice dalla difesa della ricorrente. Il contratto con il fornitore doveva, quindi, considerarsi risolto. Con raccomandata del 5.08.2013, ricevuta dalla resistente in data 19.08.2013, la ricorrente riportava il fatto che la società fornitrice non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni entro il 02.08.2013 e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto era da considerarsi risolto. In data 12.09.2013, la ricorrente riceveva dalla resistente una missiva semplice, datata 5.08.2013, nella quale veniva riscontrata la comunicazione del 23.07.2013 e veniva richiesto l’invio di copia della messa in mora al fine di sottoporla al fornitore, “sollecitandolo ad intervenire”. Nella medesima data seguiva un’ulteriore missiva semplice, datata 13.08.2013, nella quale, senza riferimento alcuno a comunicazioni dalla ricorrente, l’intermediario dichiarava di non poter procedere alla valutazione di merito dell’inadempimento della società fornitrice, non essendo stata riscontrata da parte della società terza la richiesta di informazioni inviata alla società di credito Non essendovi alcuna possibilità di verificare l’effettiva data di invio delle missive predette, non essendovi timbro postale sulle buste, la ricorrente le riscontrava con raccomandata in data 17.09.2013, ricevuta dalla resistente in data 23.09.2013. In tale missiva si ripercorrevano le fasi della vicenda, si allegava nuovamente la messa in mora e la diffida ad adempiere e si contestava, peraltro, il fatto che venisse negata la gravità dell’inadempimento sulla scorta dalla mancata risposta della ditta individuale MDA Stampi ed fornitrice. Veniva, infine, chiesta la rivalutazione dell’accertamento della risoluzione del contratto. Secondo la ricorrente, ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dall’art.125-quinquies, t.u.b affinché il contratto di credito venga dichiarato risolto. I contratti di credito e quello di fornitura risultano collegati in quanto nel contratto con la società resistente v’è un riferimento al bene da acquistarsi. La ricorrente ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a.provveduto alla messa in mora del fornitore con contestuale diffida ad adempiere e sussistono ictu oculi i requisiti della gravità dell’inadempimento. Infine, confermando la pronuncia prova dell’inadempimento, per giurisprudenza pacifica, non è onere della ricorrente creditrice, ma grava piuttosto sul debitore inadempiente. Nel caso di prime cure specie, stante il collegamento negoziale, la prova liberatoria dovrebbe essere fornita dalla banca resistente. A nulla giova, quindi, quanto assunto dalla Banca resistente in ordine al mancato riscontro della società fornitrice alla richiesta di informazioni posto che aveva dichiarato infondata tale comportamento non può essere opposto alla ricorrente. Con ricorso protocollato il 20.10.2013 la domanda principale del M. volta ad ottenere ricorrente ha chiesto che il Collegio ABF: - accerti e dichiari la risoluzione del contratto di credito al consumo stipulato con l’intermediario resistente e per inadempimento l’effetto condanni la società resistente alla restituzione delle rate versate, oltre spese sostenute, oltre interessi legali dalla ricezione della locatrice missiva di risoluzione al saldo. - ordini alla società resistente la cancellazione dei dati relativi alla ricorrente (e al coobbligato nel finanziamento) dai sistemi di informazione creditizia. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate in data 6.12.2013, l’intermediario ha affermato che: - in data 9.1.2013, la ricorrente, volendo acquistare una piscina del costo complessivo di € 16.940,00 da una società terza fornitrice, domandava alla resistente l’erogazione di un finanziamento per l’intero importo; - la società resistente erogava l’anticipazione di € 16.940,00 alla società terza e la condanna alla restituzione ricorrente avrebbe dovuto rimborsare la medesima somma mediante versamento di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare n. 18 rate da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 € 941,12; - il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione menzionava la circostanza per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati la ricorrente avrebbe corrisposto 10.000,00 € a titolo di "indennizzo" cureanticipo prezzo direttamente a mani della società fornitrice, indicando, invece, che la somma erogata serviva a pagare l’intero costo della piscina; - nel luglio del 2013 la ricorrente comunicava per la prima volta alla società resistente il ritardo che la società fornitrice avrebbe maturato nell’istallazione della piscina. Nell’agosto del 2013 la ricorrente comunicava l’intervenuta risoluzione del contratto con il fornitore e di quello, collegato, con conseguente condanna la società resistente; - la società resistente rispondeva con le missive del M. al rimborso dell'ulteriore metà 5.08.2013, 13.08.2013 e 30.09.2013, evidenziando che, allo stato, non sussistevano le condizioni per considerare risolto il contratto di finanziamento. Ciò nonostante, con la comunicazione del 30.09.2013 la società resistente comunicava alla ricorrente di aver interrotto a favore tempo indeterminato le azioni di recupero nei suoi confronti e di aver provveduto ad aggiornare le segnalazioni nei SIC; - la domanda avversaria si fonda sul dedotto inadempimento di un soggetto, la società fornitrice, che non è parte del presente procedimento: non si vede, dunque, come possa essere dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento in ragione di vizi che riguardano un contratto stipulato dalla cliente con una parte terza; - inoltre, la società resistente contesta la sussistenza dei presupposti per risolvere il contratto di finanziamento, dal momento che non è provato l’inadempimento della società terza e comunque che tale inadempimento sia di leasing. La sentenza gravità tale da comportare la risoluzione del contratto di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria acquisto ex art. 380 bis.1 c.p.c.. 1455, c.c.; - l’unico soggetto che, allo stato, sta patendo un danno è la società resistente, che vede il finanziamento sottoscritto dalla cliente interrotto per un inadempimento del fornitore, peraltro non provato, sebbene abbia adempiuto alle obbligazioni assunte; - la società resistente conserva, dunque, il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo proprio diritto di credito sino al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta momento in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%cui, in riforma contradditorio anche con la società terza, la ricorrente non avrà ottenuto pronuncia risolutiva del relativo capo della sentenza contratto di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., fornitura e con lo stesso atto di quello di finanziamento. La convenuta ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.chiesto al Collegio ABF:
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Samples: Financial Agreement
FATTO. La Corte d'appello In data 30 marzo 2005 H.D.A.P., X. e A. e C.M.C. trasmettevano, a mezzo di Milanolettera raccomandata, con sentenza in a F.M. copia del contratto preliminare di compravendita di taluni terreni agricoli confinanti, stipulato fra i promittenti venditori e P.L., promittente ac- quirente per sé o per persona da nominare, al fine dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione agricola di cui alla l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8. In data 16.6.2017 n. 268223 aprile 2005 la F. comunicava a tutte le parti il proprio intendimento di esercitare il diritto di prelazione, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.informandole di aver inoltrato, titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a.presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Teramo, confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione concessione di un mutuo agevolato. Il 22 marzo 2006 la F. invitava i promittenti venditori alla stipulazione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedentedefinitivo. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscrittoInvece, in data 14.4.200911 maggio 2006 i promissari acquirenti trasferivano per rogito notarile la proprietà dei fondi alla Società Agri- cola Pappafico S.r.l. La F., un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapportodeducendo di essere in possesso dei requisiti di legge e di aver tempestivamente esercitato il diritto di prelazione agraria, conveniva i venditori e l’acquirente innanzi al Tribunale di Xxxxxx, al quale chiedeva di dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita e il subentro della stessa nel contratto, con svincolo parziale condanna dei venditori al risarcimento dei danni. La Società Agricola Pappafico s.r.l. si costituiva per resistere alle domande attoree. I venditori, invece, restavano contumaci. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che non fossero stati provati dall’attrice i presupposti di legge per l’esercizio della prelazione agraria, con particolare riferimento alla qualifica di coltivatrice diretta da oltre due anni, al requisito della capacità lavorativa, alla mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, nonché alla circostanza che il terreno oggetto di riscatto fosse confinante con quello di proprietà della retraente. La decisione veniva appellata dalla F., che insisteva per l’accoglimento della domanda. La Società Agricola Pappafico S.r.l. chiedeva il rigetto del pegno costituito a favore gravame. Gli altri appellati restavano contumaci. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila, in totale riforma della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 decisione di primo grado, riteneva sussistenti i requisiti richiesti dalla L. n. 590 del 1965, per l’esercizio della prelazione agraria, dichiarava inefficace il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010di compravendita stipulato tra le parti e disponeva la sostituzione ex tunc della F. nella posizione contrattuale della Società Agricola Pappafico S.r.l.. Rigettava, avendo l'utilizzatriceinvece, con l'assenso della concedenteper difetto di prova la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla retraente. Avverso tale pronuncia, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'artla Società Agricola Pappafico S.r.l. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque articolato in quattordici motivi. F.M. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex artproponendo altresì ricorso incidentale. H.D.A.P. e la Società Agricola Pappafico S.r.l. hanno separatamente resistito con controricorso al ricorso incidentale. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difen- siva. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. La F. ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380 bis.1 bis 1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Prelazione Agraria
FATTO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Su ricorso della società FIDIA S.r.l. il Pretore di Pavia pronunciò, in data 27.2.1999, ingiunzione di pagamento a carico della società BANCHI MAISON S.r.l. per la somma di L. 36.043.000. La ricorrente aveva allegato di aver dato esecuzione ad un incarico conferitole dalla BANCHI MAISON S.r.l., consistente nel porre in essere tutte le pratiche utili e necessarie per farle ottenere dal MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO, e con l'intervento del MEDIOCREDITO CENTRALE, un finanziamento agevolato di L. 2.503.000.000 in base alla L. n. 394 del 1981, nel contesto di un programma di introduzione commerciale nei paesi dell'Est europeo. Aveva anche precisato che la mandante le aveva promesso un compenso pari al 2% dell'importo finanziato nel caso in cui le pratiche fossero andate a buon fine; che tale esito si era in concreto verificato, poichè il MINISTERO aveva in effetti stipulato con la BANCHI MAISON S.r.l. il contratto di finanziamento; che pertanto essa aveva maturato il complessivo credito di L. 60.072.000, di cui le era stato pagato però in acconto solo l'importo di L. 24.028.800, residuando, così, il minor credito di L. 36.043.000, I.V.A. compresa. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la BANCHI MAISON S.r.l. con atto di citazione notificato il 20.4.1999. Si costituì in causa la FIDIA resistendo all'opposizione. Con sentenza n. 68/2003 pubblicata in data 14.2.2003 il Tribunale di Pavia, nel frattempo succeduto all'adito Pretore, ha respinto l'opposizione condannando l'opponente anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ritenendo infondate le due domande riconvenzionali proposte dalla BANCHI MAISON con l'atto di opposizione e inammissibile l'ulteriore domanda da essa svolta per la prima volta in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con la prima domanda l'opponente aveva chiesto l'annullamento, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., del contratto intercorso con la FIDIA, sostenendo di essere rimasta vittima di raggiri dolosi. A tale riguardo aveva precisato che, pur essendo stato in effetti stipulato il contratto di finanziamento, in esso era stato previsto che la materiale erogazione delle somme finanziate avrebbe potuto avvenire solo se fosse stata prodotta, a garanzia di ogni obbligo restitutorio, una fideiussione rilasciata da un istituto di credito gradito al MEDIOCREDITO CENTRALE; che pur dinanzi a tale condizione la BANCHI MAISON si era indotta a stipulare il contratto, promettendo alla FIDIA il pagamento del compenso e pagandole poi anche un acconto, solo per effetto dei raggiri posti in essere dal Sig. M.S., incaricato della FIDIA con cui essa aveva trattato, avendole costui assicurato che sarebbe stato facile ottenere la garanzia fideiussoria richiesta per la erogazione del finanziamento, mentre poi di fatto nè lui, nè la FIDIA avevano svolto alcuna concreta attività per consentirle l'ottenimento di tale garanzia, in questo modo impedendo anche la concreta erogazione del finanziamento. A detta dell'opponente, essa non si sarebbe mai indotta a concludere il contratto se fosse mancata l'azione ingannatrice con la quale le era stato fatto credere di poter ottenere agevolmente la garanzia fideiussoria. Aveva pertanto chiesto, in via consequenziale, che il Giudice adito dichiarasse che nulla era dovuto alla FIDIA e che condannasse quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 12.409,43, pari a L. 24.028.800, già versatale in acconto. Riguardo a tale complessa domanda il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che l'incarico conferito dalla BANCHI MAISON alla FIDIA avesse natura mediatoria, e che per buon fine dell'affare, atto a far sorgere l'obbligo di pagamento della pattuita provvigione, dovesse intendersi l'approvazione - in effetti avvenuta - del finanziamento, per ottenere il quale la FIDIA aveva svolto la sua attività di intermediaria. Ha escluso invece che la necessità di fornire una garanzia fideiussoria per ottenere la concreta erogazione del finanziamento fosse condizione necessaria per il maturare del compenso mediatorio e che tale necessità fosse stata dalla FIDIA, o dal suo procacciatore d'affari M.S., rappresentata ingannevolmente al legale rappresentante della BANCHI MAISON, che del resto aveva sottoscritto il contratto di finanziamento pur consapevole che, alla luce della pattuizione in esso specificamente inserita, sarebbe stato necessario procurarsi una garanzia fideiussoria per ottenere le somme finanziate. Con la seconda domanda, proposta in via subordinata, l'opponente aveva chiesto che il Giudice adito dichiarasse che il comportamento ingannatorio del responsabile della FIDIA e dell'agente di quest'ultima, sig. M.S., aveva comunque indotto il legale rappresentante della BANCHI MAISON a pattuire il compenso di cui alla citata lettera d'incarico con le modalità e con le scadenze ivi descritte, piuttosto che con riferimento al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento, come invece gli era stato promesso verbalmente, e che conseguentemente dichiarasse, in relazione al danno così subito, che ex art. 1440 cod. civ., nulla avrebbe dovuto essere pagato alla FIDIA fino al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento. Anche tale domanda è stata ritenuta infondata dal Tribunale sulla base delle medesime considerazioni sopra illustrate. Con la terza domanda, proposta per la prima volta in ulteriore subordine nell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'opponente aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse che l'affare di cui alla ripetuta lettera d'incarico per la pratica di finanziamento agevolato non era stato condotto a buon fine e che pertanto nulla era dovuto alla FIDIA o, comunque, che le era dovuta una somma inferiore a quella pattuita in relazione all'opera prestata, con ogni conseguente provvedimento. Sul punto, come s'è detto, il Tribunale ha ritenuto che fosse stata tardivamente proposta una domanda nuova, e, quindi, l'ha dichiarata inammissibile. Per la riforma di tale sentenza ha interposto gravame avanti a questa Corte d'appello d'Appello la BANCHI MAISON (ora in veste di S.p.A.) con atto di citazione notificato in data 3.4.2003. Si è costituita in giudizio l'appellata società FIDIA resistendo al gravame. Così integrato il contraddittorio, negata poi all'appellante la sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza e precisate di seguito le conclusioni - conformemente agli atti introduttivi - nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, questa Corte ha infine trattenuto la causa in decisione all'udienza del 2.3.2004, concedendo alle parti - nei limiti temporali previsti dagli artt. 190 e 352 cod. proc. civ. - i termini, rispettivamente, di cinquanta e di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza 19.5-1.6.2004 la Corte d'Appello di Milano, con definitivamente pronunciando, provvedeva come segue: "1) respinge l'appello confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 68/2003 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.14.2.2003;
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Samples: Mandato O Mediazione
FATTO. La Corte d'appello Il ricorrente, titolare di Milanoun B.F.P., appartenente alla serie “Q/P”, sottoscritto in data 15.10.1987, del valore di £ 500.000, deduceva di aver chiesto il rimborso e di averlo ricevuto per un importo inferiore rispetto a quello spettante secondo i termini dei rendimenti riportati a tergo dei titoli. In considerazione dell’esito negativo del reclamo esperito il 16/09/2020, il ricorrente si rivolgeva all’A.B.F. in data 01/03/2021, per sentir dichiarare l’obbligo dell’intermediario a rimborsare il B.F.P., secondo le condizioni previste per la serie “Q/P”, con sentenza i relativi rendimenti stampigliati sul retro del titolo, in data 16.6.2017 quanto nessuna modifica correttiva era stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che devono, pertanto, essere liquidati secondo la tabella originaria posta sul retro del titolo. L’intermediario convenuto si costituiva ritualmente, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, in quanto il ricorso è volto a censurare un comportamento dell’intermediario che si colloca prima del 01.01.2009. In xxx xxxxxxxxxxx, il resistente eccepiva, altresì, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae, in quanto i BPF sono prodotti finanziari emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati dal resistente, regolati da leggi speciali e non assoggettati alla disciplina del T.U.B. Secondo il resistente, le disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che siano sottratte alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 268258. Nel merito, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.l’intermediario resistente, titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a.rammentato che la disciplina dei B.F.P., confermando la pronuncia in quanto meri titoli di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del dannolegittimazione, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osservava che: a seguito 1) il B.F.P. appartiene alla serie di emissione “Q”, emesso sul modulo cartaceo delle precedenti serie “P”, aggiornato con l’indicazione della serie di appartenenza ”Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi (sul retro), come previsto dall’art. 5 del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, DM 13.06.1986; 2) il suddetto D.M. 13.06.1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 (prodotta in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare allegato) ha istituito la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q" e stabilito i nuovi tassi fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 201020° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, calcolato con l’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12% come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro. Secondo l’intermediario, la presenza dei timbri, aggiunti sia sul lato frontale che sul retro, indica la presenza di variazioni, rispetto ai tassi risultanti sul modulo, che annullano e sostituiscono i precedenti. Pertanto, avendo l'utilizzatriceaggiornato il modulo della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, con l'assenso della concedentenonché corrispondendo alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la serie Q, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice l’intermediario ritiene legittima la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.apropria condotta., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Not Applicable
FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte d'appello di Milanocostituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 16.6.2017 n. 268229.12.2021, ha rigettato l'appello principale proposto dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da M.L.parte di Centria, titolare dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione condanna al pagamento del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i canoni nonchè al risarcimento difensori del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscrittohanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in data 14.4.2009via telematica il 20 aprile 2022, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapportoritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei canoni insoluti maturati Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 20103 maggio, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individualedeposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, corrispondendo tale importo fino al valore locativo dell'immobile10 maggio, come emerso dalla c.t.uper eventuali note di replica. svolta in primo grado Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.aseguente decisione., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Arbitration Agreement
FATTO. La Corte d'appello Il sig. ….., nella dichiarata qualità di Milanocoerede del prozio paterno ….., in data 30 novembre 2016, presentava alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ….. un’istanza di accesso alle dichiarazioni di successione al predetto ….. presentate dal sig. ….., fratello del de cuius, nonché alle dichiarazioni di successione, presentate da ….., ….. e ….., al sig. …... Motivava l’istanza con la necessità di tutelare le proprie ragioni patrimoniali e familiari con riferimento alla declaratoria di nullità del testamento olografo del sig. ….. (avvenuta con sentenza …../13 del Tribunale Ordinario di ….. , Sez. I ) con conseguente devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, nonché alla dichiarata indegnità a succedergli del sig. , deceduto in corso di giudizio. In data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente30 dicembre 2016 il sig. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare ….. riceveva una convocazione da parte della ditta individuale utilizzatriceAgenzia delle Entrate a cui seguiva un incontro nel successivo 13 gennaio 2017, nel quale l’istante veniva invitato a fornire alcuni chiarimenti ritenuti necessari. Il ricorrente riferisce che, a tale incontro, non seguiva alcuna ulteriore comunicazione né consegna della documentazione oggetto d’istanza. Avverso il silenzio serbato dalla Agenzia delle Entrate il sig. ….. ha adito, nei termini, la scrivente Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le parti avevano sottoscrittoconseguenti determinazioni. Il ricorso veniva, dallo stesso, ritualmente notificato ai soggetti controinteressati. Sono pervenute le memorie difensive delle controinteressate ….. e ….. le quali insistono per il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione all’accesso de quo. E’ pervenuta, altresì, successiva comunicazione del ricorrente nella quale il medesimo da’ atto di aver ricevuto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 22 febbraio 2017, con il quale l’amministrazione dichiara di voler consentire l’accesso alla sola dichiarazione di successione del sig. ….., poiché solo nei confronti di quest’ultimo l’istante vanterebbe una legittimazione ad accedere. Il ricorrente dichiara altresì che tale accesso parziale è avvenuto in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a24 febbraio u.s., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. La Corte d'appello di MilanoIl sig. ….., con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedenterappresentato dall'Avv. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.20092 dicembre 2017, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione mezzo del rapportolegale, presentava a mezzo pec alla Direzione Territoriale del Lavoro di ….. una richiesta di accesso agli atti finalizzata a prendere visione ed estrarre copia informale della documentazione relativa al procedimento ispettivo costituito dal verbale di accesso, dal verbale conclusivo degli accertamenti e dalla documentazione di lavoro, eseguito nell'anno 2015 dagli Ispettori della predetta Direzione Territoriale nei confronti della ….. & C. S.N.C., P. IVA….., con svincolo parziale del pegno costituito sede nella via ….. n. ….. in …... La motivazione posta a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 fondamento era che il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatriceSig. ….. dava atto di aver lavorato presso l' Snc, con l'assenso della concedentecontratto part-time a tempo indeterminato e la qualifica di operaio 6° livello commercio, restituito dal 29/12/2014 al 27/09/2016 allorquando gli veniva intimato il bene immobile e cessato licenziamento per cessazione attività aziendale. Il Sig. ….. precisava di aver impugnato il pagamento dei canoni licenziamento avanti al Giudice del Lavoro, dal momento che il datore di lavoro non poteva trovare applicazione aveva aderito al contratto tentativo di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria conciliazione ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per 410, chiedendo altresì maggiorazioni retributive dovute a festivi e straordinari non retribuiti. L’Amministrazione resistente con provvedimento datato 02/01/2017 ha negato l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) e comma 3, lett. d) del D.M. 757/1994. A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, il godimento ricorrente, adiva il 30/01/2017 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individualediniego in questione, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.uai sensi dell’art. svolta in primo grado la prevalente soccombenza 25 della legge 241/90. Con memoria del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a15 febbraio 2017 l’Amministrazione resistente ha ribadito il proprio diniego., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. La Corte d'appello di MilanoIl sig. , con sentenza premesso che: - in data 16.6.2017 13/04/2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione da parte dell'Associazione “…..” per il Progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI e in data 16/04/2015 ha iniziato, in qualità di volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto ….. della Casa Religiosa sita in ; - che il progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI è stato inserito tramite l'Associazione “ ” nel bando per la selezione di n. 26822005 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015 nella Regione “…..” pubblicato su sito intranet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 14/11/2014; - in data 05/08/2015, senza alcun preavviso, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.ricevuto, titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a.dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DGSCS, confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale lettera prot. N. ….. del M. volta ad ottenere la risoluzione 31/07/2015 relativamente all'interruzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del dannoservizio, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito della cancellazione dell'Associazione “…..” dall'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, giusto Decreto n. …../2015 datato 28/07/2015 del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscrittoD.G.S.C.N., in qualità di volontario per le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16/04. al 06/08/2015; - in data 14.4.200903/01/2016 ha presentato istanza, un accordo inteso inviata via pec, all’Istituto “…..” per il rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite e della certificazione delle presenze presso l’Istituto dal 16/04/2015 al 06/08/2015, in qualità di volontario per le attività di servizio nazionale – garanzia giovani; - formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza in data 11/02/2016 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 - ricorreva alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a disciplinare consentire al rilascio di quanto richiesto. - la prosecuzione del rapportoCommissione per l’accesso si è pronunciata sul gravame il 28/04/2016 affermando quanto segue “Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo dichiara di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società non poter rilasciare la documentazione oggetto di leasingrichiesta ostensiva. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con Il ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria nei confronti dell’Istituto ….. deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento 25 comma 2 legge 241/90. In ogni caso la Scrivente rileva che ai sensi dell’art. 3 del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individualeD.Lgs. 16/01/2013, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobilen. 13 “ In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto sono oggetto di controversiaindividuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, in virtù non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di atto cui al comma 5”. Invita, conseguentemente, l’Istituto ….. a trasmettere la domanda d’accesso all’autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all’interessato” - nonostante l’invito rivolto ai sensi dell’art. 6 DPR 2006 n. 184 all’autorità competente, nulla è stato rilasciato alla parte ricorrente, nonostante le reiterate richieste di scissione parziale rilascio del “documento di validazione”; - in data 22.9.201520/01/2017 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 – ha proposto nuovamente ricorso alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di quanto richiesto. L’AdIM s.r.l. con memoria del 20/02/2017 ha precisato che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine al progetto Educazione nei Quartieri • Garanzia Giovani 2014 da parte dell’Associazione ….., non dispone di alcuna documentazione e non è pertanto in grado di rilasciare alcuna validazione.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. Il docente di ruolo dell’Istituto scolastico resistente ….. ha formulato all’Amministrazione un’articolata istanza di accesso diretta ad acquisire una serie di documenti per verificare l’attribuzione delle ore aggiuntive per le quali aveva manifestato la sua disponibilità, deducendo di avere diritto di precedenza rispetto ai supplenti non specializzati. L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza ed avverso tale nota l’istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. L’Istituto ha depositato una nota in cui rileva di aver accolto l’istanza di accesso rendendo disponibili i seguenti documenti: - decreto n. ….. del …..USP - nomina classe di concorso …..; - conferimento nomina USP classe di concorso ….. - Prot. ….. del ….., di seguito allegata. Xxxxxx, poi, che da tali documenti “si evince che la nomina per n. ore relative al corso serale per adulti, classe di concorso ….., è stata espletata dall'Ufficio Scolastico delle e non dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Nella seduta del ….. la Commissione rilevava preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa dall’Amministrazione. Per il resto la Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, rilevava che a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 “La Corte d'appello richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di Milanoaccesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. Sulla base di tale disposizione, con sentenza qualora un’istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l’istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in data 16.6.2017 n. 2682questo caso, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare dalla ricezione della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare richiesta da parte della ditta individuale utilizzatricedell’Ufficio competente a pronunciarsi. L’Istituto è stato pertanto invitato, le parti avevano sottoscrittoa norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l’istanza di accesso del ricorrente all’Ufficio he ritiene competente, affinché quest’ultimo si potesse pronunciare sulla stessa. L’istante ha, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare ….. chiesto alla Commissione di riesaminare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto decisione; l’Istituto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale provveduto all’incombente istruttorio in data 22.9.2015….. e, successivamente, l’istante ha fatto pervenire una nuova nota alla Commissione alla quale allega il riscontro ricevuto dall'Ufficio Scolastico delle ….., ma insiste nel suo ricorso contro l’Istituto.
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FATTO. La Corte d'appello di MilanoParte ricorrente chiede nel ricorso del 14 maggio 2015, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682depositato il 18 maggio 2015, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare un “intervento finalizzato alla risoluzione della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione problematica” relativa alla cessione del contratto per inadempimento di leasing “con intestazione in via esclusiva al ricorrente quale socio e amministratore della locatrice e società” ricorrente. Il ricorrente era socio della società in nome collettivo la condanna alla restituzione quale ha stipulato un contratto di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedenteleasing con l'intermediario convenuto. La Corte distrettuale ha rilevato che: a A seguito del mancato pagamento venir meno della pluralità dei canoni soci e della mancata ricostituzione della stessa nel termine di leasing immobiliare da parte della legge, il ricorrente proseguiva l'attività d'impresa come ditta individuale utilizzatriceindividuale. Ha quindi chiesto all'intermediario la conseguente "modifica/variazione" dell'intestazione del contratto di leasing, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato cui subordina il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione insoluti. Il ricorrente era socio e amministratore, unitamente alla sig.ra R., della società in nome collettivo Alfa. A seguito dei dissidi tra i soci, il ricorrente presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Venezia il quale disponeva la sospensione della sig.ra R. da ogni potere di gestione, amministrazione e rappresentanza della società Alfa. Dal 27/12/2012, la sig.ra R. recedeva dalla società Alfa. Per effetto del menzionato recesso e della conseguente mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi previsto dalla legge, la società Alfa “si trasformava” in ditta individuale intestata al ricorrente, la quale proseguiva l’attività in precedenza svolta dalla società Alfa. Il ricorrente è anche legale rappresentante della società Beta che svolge attività tricologica in forza di un contratto di risoluzione franchising e in regime di continuità aziendale con la società Alfa e la ditta individuale intestata al ricorrente. Nel corso delle “travagliate vicende societarie” di cui sopra, il ricorrente, nel marzo 2012, aveva preso personalmente contatti con l’intermediario per mutuo consenso l'artavere informazioni sulle “modalità di subentro nel contratto di leasing già in essere con la società [Alfa] e relativo all’immobile in cui veniva e viene svolta l’attività tricologica”. 1526 c.c. difettando il presupposto Il ricorrente incaricava un legale di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice seguire la quale oltre questione relativa alla restituzione cessione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società contratto di leasing. La sentenza Il legale, attuale procuratore del ricorrente, contattava l’intermediario nel maggio 2014 per comprendere quale fosse la prassi operativa della banca nei casi di appellocessione del contratto. Alla data di presentazione del ricorso non è tuttavia pervenuta alcuna comunicazione indicante le formalità e l’iter per la cessione/subentro del contratto di leasing. Il ricorrente ha più volte chiesto alla banca indicazioni sullo stato della pratica offrendo nel contempo il pagamento dei canoni dovuti, non notificataprevia la necessaria “variazione dell’intestazione del contratto per esigenze fiscali e di contabilizzazione degli importi” e ha altresì proposto alla banca formale reclamo. Il ricorrente asserisce di essere in grado di versare in un’unica soluzione gli importi dovuti, previa la rettifica sopra indicata. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto “relativamente alla controversia in questione sono già pendenti diversi procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria ed è attualmente pendente anche una procedura di mediazione, giunta peraltro al 7° incontro”. Nel mese di marzo 2015, l'intermediario procedeva, come già accennato, con la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il rilascio dell'immobile. Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 20/4/2015 e notificato in data 19/5/2015. In data 18/5/2015, tuttavia, il ricorso all'ABF è stato depositato presso la Segreteria Tecnica e poi regolarizzato in data con precisazione dell'intermediario convenuto (cfr. sopra 1.5). Per la rilevanza della data di deposito del ricorso al fine di considerare pendente il procedimento ABF, cfr. Coll. Mil. n. 1545/15 e 7453/15. In data 29/6/2015, parte ricorrente ha presentato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'intermediario convenuto) formulando altresì "in via riconvenzionale", domanda di condanna dell'intermediario "alla modifica del contratto come conseguenza della trasformazione" della società Alfa snc in ditta individuale. Parte ricorrente riferisce, inoltre, che attualmente risulta ancora pendente la procedura di mediazione civile avviata dall’intermediario davanti alla Camera Arbitrale di Roma. Tale procedura, dopo vari rinvii, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. differita in attesa di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso conoscere l'esito dell'istruttoria avviata dall'intermediario e finalizzata a valutare le modalità concrete per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, permettere di mantenere - come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente chiesto dal ricorrente - il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015leasing immobiliare.
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Samples: Leasing Agreement
FATTO. La Corte d'appello Sig.ra ….. ha formulato a Poste Italiane S.p.A. – Ufficio del personale - un’istanza di Milano, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare accesso diretta alla visione ed estrazione copia della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando seguente documentazione: - tabelle di classifica di qualità di rendicontazione e tracciatura dei prodotti postali "Linea Evolution" e "Posta 1"; - la pronuncia propria scheda di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice valutazione delle prestazioni e la condanna alla restituzione di tutti dei risultati e qualsivoglia documento attestante dichiarazioni relative all’attività dalla stessa svolta; - i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatricedocumenti relativi i procedimenti, le parti avevano sottoscrittomodalità e i criteri di assunzione/rinnovo/proroga dei portalettere del CMP ….. di …... A sostegno dell’istanza ha dedotto di essere un ex dipendente di Poste e di voler verificare che non fossero state rese “dichiarazioni mendaci nei sui confronti, che abbiano ad oggi pregiudicato la possibilità di essere prorogata o riassunta”, pur essendo stata la prima nella classifica relativa la qualità della tracciatura dei prodotti postali sopra indicati. L’istante ha anche dedotto nel ricorso di essere un utente residente in una delle zone di recapito del CMP e perciò interessata a verificare la qualità del servizio. Deducendo la formazione del silienzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. Poste Italiane S.p.A. ha fatto pernvenire, in data 14.4.2009limine, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione una memoria difensiva in cui chiede il rigetto del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di literilevando che, nella diversa misura del 50%fattiscpecie, in riforma del relativo capo della sentenza le richieste dell’istante non ricadrebbero nella disciplina dell’accesso agli atti di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.acui alla legge n. 241/1990., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. 1.- La Corte d'appello società Xxxxxx Xxxxxxxx AG ha interposto appello nei confronti della sentenza 26 gennaio 2021, n. 1025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti esperiti dalla Aebi Xxxxxxx Italia s.r.l. avverso gli atti della procedura aperta telematica indetta nel novembre 2019 da Autostrade per l’Italia (ASPI) s.p.a. per la “fornitura e trasporto a destino presso le Direzioni di Milanotronco di Autostrade per l’Italia s.p.a. di n. 118 spargisale […]” (lotto n. 1, con sentenza del valore a base d’asta di euro 3.525.250,00), ed in data 16.6.2017 n. 2682particolare avverso l’aggiudicazione in favore dell’appellante, nonché avverso il sopravvenuto contratto. La Commissione di gara, nella seduta pubblica del 21 gennaio 2020, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L.disposto il soccorso istruttorio (per entrambi i lotti, titolare il secondo, che non viene in questa sede in rilievo, concerne la fornitura di 40 innaffiatrici di cloruri in soluzione) nei confronti della ditta individuale MDA Stampi ed Xxxxxx Xxxxxxxx, società di diritto elvetico, al fine di acquisire la traduzione in lingua italiana della garanzia provvisoria e dell’impegno al rilascio della definitiva. In data 6 maggio 2020 ASPI ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia comunicato ai concorrenti il provvedimento di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione aggiudicazione di tutti entrambi i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a lotti in favore della concedenteXxxxxx Xxxxxxxx. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni Con il ricorso di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.aAebi Xxxxxx Italia s.r.l., risultata seconda graduata, ha impugnato gli atti di gara ed in particolare l’aggiudicazione, deducendone l’illegittimità nell’assunto dell’invalidità (per difformità dalla legge oltre che dalla lex specialis) della garanzia provvisoria, consistente in una lettera di UBS Switzerland AG, intestata “bid bond”, e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.adell’impegno al rilascio della definitiva presentati dalla Xxxxxx Xxxxxxxx., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.
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Samples: Bid Bond Agreement
FATTO. La Corte d'appello Il Sig. ….., Ispettore Capo della Polizia di MilanoStato, con sentenza ha presentato in data 16.6.2017 3 gennaio 2017 all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso alla seguente documentazione: “rappresentazione della problematica, avente principalmente carattere tecnico, al servizio NOIPA citata nella lettera, a firma del Dirigente cui la presente è rivolta, n. 2682prot. ….. del 23/09/2016 con oggetto: Problematiche stipendiali legate al passaggio con il sistema NOIPA. Corresponsione assegno ad personam e. verifica conteggio della tredicesima mensilità dicembre 2015, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi inviata allo scrivente e di altri documenti eventualmente negli stessi richiamati ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando appartenenti allo stesso procedimento”. In risposta a tale istanza la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscrittoQuestura inviava, in data 14.4.200910 gennaio 2017 la richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. di …... In data 30/01/2017 la Questura, un accordo inteso acquisita la risposta del Ministero dell’Interno, faceva presente che “Nel confronto tra i due schemi di dettaglio della tredicesima 2015 e 2016 ottenuti attraverso l'applicazione disponibile sul sistema Mef-Noipa (allegato n. 1 e 2) si rileva una precisa coincidenza degli importi liquidati non rinvengono pertanto le "differenze retributive" lamentate dal dipendente. E' appena il caso di rammentare, in merito alla comparazione tra voci, che la stessa è effettuata attraverso il confronto tra importi lordi . Infatti anche nella gestione delle indennità operative incardinata nell'applicativo del cedolino unico, dal 10 gennaio 2015, si procede alla scelta della modalità del cumulo da applicare mensilmente - di cui alla legge 505/78 - attraverso il confronto tra gli importi a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati lordo Irpef degli emolumenti spettanti a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna indennità operative e di indennità pensionabile al personale aeronavigante della Polizia di Stato e dal 1 gennaio 2016 anche della guardia di Finanza .” L’Amministrazione ha allegato al provvedimento gli atti disponibili relativi all'elaborazione delle competenze stipendiali liquidate attraverso le procedure informatizzate del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di controversia, in virtù di atto di scissione parziale in data 22.9.2015.servizio Noipa :
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Samples: Accesso Agli Atti