Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.

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FATTO. Con ricorso ex artIl Sig. 702….., Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha presentato in data 3 gennaio 2017 all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso alla seguente documentazione: “rappresentazione della problematica, avente principalmente carattere tecnico, al servizio NOIPA citata nella lettera, a firma del Dirigente cui la presente è rivolta, n. prot. ….. del 23/09/2016 con oggetto: Problematiche stipendiali legate al passaggio con il sistema NOIPA. Corresponsione assegno ad personam e. verifica conteggio della tredicesima mensilità dicembre 2015, inviata allo scrivente e di altri documenti eventualmente negli stessi richiamati ed appartenenti allo stesso procedimento”. In risposta a tale istanza la Questura inviava, in data 10 gennaio 2017 la richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. di …... In data 30/01/2017 la Questura, acquisita la risposta del Ministero dell’Interno, faceva presente che “Nel confronto tra i due schemi di dettaglio della tredicesima 2015 e 2016 ottenuti attraverso l'applicazione disponibile sul sistema Mef-bis c.p.c.Noipa (allegato n. 1 e 2) si rileva una precisa coincidenza degli importi liquidati non rinvengono pertanto le "differenze retributive" lamentate dal dipendente. E' appena il caso di rammentare, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentein merito alla comparazione tra voci, i coniugi che la stessa è effettuata attraverso il confronto tra importi lordi . Infatti anche nella gestione delle indennità operative incardinata nell'applicativo del cedolino unico, dal 10 gennaio 2015, si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. procede alla scelta della modalità del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, cumulo da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti applicare mensilmente - di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata legge 505/78 - attraverso il confronto tra gli importi a lordo Irpef degli emolumenti spettanti a titolo di indennità operative e di indennità pensionabile al ricorso congiunto personale aeronavigante della Polizia di conversione Stato e dal 1 gennaio 2016 anche della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede guardia di Finanza .” L’Amministrazione ha allegato al provvedimento gli atti disponibili relativi all'elaborazione delle competenze stipendiali liquidate attraverso le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.procedure informatizzate del servizio Noipa :

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FATTO. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.pervenuto a questa Commissione il 6 febbraio 2017 il cittadino italiano ….. ha evidenziato, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamenteanche per conto della moglie ….. (cittadina albanese): - che il 3 febbraio 2015 xxxxxx aveva presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana; - che dal sito Internet del Ministero dell’Interno era stato possibile appurare che l’istruttoria riguardante tale istanza, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. cui era stato attribuito il numero …../C/….., risultava completata il 7 ottobre 2015 in virtù del 27.06.2006 alla resistenteparere emesso dal Ministero degli Affari Esteri; - che tuttavia, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato nonostante tre solleciti inviati dal ….. tra il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione marzo e il settembre dello scorso anno e benché fosse spirato il termine biennale entro cui ex lege dallo zioandava concluso il procedimento introdotto con la predetta istanza, il Ministero dell’Interno non aveva ancora emesso il provvedimento di attribuzione della cittadinanza italiana in favore della …..; - che vana si era rivelata anche un’istanza con la quale, il 3 gennaio 2017, il ….. aveva chiesto al Ministero dell’Interno di ottenere “… copia dello stato corrente ed aggiornato della pratica … e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "tutta la documentazione ad essa collegata …”, nonché di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale conoscere i “… termini di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti conclusione della pratica …” stessa, di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009era stata altresì sollecitata la positiva conclusione. Pertanto il ….. ha domandato a questa Commissione di vagliare “… la legittimità del diniego/differimento opposto dall’Amministrazione …” e di assumere “… ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n° 241/90, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza… le conseguenti determinazioni”. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittoNessuna memoria difensiva è pervenuta dal Ministero dell’Interno.

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente alla seguente documentazione «informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 702I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno». A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all’organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse. Il Dirigente Scolastico negava l’accesso “poiché si è inviata puntuale documentazione nell'informativa successiva (prot.n. …../….. del …..) in vista del confronto tenuto in data ….., tale da consentire ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a. s. 2019-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale 20 sottoscritto tra le parti. Nell'incontro del ….. non sono state sollevate considerazioni o richieste di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdchiarimento relativamente all'informativa successiva. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con Avverso tale provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente….., in detta sede le partiqualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione. Perveniva memoria dell’Amministrazione, assistite dai rispettivi difensoriche evidenziava che nel confronto tenutosi in data ….. non erano state sollevate richieste di chiarimento e che dalle tabelle già fornite si evinceva la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto. La Commissione, manifestavano nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. e ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge. La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il consenso a separarsi rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che chiedevano riconosce al Sindacato il potere di allegare al verbale partecipare alla procedura di udienzaassegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, con cui dichiaravano anche alla luce della sentenza del Consiglio di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.Stato n. ….. n. …..

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FATTO. La ricorrente lamenta l’inadempimento del fornitore e per l’effetto chiede all’intermediario finanziatore la restituzione delle rate versate, oltre a spese e interessi legali. Più precisamente, la ricorrente, assistita da un legale, ha rappresentato i seguenti fatti. In data 18.12.12, la ricorrente commissionava a una ditta terza la fornitura e l’istallazione di una piscina; chiedeva a tal fine un finanziamento alla società resistente per l’importo di € 16.940,00, sottoscrivendo il relativo contratto presso il fornitore. Il contratto veniva sottoscritto anche dal marito in qualità di coobbligato. Approssimandosi il periodo estivo senza aver avuto alcuna notizia dalla società fornitrice circa i tempi della consegna ed avendo tutto approntato per ricevere la prestazione (consistente nello scavo della piscina), la ricorrente tentava infruttuosamente di contattare i responsabili della società fornitrice. In seguito, veniva fissata la consegna per il giorno 8.07.2013 alle ore 6.00, ma a quella data non si presentava alcun incaricato della società. A seguito di un incontro con il responsabile della società fornitrice venivano in quella sede convenute e riportate nel testo contrattuale le precise date di consegna e di installazione della piscina, con il primo termine per la consegna in data 18.07.2013. In data 09.07.2013, la ricorrente contattava l’intermediario resistente al fine di discutere “la questione relativa ai disagi in quel momento subiti a causa dei ritardi nella consegna del bene e della sospensione dei pagamenti”. Non avendo ricevuto risposta, seguiva una nuova mail, anch’essa non riscontrata. In data 18.07.2013, la ricorrente non riceveva il materiale atteso e conseguentemente non veniva effettuato alcun montaggio della piscina. Il giorno 19.07.2013, la ricorrente inviava alla società fornitrice un atto di messa in mora con contestuale diffida ad adempiere entro e non oltre il 2.08.2013. In data 23.07.2013 la ricorrente informava di tale fatto anche la banca resistente. Non seguiva nessun riscontro alla predetta missiva da parte della banca, così come nessun riscontro o effetto sortivano sia la diffida ad adempiere che il sollecito inviato alla società fornitrice dalla difesa della ricorrente. Il contratto con il fornitore doveva, quindi, considerarsi risolto. Con raccomandata del 5.08.2013, ricevuta dalla resistente in data 19.08.2013, la ricorrente riportava il fatto che la società fornitrice non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni entro il 02.08.2013 e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto era da considerarsi risolto. In data 12.09.2013, la ricorrente riceveva dalla resistente una missiva semplice, datata 5.08.2013, nella quale veniva riscontrata la comunicazione del 23.07.2013 e veniva richiesto l’invio di copia della messa in mora al fine di sottoporla al fornitore, “sollecitandolo ad intervenire”. Nella medesima data seguiva un’ulteriore missiva semplice, datata 13.08.2013, nella quale, senza riferimento alcuno a comunicazioni dalla ricorrente, l’intermediario dichiarava di non poter procedere alla valutazione di merito dell’inadempimento della società fornitrice, non essendo stata riscontrata da parte della società terza la richiesta di informazioni inviata alla società di credito Non essendovi alcuna possibilità di verificare l’effettiva data di invio delle missive predette, non essendovi timbro postale sulle buste, la ricorrente le riscontrava con raccomandata in data 17.09.2013, ricevuta dalla resistente in data 23.09.2013. In tale missiva si ripercorrevano le fasi della vicenda, si allegava nuovamente la messa in mora e la diffida ad adempiere e si contestava, peraltro, il fatto che venisse negata la gravità dell’inadempimento sulla scorta dalla mancata risposta della ditta fornitrice. Veniva, infine, chiesta la rivalutazione dell’accertamento della risoluzione del contratto. Secondo la ricorrente, ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dall’art.125-quinquies, t.u.b affinché il contratto di credito venga dichiarato risolto. I contratti di credito e quello di fornitura risultano collegati in quanto nel contratto con la società resistente v’è un riferimento al bene da acquistarsi. La ricorrente ha provveduto alla messa in mora del fornitore con contestuale diffida ad adempiere e sussistono ictu oculi i requisiti della gravità dell’inadempimento. Infine, la prova dell’inadempimento, per giurisprudenza pacifica, non è onere della ricorrente creditrice, ma grava piuttosto sul debitore inadempiente. Nel caso di specie, stante il collegamento negoziale, la prova liberatoria dovrebbe essere fornita dalla banca resistente. A nulla giova, quindi, quanto assunto dalla Banca resistente in ordine al mancato riscontro della società fornitrice alla richiesta di informazioni posto che tale comportamento non può essere opposto alla ricorrente. Con ricorso protocollato il 20.10.2013 la ricorrente ha chiesto che il Collegio ABF: - accerti e dichiari la risoluzione del contratto di credito al consumo stipulato con l’intermediario resistente e per l’effetto condanni la società resistente alla restituzione delle rate versate, oltre spese sostenute, oltre interessi legali dalla ricezione della missiva di risoluzione al saldo. - ordini alla società resistente la cancellazione dei dati relativi alla ricorrente (e al coobbligato nel finanziamento) dai sistemi di informazione creditizia. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate in data 6.12.2013, l’intermediario ha affermato che: - in data 9.1.2013, la ricorrente, volendo acquistare una piscina del costo complessivo di € 16.940,00 da una società terza fornitrice, domandava alla resistente l’erogazione di un finanziamento per l’intero importo; - la società resistente erogava l’anticipazione di € 16.940,00 alla società terza e la ricorrente avrebbe dovuto rimborsare la medesima somma mediante versamento di n. 18 rate da € 941,12; - il contratto non menzionava la circostanza per la quale la ricorrente avrebbe corrisposto 10.000,00 € a titolo di anticipo prezzo direttamente a mani della società fornitrice, indicando, invece, che la somma erogata serviva a pagare l’intero costo della piscina; - nel luglio del 2013 la ricorrente comunicava per la prima volta alla società resistente il ritardo che la società fornitrice avrebbe maturato nell’istallazione della piscina. Nell’agosto del 2013 la ricorrente comunicava l’intervenuta risoluzione del contratto con il fornitore e di quello, collegato, con la società resistente; - la società resistente rispondeva con le missive del 5.08.2013, 13.08.2013 e 30.09.2013, evidenziando che, allo stato, non sussistevano le condizioni per considerare risolto il contratto di finanziamento. Ciò nonostante, con la comunicazione del 30.09.2013 la società resistente comunicava alla ricorrente di aver interrotto a tempo indeterminato le azioni di recupero nei suoi confronti e di aver provveduto ad aggiornare le segnalazioni nei SIC; - la domanda avversaria si fonda sul dedotto inadempimento di un soggetto, la società fornitrice, che non è parte del presente procedimento: non si vede, dunque, come possa essere dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento in ragione di vizi che riguardano un contratto stipulato dalla cliente con una parte terza; - inoltre, la società resistente contesta la sussistenza dei presupposti per risolvere il contratto di finanziamento, dal momento che non è provato l’inadempimento della società terza e comunque che tale inadempimento sia di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto di acquisto ex art. 702-bis c.p.c1455, c.c.; - l’unico soggetto che, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamenteallo stato, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla sta patendo un danno è la società resistente, M.C.V.che vede il finanziamento sottoscritto dalla cliente interrotto per un inadempimento del fornitore, divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato peraltro non provato, sebbene abbia adempiuto alle obbligazioni assunte; - la società resistente conserva, dunque, il 2/09/2006, i diritti immobiliari proprio diritto di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 credito sino al momento in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamentecui, in detta sede le particontradditorio anche con la società terza, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano la ricorrente non avrà ottenuto pronuncia risolutiva del contratto di allegare fornitura e di quello di finanziamento. La convenuta ha chiesto al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.Collegio ABF:

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Samples: Financial Agreement

FATTO. Con ricorso ex Il Sig. ….. ha presentato in data 06/12/2016 all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di ….. - richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: Atto di variazione di classamento n. /2013 - nel Classamento del 25/11/2013 protocollo n. ….. in atti dal 25/11/2013. Unità immobiliare sita in ….. via ….. n. ….. int. , locata dal medesimo. Ha dedotto a fondamento della propria richiesta di accesso la circostanza che non ha potuto procedere all’acquisto della predetta unità immobiliare di proprietà dell’Inps. Infatti essendo stato l’immobile dichiarato di pregio a seguito della revisione del classamento, è stato escluso dai benefici previsti dalla normativa nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito degli enti di previdenza (art. 702-bis c.p.c.3 comma 3 legge 23 novembre 2001 n. 401, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, valutazione al prezzo di mercato corrente diminuito del 30% per i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdsingoli acquisti). "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino L’Amministrazione resistente ha negato l’accesso con provvedimento prot. n. ….. del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui 19 dicembre 2016, atteso che la revisione è stata comunicata alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienzaproprietà, con cui dichiaravano di disciplinare nota del 10/12/2013, nel quale vengono indicate le questioni patrimoniali relative motivazioni della revisione. Contro tale diniego, il ….. ha presentato ricorso in termini alla quota di nuda proprietà sull'immobile donatoCommissione chiedendone l’accoglimento. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano In data 8 febbraio u.s. l’amministrazione ha fatto presente che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per il 9 gennaio 2017 ha trasmesso all’accedente una nota dal seguente tenore contenente l'individuazione dei criteri adottati che hanno comportato la consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.revisione del classamento dell'unità immobiliare interessata e segnatamente l’inserimento nella microzona ….. "….. …..:

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso ex artinviato via PEC a questa Commissione il 15 gennaio 2017 (e protocollato il 17 di quello stesso mese) la ….. s.a.s. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino ha lamentato di aver donato con atto presentato all’istituto (scolastico) superiore “…..” di ….. (…..), il 16 novembre 2016, un’istanza di accesso agli atti del procedimento della gara pubblica indetta da quell’Amministrazione per l’installazione di distributori automatici (di bevande calde e fredde, nonché di alimenti) nei locali dell’istituto stesso; e che tuttavia quell’Amministrazione, nonostante due solleciti (il 2 e il 14 dicembre 2016), era rimasta silente in relazione alla suddetta istanza. Ha altresì evidenziato che la predetta gara d’appalto era stata aggiudicata provvisoriamente alla ….. s.a.s. stessa; e che tuttavia, il 15 novembre 2016 (previa convocazione ad horas dell’aggiudicataria medesima), il relativo procedimento di gara era stato riaperto. Con memoria pervenuta a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistentequesta Commissione il 30 gennaio 2017 l’istituto scolastico ha replicato al ricorso, M.C.V.evidenziando che il 14 dicembre 2016 la ….. s.a.s. era stata invitata a prender visione, divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006l’indomani stesso, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 degli atti concernenti la gara in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamenteargomento (la quale peraltro, in detta sede le particonseguenza della suddetta riapertura, assistite dai rispettivi difensoriera stata aggiudicata ad altro partecipante: la ….. s.r.l.); e che tuttavia l’odierna ricorrente non aveva concretamente recepito quella disponibilità. Con nota pervenuta a questa Commissione il 15 febbraio 2017 l’istituto scolastico resistente ha trasmesso l’ulteriore carteggio intercorso, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano cavallo tra la fine di allegare al verbale gennaio e l’inizio di udienzafebbraio, con cui dichiaravano la Città Metropolitana di disciplinare le questioni patrimoniali relative …..: alla quota quale asseritamente competeva la formale stipula del contratto d’appalto concernente la gara oggetto del contendere. Con memoria pervenuta a questa Commissione il 24 febbraio 2017 l’odierna ricorrente ha ribadito che la disponibilità all’accesso agli atti, per il 15 dicembre 2016, era stata manifestata dall’istituto scolastico direttamente al legale rappresentante della società ricorrente stessa, anziché al difensore di nuda proprietà sull'immobile donatoquest’ultima (avv. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per ) presso la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittoquale era stato eletto domicilio.

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con In data ….. il Gen. B. CC ….., ….. dell’Ufficio Legale del Comando ….., ha formulato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri un’istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 “finalizzata ad ottenere l’ostensione degli ….. di Stato Maggiore (o altri atti interni, ivi comprese le eventuali note di coordinazione) che fornissero evidenza del processo decisionale sotteso alle predette risposte fornite dal Comando Generale dell’Arma e dei vari livelli gerarchici che lo avevano concepito, avallato e approvato. Si chiede altresì di far conoscere il nominativo del responsabile del procedimento”. La suddetta istanza era motivata dall’interesse diretto, concreto e attuale volto alla successiva tutela in ambito giudiziario e riguardava le comunicazioni di concessione di ricompense. L’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta. In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell’avv. , ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. Per un errore nella protocollazione della pec, avendo l’avv. ….., proposto due ricorsi alla Commissione nella medesima giornata del ….., il presente ricorso ex art. 702-bis c.p.c.è stato messo all’ordine del giorno del ….., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentementre l’altro è stato già deciso dalla Commissione il ….. La Commissione, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino nella seduta del , invitava l’amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito alla circostanza di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato dato riscontro ad entrambe le istanze di accesso proposte dalla parte ricorrente. E’ pervenuta memoria il 2/09/2006, i diritti immobiliari ….. dell’Amministrazione resistente che ha dedotto di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo aver accolto entrambe le istanze di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienzaaccesso, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative due distinti provvedimenti allegati alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittomemoria.

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FATTO. Con ricorso L’….. le Associazioni Sindacali ….. e ….., per il tramite dei loro segretari territoriali, presentavano formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore ….. - ….. alla seguente documentazione «informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d’Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi” nonché “copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 702I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno». A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse. Il ….. la Dirigente Scolastica negava l’accesso «poiché l'ampia informazione, corredata da relativa e puntuale documentazione, già resa nel corso dell'incontro di relazioni sindacali a ciò dedicato, tenutosi in data ….., consente ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2019-bis c.p.c.20 sottoscritto tra le parti. Dalle tabelle' già fornite si evince facilmente la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto al personale, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentesulla base dei criteri sottoscritti nel Contratto. Nessun docente e nessuna unità di personale ATA ha avanzato rilievi o critiche rispetto a quanto percepito. Le somme spettanti sono state prontamente liquidate, appena reso disponibile a sistema il finanziamento. Per opportuna conoscenza di tutti i coniugi destinatari della presente comunicazione, si separavano esponeva al Tribunale allega la nota pervenuta dall'indirizzo PEC della ….. sprovvista di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdqualsiasi firma». "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con Avverso tale provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente….., in detta sede le partiqualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione. Perveniva memoria dell’Amministrazione, assistite dai rispettivi difensoriche deduceva che l’istanza di accesso non conteneva alcuna firma autografa e/o digitale e che parte ricorrente faceva riferimento ad una richiesta del protocollata al n. , manifestavano mentre il consenso documento che riguarda l’Amministrazione resistente ha come numero di protocollo il n. …../….. Inoltre circa l’interesse posto a separarsi fondamento dell’istanza di accesso, ossia che “tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali ….. e ….. di ….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”, ha dedotto che la sig.ra ….., rappresentante sindacale della ….. di ….., non era stata informata dell’invio della richiesta di accesso. Infine produceva documentazione attestante che alla RSU della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di ….. erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale. La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura ordine a quale documentazione intendesse accedere e a precisare il numero di protocollo, nonché fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. e ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge. La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che chiedevano l’interesse di allegare ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al verbale Sindacato il potere di udienzapartecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, con cui dichiaravano anche alla luce della sentenza del Consiglio di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittoStato n. 2018 n. 4417.

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FATTO. Con Il prof. ….., docente a tempo indeterminato per la classe di concorso C500 (Laboratorio di Cucina-Enogastronomia), ha presentato in data 12/12/2016 alle Amministrazioni resistenti richiesta formale di visione ed estrazione di copia della domande di trasferimento e assegnazione relative al docente ….. (classe di concorso C500), a partire dall'anno scolastico 2010/2011 fino alla data dell’istanza di accesso e dei documenti giustificativi il punteggio assegnato. Ha dedotto a fondamento la circostanza del trasferimento a decorrere dal 1 settembre 2017 del docente di ruolo presso l’Istituto Polispecialistico “…..” di ….., nonostante il minor punteggio rispetto a quello dell’accedente, che aveva richiesto il medesimo trasferimento. Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ….. in data 07/02/2017 adiva la Commissione affinché riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni. In data 17 febbraio 2017 perveniva memoria del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore “…..” di ….. che precisava di non aver la documentazione richiesta, in quanto a norma del CCNI sulla mobilità, è all’Istituto di appartenenza “…..” di ….. - ove era titolare fino all’anno scolastico 2016/2017 il docente ….., di cui il ricorrente contesta l’assegnazione - che spetta la compilazione delle graduatorie interne di Istituto e la raccolta e la verifica dei titoli per l’attribuzione del punteggio per la mobilità. Per quanto riguarda la determinazione dell’organico provinciale e i relativi movimenti è di pertinenza dell’ex USP per la Provincia di …... Sul gravame presentato dal prof. ….., la Commissione prende atto della memoria dell’Istituto d'Istruzione Superiore "….." di ….., il quale dichiara di non detenere la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Il ricorso nei confronti dell’Istituto deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 702-bis c.p.c.25 comma 2 legge 241/’90. Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentevenendo in rilievo l’accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l’interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere visione delle domande di mobilità (e relativi allegati) degli altri candidati. Tale principio riguarda anche le domande presentate dagli altri candidati, posto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 misurarsi in conformità ai patti una competizione di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto rinunciando a qualsiasi profilo di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano riservatezza e implicitamente accettando che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al maritoloro dati personali, ragione per esposti nei documenti riguardanti la consenso al trasferimento o alla costituzione procedura di un dirittoselezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente alla seguente documentazione «informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i coniugi si separavano esponeva al Tribunale nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno». A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse. Il ….. il Dirigente Scolastico negava l’accesso “poiché “non sono ammissibili istanze di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari accesso preordinate ad un terzo dell'interocontrollo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi sia un interesse diretto, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, concreto e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdattuale”. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con Avverso tale provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente….., in detta sede le partiqualità di rappresentante sindacale della …..di ….., assistite dai rispettivi difensoriproponeva ricorso alla Commissione. Perveniva memoria dell’Amministrazione, manifestavano il consenso che avanzava dubbi circa l’interesse posto a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura fondamento dell’istanza di accesso, ossia che chiedevano “tali informazioni sono necessarie a consentire all’organizzazione sindacale ….. di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano Deduceva che i diritti trasferiti dati erano stati forniti e che alla moglie RSU della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di ….. erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale. La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge. La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per atto notaio G. venissero ritrasferiti ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al maritoSindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, ragione per la consenso al trasferimento o anche alla costituzione luce della sentenza del Consiglio di un diritto.Stato n. ….. n. …..

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FATTO. La sig.ra ….., sovrintendente della Polizia di Stato, destinataria di una sanzione disciplinare, aveva presentato ricorso gerarchico, avverso tale irrogazione, al Capo della Polizia - erroneamente indicato dall’amministrazione quale autorità competente. Successivamente, la sig.ra ….. – rimessa in termini - veniva resa edotta che l’autorità da adire fosse il Direttore della ….. Zona di Polizia di Frontiera al quale, pertanto, il Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del Dipartimento della P.S. trasmetteva gli atti del ricorso unitamente alle controdeduzioni formulate dal Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di …... La sig.ra ….. presentava quindi istanza di accesso, datata 22 dicembre 2016, rivolta all’Ufficio Polizia di Frontiera di ….., chiedendo l’ostensione delle controdeduzioni formulate dal Dirigente del predetto Ufficio e allegate alla trasmissione del ricorso gerarchico. Con provvedimento del 2 gennaio 2017 l’amministrazione adita comunicava l’avvenuto rigetto dell’istanza senza alcuna esplicitazione della motivazione, ma con la specificazione che, poiché l’istanza di accesso era stata inoltrata al Direttore della ….. Zona, ai fini dell’adempimento l’Ufficio si sarebbe rimesso alle determinazioni gerarchicamente superiori. Avverso tale provvedimento la sig.ra ….. adiva la Commissione, con ricorso del 30 gennaio 2017 affinché esaminasse il caso, ex art. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale la medesima da atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari che le controdeduzioni richieste attengono ad un terzo dell'intero, procedimento disciplinare già concluso peraltro favorevolmente con archiviazione da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere parte del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittosuperiore gerarchico.

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso ex artLa signora ….., docente inserita in graduatoria per le classi di concorso A030/A029/AJ56/AJ55/A053/A059, a seguito della presa visione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze pubblicata in data ….., ha presentato un’istanza di accesso all’ USP di ….. Chiedeva in particolare di accedere alla domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali GPS per il biennio …../….. e …../….. ed alla documentazione comprovante il possesso dei titoli di servizio e dei titoli artistici dichiarati, relative al docente ….., collocato in posizione immediatamente superiore alla propria. 702L’istanza rimaneva priva di riscontro. La signora ….., per il tramite dell’avv. ….. di ….., presentava nuova istanza in data indirizzandola tanto all’USP di ….. che alla Scuola ….. “…..-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: …..”di ….. Ad essa è seguito un invito da parte dell’USP di ….. a versare l’importo necessario alla notifica dell’istanza al controinteressato. Successivamente, i coniugi pur in assenza di opposizione, l’USP di ….. emetteva provvedimento nel quale dichiarava che “non si separavano esponeva al Tribunale comprende l’interesse legittimo, concreto, attuale sotteso alla istanza di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zioaccesso, e tanto allo scopo che la legittimi”. La invitava tuttavia a rivolgersi all’ Istituto “… ”. Con pec del ….. la signora ….., per il tramite del proprio legale, presentava formale istanza di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "accesso agli atti all’Istituto ….. che nuovamente attivava la procedura di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale notifica al docente , avvisandolo della facoltà di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità presentare eventuale motivata opposizione all’accesso richiesta nonché precisando che, ritenendo sussistente la legittimazione della docente ….. ad accedere ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamentedocumenti richiesti, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi assenza di opposizione l’accesso sarebbe stato esercitato in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano data ….. Successivamente l’Istituto inviava alla richiedente provvedimento di allegare al verbale di udienzarigetto dell’istanza, con cui dichiaravano contestuale annullamento dell’appuntamento già indicato ai fini dell’esercizio dell’accesso, sulla base dell’avvenuta presentazione di disciplinare opposizione da parte del terzo controinteressato. Avverso tale provvedimento la signora ….., per il tramite dell’avv. ….., adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donatoconseguenti determinazioni. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie E’ pervenuta memoria del docente ….. il quale, per atto notaio G. venissero ritrasferiti al maritoil tramite del proprio legale, ragione per ha avanzato opposizione all’accesso eccependo, in sostanza, la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittonon fondatezza del diritto della richiedente.

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FATTO. Con ricorso Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente alla seguente documentazione «informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 702-bis c.p.c.I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno». A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all’organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse. Il Dirigente Scolastico negava l’accesso in quanto “i compensi percepiti dal personale costituiscono dati personali e il personale ha un indubbio diritto alla riservatezza di tali dati e, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentedunque, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale l'interesse giuridicamente tutelato a non veder compromesso il diritto alla riservatezza dall'altrui esercizio dell'accesso. Peraltro l'art. 16, comma 3, L. 15/2005 -"non sono ammissibili istanze di Avellino di aver donato con atto accesso preordinate a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casacontrollo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con Avverso tale provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente….., in detta sede le partiqualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione. Perveniva memoria dell’Amministrazione, assistite dai rispettivi difensoriche avanzava dubbi circa l’interesse posto a fondamento dell’istanza di accesso, manifestavano ossia che “tali informazioni fossero necessarie a consentire all’organizzazione sindacale ….. di ….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”. La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge. La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il consenso a separarsi rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che chiedevano riconosce al Sindacato il potere di allegare al verbale partecipare alla procedura di udienzaassegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, con cui dichiaravano anche alla luce della sentenza del Consiglio di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.Stato n. ….. n. …..

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FATTO. 1. A seguito di numerose segnalazioni da parte dell’associazione di consumatori AECI e di microimprese italiane, nonché di informazioni acquisite d’ufficio, è emerso che taluni comportamenti realizzati da SEO DIGITAL MARKETING B.V. (di seguito anche SEO DIGITAL) potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo. 2. In particolare, numerose microimprese italiane hanno ricevuto ripetutamente richieste e solleciti di pagamento delle rate annuali di un abbonamento triennale a un servizio di annunci pubblicitari sull’“EU Business Register”, che in realtà i segnalanti non hanno mai consapevolmente sottoscritto. I segnalanti lamentano come i solleciti si facciano via via più pressanti, giungendo anche alla minaccia di adire le competenti Autorità giudiziarie al fine di recuperare il credito indebitamente vantato. 3. L’inconsapevole adesione a tale servizio risale al ricevimento da parte delle microimprese segnalanti di e-mail contenenti la richiesta, formulata in lingua inglese, di inserimento/aggiornamento dei dati aziendali nel database privato denominato “EU Business Register” accessibile tramite i siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. 4. Il modulo allegato alle suddette comunicazioni riporta il logo “Eu business register” che include la raffigurazione di un libro contornato da piccole stelle e descrive nel modo seguente le proprie finalità: “We are compiling information for the EU BUSINESS REGISTER. We wish to be able to inform other EU companies about your activities. In order to list your company on the Internet for EU businesses, just fill in and retourn the form. Any additional material of your company that can make your profile up to date is very welcome. We thank you for your cooperation”. Dopo tale testo si legge: “To update your company profile, please print, complete and return this form. Updating is free of charge!. Only sign if you want to place an insertion”. 5. In un paragrafo di difficile lettura intitolato “ORDER”, stampato in caratteri grafici minuscoli e tra loro ravvicinati e posizionato nella parte bassa del modulo, dopo gli spazi riservati all’inserimento dei dati aziendali del destinatario, si riporta l’indicazione che la sottoscrizione del modulo avrebbe comportato l’acquisto, per tre anni, di una inserzione nel database online EU BUSINESS REGISTER, al costo di 995 euro/anno. 6. Nel modulo è indicato quale “service provider” la società EU BUSINESS SERVICE LTD. La stessa è qualificata come “editore” della banca dati “EU Business Register” sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, dove si afferma anche che è “corporation organized and existing under the law of Nevis, West Indies” e si fornisce un recapito della medesima in Olanda. Non è stato possibile rinvenire alcuna traccia della società EU Business Service Ltd nei registri internazionali delle camere di commercio1. 7. Soltanto con la ricezione della richiesta di pagamento della quota annuale, che fa riferimento alla data dell’invio del modulo, la microimpresa che ha trasmesso i propri dati ha appreso di aver sottoscritto un servizio a pagamento che non aveva alcuna intenzione di richiedere. 8. Qualora le imprese contattate non versino l’importo richiesto, esse ricevono via e-mail con cadenza periodica solleciti di pagamento (“REMINDER”) del seguente tenore: “Sir/Xxxxx, We are sending the message to remind you that the invoice we have issued towards your company is overdue (due date – 09/05/2022) and soon to be penalized with extra fees for delayed settlement, therefore increasing your debt to EUR 1129, -on 4th of July, 2022. The message is sent for your acknowledging the 5-days term to settle with initial amount of EUR995-. Regards […]”3. In tali solleciti, all’importo iniziale di 995 euro annuali sono aggiunte due commissioni, rispettivamente pari a 99 euro in qualità di “late payment fee” e 35 euro in qualità di “administration fee”, che accrescono l’importo complessivo richiesto. Anche in tali solleciti è indicato come beneficiario del pagamento “SEO DIGITAL MARKETING B.V. EU Business Register” e risultano altresì specificati i medesimi riferimenti bancari. 9. Il credito viene successivamente reclamato4 anche da una presunta società di recupero crediti, la Xxxxxxx & Xxxxx Global Collections Ltd, di cui tuttavia non vi è traccia nel registro della Camera di Commercio olandese. Con ricorso ex arttale sollecito è preteso il pagamento, oltre che delle somme sopra citate, di una commissione pari a 300 euro a titolo di «Legal Fee» ed una commissione ulteriore di 500 euro a titolo di «Additional Legal Fee», per complessivi 1429 euro. 1 Si è espressa in tal senso anche Guardia di Finanza con nota pervenuta in data 11 febbraio 2021, prot. 70292301. 2 Cfr. ad esempio allegati alla segnalazione del 2 agosto 2022 prot. 60129. 3 Cfr. segnalazione del 7 luglio 2022 prot. 53331. 4 Cfr. segnalazione del 13 luglio 2022 prot. 54645, segnalazione del 21 luglio 2022 prot. 57268 e la segnalazione del 19 luglio 2022 prot. 56426 e relativi allegati. Le microimprese sono altresì informate del fatto che, qualora continuino a perseverare nel mancato versamento delle somme ritenute dovute, si provvederà ad agire legalmente contro le suddette microimprese adottando le “necessarie” azioni legali5. In tali comunicazioni è sempre indicato come beneficiario del pagamento “SEO DIGITAL MARKETING B.V./EU Business Register”. 10. Le richieste di pagamento e i solleciti, allegati alle segnalazioni recentemente pervenute, sono trasmesse alle microimprese via mail utilizzando i seguenti domini: eubusinessservices.net6, accounting-bis c.p.cseo.eu7, accountingebr.eu8, accountingseo.net9, seoaccounting.org10 ed ebr.directory11. 11. Pertanto, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentesulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS12414, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 21, 22, 24, 25, comma 1 lettere a, d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. Parte del procedimento è SEO DIGITAL MARKETING B.V.. 12. In sintesi, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale comportamenti oggetto di Avellino di aver donato con atto contestazione appaiono integrare una pratica commerciale scorretta unitariamente volta a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato pretendere il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione pagamento di un dirittoservizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento.

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Samples: Provvedimento

FATTO. Con ricorso Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore ….. alla seguente documentazione «informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i coniugi si separavano esponeva al Tribunale nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno». A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse. Il ….. la Dirigente Scolastica negava l’accesso “poiché “non sono ammissibili istanze di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari accesso preordinate ad un terzo dell'interocontrollo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi è un interesse diretto, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, concreto e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdattuale”. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con Avverso tale provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente….., in detta sede le partiqualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione. Perveniva memoria dell’Amministrazione, assistite dai rispettivi difensoriche controdeduceva circa l’interesse posto a fondamento dell’istanza di accesso, manifestavano il consenso ossia che “tali informazioni sono necessarie a separarsi consentire alle organizzazioni sindacali ….. di ….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo della risorse”, in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura quanto la ….. della Scuola non aveva sottoscritto la richiesta inviata dalla ….., nonostante ….. dei ….. componenti fossero stati eletti nelle liste della ….. Deduceva altresì che chiedevano di allegare al verbale di udienzai dati fossero stati forniti, con cui dichiaravano indicazione dettagliata dei compensi, suddivisi per categoria e che alla ….. della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di disciplinare le questioni patrimoniali relative chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di ….. erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale. La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in ordine a quale documentazione intendesse accedere, avendone già ricevuta da parte dell’Amministrazione resistente che aveva dato un prospetto con indicazione dettagliata dei compensi, suddivisi per categoria, nonché fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla quota verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. e ….. di nuda proprietà sull'immobile donato….. ”, interrompendo nelle more i termini di legge. Nell'allegata scrittura La ricorrente forniva i coniugi convenivano chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che i diritti trasferiti l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al maritoprocedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, ragione per la consenso al trasferimento o anche alla costituzione luce della sentenza del Consiglio di un diritto.Stato n. ….. n. …..

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Samples: Access Request

FATTO. Con Il sig. , premesso che: - in data 13/04/2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione da parte dell'Associazione “…..” per il Progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI e in data 16/04/2015 ha iniziato, in qualità di volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto ….. della Casa Religiosa sita in ; - che il progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI è stato inserito tramite l'Associazione “ ” nel bando per la selezione di n. 2005 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015 nella Regione “…..” pubblicato su sito intranet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 14/11/2014; - in data 05/08/2015, senza alcun preavviso, ha ricevuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DGSCS, la lettera prot. N. ….. del 31/07/2015 relativamente all'interruzione del servizio, a seguito della cancellazione dell'Associazione “…..” dall'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, giusto Decreto n. …../2015 datato 28/07/2015 del D.G.S.C.N., in qualità di volontario per le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16/04. al 06/08/2015; - in data 03/01/2016 ha presentato istanza, inviata via pec, all’Istituto “…..” per il rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite e della certificazione delle presenze presso l’Istituto dal 16/04/2015 al 06/08/2015, in qualità di volontario per le attività di servizio nazionale – garanzia giovani; - formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza in data 11/02/2016 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 - ricorreva alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di quanto richiesto. - la Commissione per l’accesso si è pronunciata sul gravame il 28/04/2016 affermando quanto segue “Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Il ricorso nei confronti dell’Istituto ….. deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 702-bis c.p.c.25 comma 2 legge 241/90. In ogni caso la Scrivente rileva che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 16/01/2013, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamenten. 13 “ In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale sono oggetto di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistenteindividuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, M.C.V.non formali o informali, divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5”. Invita, conseguentemente, l’Istituto ….. a trasmettere la domanda d’accesso all’autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all’interessato” - nonostante l’invito rivolto ai sensi dell’art. 6 DPR 2006 n. 184 all’autorità competente, nulla è stato rilasciato alla scrittura privata datata 11.06.2009parte ricorrente, sottoscritta dai coniugi ed allegata nonostante le reiterate richieste di rilascio del “documento di validazione”; - in data 20/01/2017 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 – ha proposto nuovamente ricorso alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto al ricorso congiunto rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di conversione della separazione giudiziale quanto richiesto. L’AdIM s.r.l. con memoria del 20/02/2017 ha precisato che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in consensualeordine al progetto Educazione nei Quartieri • Garanzia Giovani 2014 da parte dell’Associazione ….., depositato non dispone di alcuna documentazione e non è pertanto in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano grado di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittorilasciare alcuna validazione.

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso Il sig. ….., rappresentato dall'Avv. , in data 2 dicembre 2017, a mezzo del legale, presentava a mezzo pec alla Direzione Territoriale del Lavoro di ….. una richiesta di accesso agli atti finalizzata a prendere visione ed estrarre copia informale della documentazione relativa al procedimento ispettivo costituito dal verbale di accesso, dal verbale conclusivo degli accertamenti e dalla documentazione di lavoro, eseguito nell'anno 2015 dagli Ispettori della predetta Direzione Territoriale nei confronti della ….. & C. S.N.C., P. IVA….., con sede nella via ….. n. ….. in …... La motivazione posta a fondamento era che il Sig. ….. dava atto di aver lavorato presso l' Snc, con contratto part-time a tempo indeterminato e la qualifica di operaio 6° livello commercio, dal 29/12/2014 al 27/09/2016 allorquando gli veniva intimato il licenziamento per cessazione attività aziendale. Il Sig. ….. precisava di aver impugnato il licenziamento avanti al Giudice del Lavoro, dal momento che il datore di lavoro non aveva aderito al tentativo di conciliazione ex art. 702-bis c.p.c.410, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto chiedendo altresì maggiorazioni retributive dovute a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, festivi e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdstraordinari non retribuiti. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino L’Amministrazione resistente con provvedimento datato 02/01/2017 ha negato l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) e comma 3, lett. d) del 16.09.2009 D.M. 757/1994. A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in conformità questione, il ricorrente, adiva il 30/01/2017 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione sensi dell’art. 25 della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienzalegge 241/90. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano Con memoria del 15 febbraio 2017 l’Amministrazione resistente ha ribadito il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittoproprio diniego.

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso ex artIl signor X.X. xx convenuto in giudizio la società alfa sostenendo di aver lavorato per questa ultima presso il complesso di piscine e servizi di ristorazione denominato (…) negli anni (…), durante i periodi estivi di apertura degli impianti. 702-bis c.p.c.Il ricorrente deduceva la natura subordinata dei rapporti di lavoro, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamenteda ritenersi a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, i coniugi si separavano esponeva oppure, gradatamente, da quelle successive, e chiedeva che venisse dichiarata appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal giugno 1995, con condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e delle differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zioRoma dichiarava la nullità dei termini apposti ai successivi contratti annuali, e tanto allo scopo la sussistenza di potersi avvalere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società a riammettere in servizio il lavoratore a corrispondergli le retribuzioni dall’ottobre 2000, data di offerta delle prestazioni, e fino al ripristino del beneficio fiscale cdrapporto, oltre ad una somma a titolo di differenze retributive. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. SegnatamenteCon sentenza n. 5274, in detta sede data 24 giugno/10 novembre 2005, la Corte d’Appello di Roma accoglieva in parte l’impugnazione della alfa, e dichiarava che tra le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a separarsi partire dal primo giugno 1995 e tuttora in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienzacorso, con cui dichiaravano part-time verticale dal primo giugno a 15 settembre 1995 di disciplinare ogni anno. Condannava perciò la società a riammettere in servizio l’appellato e a corrispondergli le questioni patrimoniali relative alla quota retribuzioni spettanti, per i mesi sopra indicati, dall’anno 2001 al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione; confermava, infine la somma già riconosciuta in primo grado a titolo di nuda proprietà sull'immobile donatodifferenze retributive. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie Avverso la sentenza di appello, notificata il 14 febbraio 2006, la società alfa ha proposto ricorso per atto notaio G. venissero ritrasferiti al maritocassazione, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione con due motivi di un dirittoimpugnazione, notificato, in termine, il 14 aprile 2006. L’intimato signor X. ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 24 maggio 2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

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Samples: Part Time and Seasonal Work Agreement

FATTO. Con Il sig. ….., nella dichiarata qualità di coerede del prozio paterno ….., in data 30 novembre 2016, presentava alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ….. un’istanza di accesso alle dichiarazioni di successione al predetto ….. presentate dal sig. ….., fratello del de cuius, nonché alle dichiarazioni di successione, presentate da ….., ….. e ….., al sig. …... Motivava l’istanza con la necessità di tutelare le proprie ragioni patrimoniali e familiari con riferimento alla declaratoria di nullità del testamento olografo del sig. ….. (avvenuta con sentenza …../13 del Tribunale Ordinario di ….. , Sez. I ) con conseguente devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, nonché alla dichiarata indegnità a succedergli del sig. , deceduto in corso di giudizio. In data 30 dicembre 2016 il sig. ….. riceveva una convocazione da parte della Agenzia delle Entrate a cui seguiva un incontro nel successivo 13 gennaio 2017, nel quale l’istante veniva invitato a fornire alcuni chiarimenti ritenuti necessari. Il ricorrente riferisce che, a tale incontro, non seguiva alcuna ulteriore comunicazione né consegna della documentazione oggetto d’istanza. Avverso il silenzio serbato dalla Agenzia delle Entrate il sig. ….. ha adito, nei termini, la scrivente Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il ricorso ex artveniva, dallo stesso, ritualmente notificato ai soggetti controinteressati. 702-bis c.p.c.Sono pervenute le memorie difensive delle controinteressate ….. e ….. le quali insistono per il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione all’accesso de quo. E’ pervenuta, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentealtresì, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino successiva comunicazione del ricorrente nella quale il medesimo da’ atto di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistentericevuto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienzadatato 22 febbraio 2017, con cui dichiaravano il quale l’amministrazione dichiara di disciplinare le questioni patrimoniali relative voler consentire l’accesso alla quota sola dichiarazione di nuda proprietà sull'immobile donatosuccessione del sig. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano ….., poiché solo nei confronti di quest’ultimo l’istante vanterebbe una legittimazione ad accedere. Il ricorrente dichiara altresì che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittotale accesso parziale è avvenuto in data 24 febbraio u.s.

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Samples: Accesso Agli Atti

FATTO. Con ricorso ex artIl sig. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente….., in detta sede data ….., ha presentato attraverso l’URP del Comando Legione Carabinieri ….. un’istanza di accesso al Dipartimento di Medicina Legale di ….., chiedendo copia degli atti amministrativi contenuti nel proprio fascicolo ed in particolare di “tutti gli atti successivi alla richiesta inoltrata al Dipartimento di Medicina Legale - ….. dal Comando Legione Carabinieri ….. con ff. nn. …../….. - ….. del ….. e …../….. - ….. del ….. (…) nella circostanza si chiede di trasmettere anche le partiattestazioni ricevute delle avvenute trasmissioni tra uffici”. Tale documentazione, assistite dai rispettivi difensorisi precisa, manifestavano attiene alle pratiche di riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio e/o del loro aggravamento. In data ….. il consenso Dipartimento di Medicina Legale di trasmetteva una generica comunicazione di presa in carico dell’istanza ricevuta preannunciando un futuro invito compatibile con la lista d’attesa esistente e le risorse umane a separarsi disposizione. In data il richiedente sollecitava l’evasione della istanza d’accesso sempre attraverso l’URP del Comando Legione Carabinieri ….. di una nuova richiesta presentata il di “copia di quanto già richiesto e non trasmesso ovvero di tutti gli atti successivi alla richiesta di accertamenti sanitari per causa di servizio protocollate i numeri (…) presso la stazione di ….. entrambe in conformità ai patti data Copia di tutte le attestazioni delle avvenute trasmissioni tra uffici nonché copia della certificazione che attesti la data di presa in carico delle pratiche numero presso la ….. di ; si In data ….. il Dipartimento di Medicina Legale trasmetteva una comunicazione pec identica a quella già fornita in precedenza, contenente una generica presa in carico dell’istanza ricevuta. Conseguentemente il sig. ….. adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano adottasse le relative determinazioni. Pervenivano alla Commissione una serie di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali comunicazioni interne tra gli Uffici della amministrazione adita relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donatotrasmissione del ricorso e delle note della Commissione ma del tutto inconferenti ai fini dell’accesso del sig. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.…..

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Samples: Access Request

FATTO. Con ricorso ex artIl Sig. 702collaboratore scolastico ….., a mezzo dell’organizzazione sindacale ….., formulava un’istanza di accesso diretta ad ottenere una serie di documenti relativi al conferimento degli incarichi e delle supplenze del personale ATA, lamentando di essere stato pretermesso in ragione della sua posizione nelle graduatorie formate dall’ATP di ….. Il ….. l’Istituto scolastico differiva l’accesso rilevando che, sulla vicenda era un corso un procedimento amministrativo ispettivo instaurato dall’Ufficio Scolastico Regionale del ….. e che tutti gli atti, ivi compresa la documentazione richiesta per conto di ….., era nella disponibilità esclusiva degli Organi ispettivi la cui attività andava salvaguardata, attesa la riservatezza propria di un procedimento amministrativo-bis c.p.c.ispettivo. Il ….., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente….., i coniugi si separavano esponeva al Tribunale sempre in nome e per conto di Avellino ….., richiedeva che la Istituzione Scolastica indicasse un termine preciso per il differimento. In data ….., il ricorrente lamentando la mancata risposta alla sua nota del ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. L’Istituto ha depositato memoria in cui dà conto di aver donato risposto alla richiesta del ….. con atto nota trasmessa a rogito notaio G. mezzo PEC il ….. ove specificava quanto segue: “si riscontra la nota datata ….. e si precisa che ad oggi non risultano pervenute notizie riferimento al procedimento ispettivo, ancora in corso, che non ha permesso la trasmissione degli atti a suo tempo richiesti. Pertanto, richiamando ancora l’articolo 9 comma 3 del 27.06.2006 D.P.R. 184/2006, si resta in attesa della conclusione del procedimento amministrativo al fine di potere evadere la richiesta formulata. A mente della normativa sulla conclusione dei procedimenti amministrativi in genere, è opinabile che nel termine di 30 giorni la procedura in corso dovrebbe concludersi, di conseguenza, nell’arco di 30 giorni, si potrà adempiere alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittoSua richiesta”.

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FATTO. Con La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 16.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato infondata la domanda principale del M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla restituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 702-bis 380 bis.1 c.p.c.. per il godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentee con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., i coniugi si separavano esponeva al Tribunale assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il rapporto oggetto di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamentecontroversia, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi virtù di atto di scissione parziale in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittodata 22.9.2015.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria (Leasing)

FATTO. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentericevuto in data 01/02/2018, i coniugi ricorrenti hanno esposto: di agire in qualità di eredi del titolare di una carta Bancomat emessa dall’intermediario resistente; che tale titolare era deceduto in data 28/04/2016 nell’ospedale dove era stato ricoverato dal 03/04/2016; che, dopo il decesso, il personale ospedaliero aveva consegnato loro gli effetti personali del defunto; che solo in seguito i ricorrenti si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. erano accorti che non era stato riconsegnato loro il portafoglio del 27.06.2006 alla de cuius; che in data 05/05/2016 uno dei ricorrenti, recatosi in una filiale dell’intermediario resistente, M.C.V.era stato informato che tra il 19/04 e il 23/04/2016 ignoti avevano effettuato con la suddetta carta Bancomat n. 5 prelievi per un totale di € 4.750,00 e, divenuta successivamente sua moglie più precisamente, n. 4 prelievi da € 1.000,00 ciascuno e n. 1 prelievo da € 750,00; che in data 06/05/2016 era stata sporta denuncia in relazione a quanto accaduto e il giorno successivo era stato presentato all’intermediario il modulo per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006disconoscimento delle operazioni di cui sopra; che, a seguito del riscontro negativo dato dall’intermediario alla richiesta di rimborso delle operazioni sopra indicate, i diritti immobiliari ricorrenti avevano presentato un nuovo reclamo, pure respinto dall’intermediario stesso. Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto al Collegio territoriale di nuda comproprietàaccertare il loro diritto al rimborso integrale dei prelievi disconosciuti. L’intermediario ha presentato le proprie difese ed eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, pari atteso che: dai documenti allegati al ricorso risultava che i ricorrenti non erano gli unici eredi del de cuius; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la partecipazione al giudizio dei coeredi poteva essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un terzo dell'interoconcreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del proprio debito; in casi analoghi, i Xxxxxxx ABF avevano affermato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in assenza di una domanda promossa da lui ricevutitutti i coeredi (decisioni n. 8371/16 e n. 7591/15). Nel merito, insieme ad altri cespitil’intermediario ha contestato la fondatezza del ricorso e allegato che: tutte le operazioni disconosciute erano state effettuate immediatamente dopo il furto della carta e prima del blocco della stessa, dalla successione ex lege dallo ziocon l’utilizzo del dispositivo originale e la corretta digitazione del PIN e in assenza di qualsivoglia anomalia; dal breve lasso temporale intercorso tra il furto e l’utilizzo dello strumento di pagamento poteva desumersi, non soltanto che il PIN fosse conservato unitamente alla carta sottratta, ma anche che il suddetto codice fosse facilmente individuabile e tanto allo scopo associabile alla carta; tali circostanze dimostravano la colpa grave dell’utilizzatore nella custodia della carta di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamentepagamento e delle relative credenziali, in detta sede le partiviolazione delle previsioni del d.lgs. n. 11/2010 e degli obblighi posti a suo carico dal contratto relativo alla carta di pagamento; in altri casi caratterizzati dalle medesime circostanze di fatto l’ABF aveva ritenuto sussistente la colpa grave dell’utilizzatore (ex multis, assistite dai rispettivi difensoriCollegio di Roma, manifestavano decisioni n. 7166/15 e n. 9854/16). Ciò premesso, l’intermediario ha chiesto al Collegio di dichiarare il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano ricorso inaccoglibile. I ricorrenti hanno presentato una memoria di allegare al verbale di udienzareplica, con la quale hanno affermato che le SS.UU. della Suprema Corte avevano affermato il principio secondo cui dichiaravano i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti può agire anche singolarmente per far valere il diritto di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (sentenza n. 24657 del 28/11/2007). Con propria ordinanza in data 10 ottobre 2018, il Collegio di Bologna ha rimesso la decisione del ricorso al Collegio di coordinamento, ai sensi del punto 5 della Sez. III delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF, sottoponendo al Collegio di coordinamento stesso la seguente questione di diritto: “se, a fronte della caduta del credito in comunione, giusta l’apertura della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pro quota ovvero per l’intero, senza che il debitore possa rifiutare l’adempimento ovvero eccepire il difetto di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per legittimazione deducendo la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittonecessità del litisconsorzio”.

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FATTO. Con ricorso ex artIl docente di ruolo dell’Istituto scolastico resistente ….. ha formulato all’Amministrazione un’articolata istanza di accesso diretta ad acquisire una serie di documenti per verificare l’attribuzione delle ore aggiuntive per le quali aveva manifestato la sua disponibilità, deducendo di avere diritto di precedenza rispetto ai supplenti non specializzati. 702-bis c.p.c.L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza ed avverso tale nota l’istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamentevalutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. L’Istituto ha depositato una nota in cui rileva di aver donato con accolto l’istanza di accesso rendendo disponibili i seguenti documenti: - decreto n. ….. del …..USP - nomina classe di concorso …..; - conferimento nomina USP classe di concorso ….. - Prot. ….. del ….., di seguito allegata. Xxxxxx, poi, che da tali documenti “si evince che la nomina per n. ore relative al corso serale per adulti, classe di concorso ….., è stata espletata dall'Ufficio Scolastico delle e non dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Nella seduta del ….. la Commissione rilevava preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa dall’Amministrazione. Per il resto la Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, rilevava che a rogito notaio G. norma dell’art. 6, comma 2, del 27.06.2006 alla resistented.p.r. n. 184/2006 “La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. Sulla base di tale disposizione, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari qualora un’istanza pervenga ad un terzo dell'interoUfficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l’istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, da lui ricevutidecorrenti, insieme ad altri cespitiin questo caso, dalla successione ex lege dallo zioricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente a pronunciarsi. L’Istituto è stato pertanto invitato, e tanto allo scopo a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l’istanza di potersi avvalere accesso del beneficio fiscale cdricorrente all’Ufficio he ritiene competente, affinché quest’ultimo si potesse pronunciare sulla stessa. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. SegnatamenteL’istante ha, in detta sede le partidata ….. chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione; l’Istituto ha provveduto all’incombente istruttorio in data ….. e, assistite dai rispettivi difensorisuccessivamente, manifestavano l’istante ha fatto pervenire una nuova nota alla Commissione alla quale allega il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienzariscontro ricevuto dall'Ufficio Scolastico delle ….., con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittoma insiste nel suo ricorso contro l’Istituto.

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FATTO. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.Il ….., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, i coniugi si separavano esponeva essendo pendente giudizio di separazione personale davanti al Tribunale di Avellino ….. nei confronti dell’ex coniuge ….., presentava all’Amministrazione resistente istanza di aver donato accesso volta ad accertare il patrimonio di quest’ultimo al fine di tutelare il proprio diritto e quello del figlio ….., prevalentemente collocato presso la casa familiare insieme alla madre, nell’ambito del giudizio indicato. L’Amministrazione resistente negava l’accesso rilevando che l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, compreso l’archivio dei rapporti finanziari è possibile solo previa autorizzazione dell’A.G., nel caso di specie mancante. L’….. la ….. proponeva nuova istanza di accesso sul presupposto dell’intervenuto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del ….. che, al punto 15, comma 7, consente l’accesso alla documentazione richiesta. Il ….. l’Amministrazione resistente rilevava che il suindicato provvedimento nel dare attuazione all’art. 24 della l. n. 241 del 1990 non introduceva alcuna novità di talché veniva ribadito il precedente diniego all’accesso richiesto. Il ….. la ricorrente presentava una nuova istanza relativa alle certificazioni dei redditi presentate dal sig. ….. con riguardo agli ultimi cinque anni; rapporti di qualsiasi genere e specie di cui all’art. 7, comma 6, del DPR 29/9/1973, N. 605, comunque riconducibili e/o intestati al sig. ….., anche in qualità di delegato e/o delegante, nell’arco temporale dal ….. ad oggi. Il ….. l’Agenzia delle entrate comunicava che, per la parte relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi ….. anni aveva inoltrato l’istanza di accesso alla competente Direzione di ….. tenuto conto del domicilio fiscale del ….. alla quale era rimesso il giudizio di ammissibilità della stessa. Con riferimento alla richiesta relativa all’accesso agli archivi dei rapporti finanziari l’Amministrazione, alla luce della sentenza del CdS n. 21 del 2020, chiedeva all’istante di trasmettere gli elementi a supporto del carattere di strumentalità e necessità della documentazione richiesta e l’inefficacia delle altre modalità poste in essere per ottenere le informazioni richieste, compresa la decisione del giudice investito del giudizio di separazione in merito alla stessa richiesta proposta nel corso del processo. Avverso tale rigetto la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione. Perveniva memoria dell’Agenzia delle Entrate che ribadiva che allo stato attuale, come già enunciato nell’ultima comunicazione, la Direzione regionale riteneva non sufficientemente motivata e supportata da idonea documentazione l’esigenza di accesso della sig.ra ….. ed emetteva un atto endo- processuale non conclusivo dell’esame dell’istanza tuttora in corso, ossia una richiesta di integrazione documentale, cui l’istante non forniva alcun elemento specifico atto a rogito notaio G. dimostrare la sussistenza del 27.06.2006 nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta con l’accesso difensivo e l’interesse da tutelare. La Commissione nella seduta del ….. osservava che la ricorrente avrebbe dovuto produrre alla resistenteCommissione prova dell’avvenuto deposito della ricevuta di accettazione della pec e documentazione idonea a dimostrare l’acquisizione dell’indirizzo pec del controinteressato tramite registri pubblici. La Commissione riteneva altresì necessario conoscere se fosse stato dato accesso alla documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di ….. e se fosse stato dato riscontro alla richiesta di integrazione da parte della Direzione Regionale del ….., M.C.V.rimanendo interrotti i termini di legge. La ricorrente forniva la documentazione richiesta dalla Commissione, divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006comunicava che era stato dato accesso da parte della Direzione provinciale di ….. e che aveva comprovato l’interesse difensivo, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdnon occorrendo ulteriore specificazione. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. SegnatamenteAnche l’Amministrazione resistente produceva memoria, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano cui evidenziava l’avvenuto riscontro dell’istanza di allegare al verbale accesso da parte della Direzione provinciale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione per ….. e la consenso al trasferimento o alla costituzione di un dirittomancata integrazione documentale da parte della ricorrente.

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FATTO. Alla ….. Coop Sociale, che opera nel settore della assistenza domiciliare privata, è stato notificato un verbale unico di accertamento (numero …../…..-…..–…..) dalla DTL di ….., a seguito di sopralluogo effettuato presso la sede della società. Con ricorso ex artil verbale in oggetto veniva ingiunto alla stessa il pagamento di una somma di oltre ….. di euro per presunti contributi non versati e somme aggiuntive e tra gli elementi di prova citati dalla DTL a sostegno del proprio verbale emergevano le dichiarazioni delle lavoratrici. 702Conseguentemente la ….. Coop, per il tramite del proprio legale rappresentante ….., ha presentato formale istanza di accesso all’INPS di ….. chiedendo “copia delle dichiarazioni dei lavoratori intervistati del verbale unico di accertamento e notificazione n. …../…..-bis c.p.c., T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, …..-….. del …..”. Dichiarava nell’istanza che “i coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 lavoratori non sono più in forza alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cdcooperativa”. "di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento del 16.09.2009 ….., tra l’altro, “sulla base del Regolamento interno, e successive modificazioni, che si è dato l’INPS in conformità ai patti materia di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009disciplina del diritto di accesso, sottoscritta approvato con la Determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011”. Avverso tale provvedimento la ….. Coop Sociale adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso. Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce che il Regolamento INPS 16 febbraio 1994, n. 1951 e successive modifiche assunte con Determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011, sottrae all’accesso, a tutela della riservatezza, le dichiarazioni rilasciate dai coniugi ed allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in detta sede le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura lavoratori che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla quota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, ragione costituiscono la base per la consenso redazione del verbale ispettivo, al trasferimento fine di prevenire pressioni, discriminazioni o alla costituzione ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Ciò al fine di tutelare la riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, quali soggetti più deboli, nonchè per preservare l’interesse generale ad un dirittocompiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. Nè, precisa l’amministrazione, il diritto di difesa del richiedente può dirsi leso da tale esclusione dall’accesso.

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