Fenomeno elettrico. L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
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Fenomeno elettrico. L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da di fenomeno elettrico, elettrico fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Per La Circolazione
Fenomeno elettrico. L’Impresala Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da di fenomeno elettrico, elettrico fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.;
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