Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- do, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, consorzioleb.it, www.bonificacapitanata.it
Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendentedi- pendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- dori- guardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazionedell’irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione tempe- stiva comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere interrompe- re le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso rimbor- so delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx titolo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva sal- va rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no l’anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato prestato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente dipendente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- sconoriferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno dell’anno successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it
Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- doriguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazionedell’irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi perio- di stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivo.
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Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- doriguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazionedell’irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze esigenze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria contraria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere interrompere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso rimborso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx titolo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxxferie. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no l’anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato prestato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente dipendente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- sconoriferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno dell’anno successivo.
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Ferie annuali. Per ogni anno solare Dirigenti = 25 gg lavorativi (dal lunedì al venerdì) Quadri = 22 gg lavorativi (dal lunedì al venerdì) Impiegati= 22 gg lavorativi (dal lunedì al venerdì) Permessi retribuiti: Dirigenti = 32 ore Quadri = 104 ore Impiegati= 104 ore Le ferie vengono usufruite e detratte a giornate intere. I permessi retribuiti vengono detratti in ore. Nei periodi di servizio spetta al dipendente un periodo di chiusura degli uffici indicati dall'azienda il calcolo delle ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 è effettuato sulla base dei giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giornilavorativi. I permessi dovranno essere goduti entro 10 gennaio dell’anno successivo. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione residue non fruite entro l'anno di maturazione potranno esse godute entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla necessità dei servizi, con particolare riguar- do, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx. Il godimento delle ferie resta interrotto maturazione stessa; nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunioimprorogabili esigenze organizzative che non ne consentano il completo godimento entro i termini sopra descritti, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorziopotrà essere concordata una soluzione specifica d’intesa tra il Responsabile ed il proprio collaboratore, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo coerentemente con le necessità di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizioin accordo con la Direzione, ovvero interruzioni se non nominato, dal Responsabile amministrativo e Commerciale. Quest’ultimo provvederà a comunicare il piano delle chiusure per ferie collettive aziendali (di norma sono previste due periodi di chiusura degli uffici: uno estivo di almeno due settimane continue ed uno per sopravvenuti malattia od infortuniole festività di fine anno). La festività per il Patrono viene associato al primo lavorativo antecedente il 25 Dicembre. Le ferie sono autorizzate espressamente previa richiesta con apposito modulo. Nel caso di revoca o richiesta di rientro dalle ferie del personale la società assume a proprio carico gli oneri relativi al rientro del dipendente e dei congiunti/familiari. I permessi devono essere richiesti con congruo anticipo (almeno 2 giorni nel caso di ore di permesso e almeno 3 giorni nel caso di giornate intere di permesso), non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivotranne in caso di motivate ragioni d'urgenza.
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Samples: www.trevisoglocal.it
Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- doriguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazionedell’irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze esigenze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria contraria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie xxxxx in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere interrompere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso rimborso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx titolo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no l’anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato prestato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente dipendente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- sconoriferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno dell’anno successivo.
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Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario l'orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario l'orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- doriguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazionedell'irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazionel'Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze esigenze dei servizi, terrà conto dell’opportunità dell'opportunità di assicurare, salvo contra- ria contraria richiesta dell’interessatodell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere interrompere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso rimborso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx titolo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxxferie. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimoquest'ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’annodell'anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no l'anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato prestato e da prestarsi nell’anno nell'anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente dipendente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno dell'anno cui si riferi- sconoriferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno dell'anno successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di
Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- do, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx tito- lo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxxferie. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivo.
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Samples: www.anbi.it
Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente Quadro un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, rispettivamente a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario l'orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni giorni, od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario l'orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendenteQuadro. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- doriguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazionedell'irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendentiQuadri, predispo- ne predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne usufruite nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazionel'Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze esigenze dei servizi, terrà conto dell’opportunità dell'opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessatocontraria dell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere interrompere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendenteQuadro, il rim- borso rimborso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx titolo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente Quadro al godimento del rimanente periodo di xxxxxferie. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimoquest'ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’annodell'anno, salvo quanto previsto al successivo 9° IX comma. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no l'anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato prestato e da prestarsi nell’anno nell'anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, servizio ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, infortunio non consentano al dipen- dente Quadro il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno dell'anno cui si riferi- sconoriferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno dell'anno successivo.
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Samples: Contratto