Festività Religiose e Nazionali Clausole campione

Festività Religiose e Nazionali. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente sono: tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 46 (riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il 2o giorno di riposo; • 1° gennaio; • 6 gennaio; • lunedì di Pasqua; • 25 aprile; • 1° maggio; • 2 giugno; • 15 agosto; • 1° novembre; • 8 dicembre; • 25 dicembre; • 26 dicembre; • S. Patrono. In tali giornate, salvo diverso accordo, sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione. In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività nazionali le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive nazionali cadano in giornata di riposo settimanale (art. 46) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.
Festività Religiose e Nazionali. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente sono: ⮚ 1° gennaio; ⮚ 6 gennaio; ⮚ lunedì di Pasqua; ⮚ 25 aprile; ⮚ 1° maggio; ⮚ 2 giugno; ⮚ 15 agosto; ⮚ 1° novembre; ⮚ 8 dicembre; ⮚ 25 dicembre; ⮚ 26 dicembre; ⮚ S. Patrono. Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso. In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità dell’art. 41. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.
Festività Religiose e Nazionali. Secondo i disposti delle Leggi 27/5/1949 n. 260 - 31/5/1954 n. 90 - 5/3/1977 n. 54 - D.P.R. 28/12/1985 n. 792, sono considerati festivi i se- guenti giorni: – 1° Gennaio - Primo giorno dell’anno – 6 Gennaio - Epifania – il Lunedì di Pasqua – 25 Aprile - Anniversario della Liberazione – 1° Maggio - Festa del lavoro – 2 Giugno - Anniversario della Repubblica – 15 Agosto - Festa dell’Assunta – 1° Novembre - Festa di tutti i Santi – 8 Dicembre - Festa dell’Immacolata – 25 Dicembre - X. Xxxxxx – 26 Dicembre - X. Xxxxxxx – la Festa del S. Patrono. In caso di mancato godimento di tali festività per motivi di servizio, esse verranno compensate con una indennità pari a 1/26 dello stipendio glo- bale, maggiorato del 50%.

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  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Festività Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.

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