FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO Clausole campione

FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l’entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell’attività e nell’intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all’art.13 della legge n.196/1997 e di cui all’art. 3 del d. lgs. n° 66/2003 - sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l’azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 39 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L’adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra direzioni aziendali e RSU. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le direzioni aziendali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. A fronte del superamento dell’orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all’entità di ore di superamento dell’orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all’orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO. Rimane invariato tranne che il secondo capoverso viene così modificato “per un massimo di 80 ore”
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO. Si identificano due fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita che iniziano 30 minuti prima e terminano 60 minuti dopo l'orario stabilito per l'inizio e la fine della prestazione. Qualora nell'arco del mese non fosse resa l'intera prestazione lavorativa, il dipendente è tenuto al recupero nel mese successivo. In caso di mancato recupero sarà operata la decurtazione dal monte ferie (misurate in ore).
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO. In attuazione di quanto previsto in materia dal CCNL vigente e per le finalità ivi enunciate, potranno essere effettuati, anche per i singoli lavoratori, periodi ed ore di superamento dell’orario di lavoro settimanale da compensare con conseguenti periodi ed ore di riduzione nei limiti previsti dal CCNL stesso. In tali casi la cooperativa si impegna a comunicare alle RSU/RSA o, in loro assenza, alle XX.XX. provinciali stipulanti, di norma, con 10 giorni di calendario di anticipo, i programmati regimi di orario flessibile. Nell’ipotesi di esigenze aziendali indifferibili, potrà essere concordato con le RSU/RSA un termine inferiore. Il recupero delle ore prestate in più sarà effettuato entro l’anno solare decorrente dal termine della loro effettuazione e sarà concordato e programmato su richiesta ed indicazione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze della gestione. Al termine dell’anno solare, unitamente alla mensilità immediatamente successiva, l’eventuale residuo di ore di flessibilità da recuperare sarà retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO. 1. Nell'articolazione dell'orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata e in uscita:
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato Full Time rotanti compresi, potranno essere richieste prestazioni aggiuntive nel limite delle 41 ore complessive settimanali e per un massimo di 35 ore annue, programmabili con preavviso minimo di un (1) giorno. A fronte della disponibilità del lavoratore, saranno considerate in questo pacchetto anche le ore aggiuntive richieste nella giornata stessa, ovvero senza preavviso. L’anno di riferimento per la gestione del monte ore di flessibilità è fissato dal 1 Dicembre al 30 Novembre dell’anno successivo.Le ore prestate a titolo di flessibilità, saranno di norma recuperate entro il 31/05 dell’anno successivo a quello di riferimento. Il recupero verrà effettuato solamente a prestazione avvenuta e, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, di norma in mezze giornate o in giornate intere di riposo. Qualora non vi fossero le condizioni organizzative per fruire dei recuperi nei tempi previsti, le ore non recuperate verranno retribuite a titolo di straordinario come da CCNL. Qualora il mancato recupero dipendesse da assenze prolungate da parte del lavoratore, le parti si incontreranno per valutare eventuali proroghe.
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO. Le parti convengono l'applicabilità della flessibilità dell'orario di lavoro, così come definita all'articolo 37, anche ai lavoratori della sede amministrativa.

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