Common use of Flessibilità dell'orario Clause in Contracts

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per 10,per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale programmaannuale di applicazione della flessibilità di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate tempestivamentecomunicate per iscrittoiscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136.

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Samples: Rinnovo Del CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Nazionale

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa potrà realizzare diversi potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 4, lett. a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, orario con il le modalità precisate: 1) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, settimanali per un massimo di 16 24 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il ; 2) superamento dei limiti di cui dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al precedente comma sino ad un massimo limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un numero massimo di 24 settimane. Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1 verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del c.c.n.l. terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2 verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 146 del c.c.n.l. terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commiaggiuntive, l'azienda il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati, interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattrocosì come definito all'art. 4, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornatalett. a) e b). I lavoratori interessati dalla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità. Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10aziendale, per far fronte al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni dell'intensità di intensità dell'attività lavorativa dell'aziendae nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, questa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, orario diversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite di 44 48 ore settimanali, settimanali per un massimo di 16 settimane20 settimane all'anno. Tali ore non costituiscono lavoro straordinario e a fronte di esse l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, una pari entità di ore di riduzione. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornatacomma. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità con superamento dell'orario sino a 16 settimane, il monte ore di permessi di cui al 2º comma dell'art. 79, Parte terza, sarà incrementato, per l'anno di riferimento, nella misura di mezz'ora per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previsti dall'art. 79, Parte terza. Successivamente alle 16 settimane di superamento dell'orario in regime di flessibilità, ai lavoratori verranno riconosciute ulteriori permessi retribuiti annuali, nella misura di un'ora per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto L'azienda, sulla base del confronto di cui al 1º comma del presente articolo, comunicherà ai lavoratori interessati il programma annuale mensile di applicazione della flessibilità; le eventuali flessibilità da cui risulti l'articolazione dell'orario di lavoro per ciascuna settimana lavorativa. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente 365 giorni decorrenti dall'inizio del programma di flessibilità comunicato. Fatti salvi eventuali accordi aziendali già in atto, la presente disciplina entrerà in vigore dalla data di avvio sottoscrizione del programma annuale di flessibilitàpresente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale contrattuale, in particolari periodi dell'anno dell'anno, sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione contrattazione, possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Terziario, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo Tra le principali novità introdotte dal presente rinnovo si evidenzia la riformulazione dell'articolato sulla flessibilità dell'orario di lavoro che consente al datore di lavoro di richiedere ai lavoratori, nei periodi di maggiore intensità lavorativa con un preavviso di 15 giorni, lo svolgimento della prestazione oltre l'orario settimanale applicato in azienda entro il confronto limite di 44 ore per 16 settimane nell'arco dell'anno (12 mesi che decorrono dall'avvio del programma di flessibilità). Le ore in materia previsto eccedenza non devono essere retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario ma è stabilito un programma di flessibilità nell'ambito del quale possono essere recuperate le ore lavorate oltre l'orario settimanale. Pertanto ci saranno dei periodi di maggiore attività in sede cui si lavorerà di più e dei periodi in cui ci sarà una riduzione dell'orario lavorativo. Chiaramente in caso di mancato recupero delle ore in eccedenza queste ultime dovranno essere retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario. La predetta flessibilità dell'orario viene riconosciuta automaticamente senza dover ricorrere ad accordi di secondo livello per la sua realizzazione e soprattutto senza alcun costo aggiuntivo da parte dell'azienda: in precedenza, infatti, tale tipologia oraria veniva riconosciuta a fronte di 8 ore di permesso aggiuntivo al monte ore permessi già spettante. In aggiunta all'ipotesi principale di flessibilità oraria, secondo cui per la piena applicazione non è richiesto né accordo di secondo livello né ratifica da parte delle organizzazioni sindacali, sono previste due ulteriori ipotesi di flessibilità dell'orario di lavoro che vengono realizzate con la stipula di accordi di 2 livello territoriale o aziendale. L'ipotesi aggiuntiva A prevede la possibilità di richiedere una prestazione ordinaria da 45 a 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane nell'arco dell'anno (12 mesi che decorrono dall'avvio del programma di flessibilità). La flessibilità dell'orario è consentita anche qualora l'azienda applichi un orario settimanale di 38 o 39 ore. In tali casi sarà applicato l'assorbimento dei permessi in base all'articolazione oraria prescelta. L'ipotesi aggiuntiva B prevede la possibilità di richiedere, sempre nell'ambito del secondo livello di contrattazione aziendale dall'art, la flessibilità oraria fino a 48 ore per un massimo di 24 settimane. 10Più in particolare, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi nel caso di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, in 24 settimane (sub 1) devono essere riconosciuti 45 minuti di permesso retribuito per un massimo ciascuna settimana di 16 settimanesuperamento dell'orario. Nell'ambito del secondo livello Nel caso di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui sino al precedente comma sino ad un massimo limite di 48 ore settimanali in 24 settimane (sub 2) devono essere riconosciuti 70 minuti di permesso retribuito per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le dell'orario. Il 50% delle ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario eccedenti l'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati viene recuperato secondo il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilitàl'altro 50% confluisce nella banca ore e viene utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

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Samples: Rinnovo CCNL Terziario

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per 10,per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi data di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornataavvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittoiscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio Al termine del programma annuale di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 149 e nei limiti previsti dall'art. 148.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa l'orario normale settimanaledi lavoro potrà realizzare diversi regimi essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il sei mesi. Nel caso del superamento dell'orario contrattuale normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in particolari periodi dell'anno sino al limite caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione previ- sta per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 1012, Prima Parte, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commidel precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una dei pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; , le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In ogni caso, le ore di riduzione devono essere godute o liquidate con quote orarie della retribuzione di cui all'art. 108 del c.c.n.l. entro 12 mesi dal termine del programma annuale di flessibilità. Decorso tale termine, al lavoratore spetta, oltre la retribuzione per le ore non godute, la maggiorazione prevista dall'art. 46 del c.c.n.l. per il lavoro straordinario. Le ore maturate ai sensi del presente articolo non possono essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione di orario, permessi ed eventuali altre riduzioni previste a diverso titolo dal c.c.n.l. o da accordi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa l'orario normale settimanale di lavoro potrà realizzare diversi regimi essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il sei mesi. Nel caso del superamento dell'orario contrattuale normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in particolari periodi dell'anno sino al limite caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa di attività nelle strutture lavorative l'orario normale settimanale di lavoro potrà realizzare diversi regimi essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il sei mesi. Nel caso del superamento dell'orario contrattuale normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in particolari periodi dell'anno sino al limite caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. settimanale contrattuale Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, questa potrà realizzare diversi in aggiunta a quanto previsto alle lett. A) e B) del precedente articolo 87, che prevedano, in particolari periodi dell'anno, i seguenti regimi di orario, rispetto all'articolazione presceltaorario con le seguenti modalità: 1) superamento dell'orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con il equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane; 2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una cui alle lett. A) e B) dell'art. 87 pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le . Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore da recuperare nella di permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornatadi superamento dell'orario settimanale contrattuale. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa potrà realizzare diversi potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 97, lett. A) e B), prevedano i seguenti regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, orario con il le modalità precisate: 1) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, settimanali per un massimo di 16 24 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il ; 2) superamento dei limiti di cui dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al precedente comma sino ad un massimo limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un numero massimo di 24 settimane. Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1 verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 97 pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2 verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 97, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commiaggiuntive, l'azienda il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati, interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattrocosì come definito all'art. 97, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornatalett. A) e B). I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, questa potrà realizzare diversi in aggiunta a quanto previsto alle lett. A) e B) del precedente articolo ..., che prevedano, in particolari periodi dell'anno, i seguenti regimi di orario, rispetto all'articolazione presceltaorario con le seguenti modalità: 1) superamento dell'orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con il equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane; 2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una cui alle lett. A) e B) dell'art. 87 pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le . Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore da recuperare nella di permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornatadi superamento dell'orario settimanale contrattuale. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. settimanale contrattuale Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa potrà realizzare diversi potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 4, lett. a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, orario con il le modalità precisate: 1) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, settimanali per un massimo di 16 24 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il ; 2) superamento dei limiti di cui dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al precedente comma sino ad un massimo limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un numero massimo di 24 settimane. Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68 del c.c.n.l. terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 68 del c.c.n.l. terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commiaggiuntive, l'azienda il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati, interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattrocosì come definito all'art. 4, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornatalett. a) e b). I lavoratori interessati dalla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità. Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa l'orario normale settimanale di lavoro potrà realizzare diversi regimi essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il sei mesi. Nel caso del superamento dell'orario contrattuale normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in particolari periodi dell'anno sino al limite caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidale entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art1. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadell’intensità di attività nelle strutture lavorative, questa l’orario normale settimanale di lavoro potrà realizzare diversi regimi essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di orariosei mesi. Nel caso del superamento dell’orario normale, rispetto all'articolazione presceltasaranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l’orario normale di lavoro, con il fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: • in caso di superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite dell’orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per un massimo ciascuna settimana di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello superamento dell’orario normale; • in caso di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti dell’orario di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali per e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di incremento del monte ore di riduzione, con la stessa articolazione permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario dell’orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati alla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario dell’orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare all’orario definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del dell’applicazione della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa. 2. Le parti in considerazione del carattere di importanza che nel Settore assume la disciplina di cui all’Art. 13 ‘Flessibilità dell’orario’, concordano sulla opportunità che, nell’ambito del confronto a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato Art. 13 che permettano l’istituzione della ‘Banca delle Ore’ quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione. Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede Al fine di contrattazione rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, nonché a fronte di variazioni d'intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parte di essa, di progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti, di calamità naturali, l'azienda può ricorrere, anche per singoli reparti, tipi lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (*). In alternativa all'orario multiperiodale programmato, la Direzione aziendale dall'artpuò ricorrere direttamente, con un preavviso normalmente di 5 giorni lavorativi e anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro. 10, per far fronte alle I regimi di flessibilità comportano variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite comunque contenute nei limiti massimi di 44 48 ore e minimi di 32 ore settimanali, tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro di 40 ore. Le compensazioni possono attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. In tale ipotesi, la Direzione aziendale comunica preventivamente le modalità di attuazione e i tempi di implementazione e recupero dell'orario settimanale alle Rappresentanze sindacali unitarie, le quali possono chiedere un massimo esame congiunto sulle modalità e sulla programmazione adottata. Per ogni ora di 16 settimaneprestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, è riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 20% per le ore prestate di sabato. Nell'ambito del secondo livello La distribuzione della prestazione può essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti lavoro, di regola coincidenti con la giornata di sabato, con esclusione delle domeniche e delle festività. In tal caso, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e recupero dell'orario settimanale di cui al precedente presente articolo sono concordate, a livello aziendale, con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. Le parti si danno atto che, in tal caso, la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra. Le parti convengono che, in base alle esigenze di tempestività, l'incontro ha luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie. Nell'ipotesi di cui al comma sino ad un massimo precedente, l'utilizzo della flessibilità in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro, non potrà superare le 48 ore settimanali per un numero annue, o le 80 complessive ore in caso di 24 settimaneutilizzo congiunto con lo straordinario. A fronte Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore è retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione. La Direzione aziendale, le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. possono concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione. Nel caso in cui non risulti possibile rispettare la programmazione circa le modalità di attuazione e i tempi di implementazione e recupero, le ore di prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità in regime di flessibilità, ulteriori rispetto alle 40 ore di riduzionesettimanali e non compensate nell'arco del periodo programmato, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il sono considerate lavoro straordinario, nel caso con l'applicazione di ricorso una maggiorazione aggiuntiva rispetto alle maggiorazioni normalmente applicate in azienda, pari al 7% onnicomprensivo, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati.". (*) Vedere Allegato 1 - "Le parti, in relazione a regimi orario multiperiodale programmato, flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilitàvolontà contrattuale".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10aziendale, per far fronte al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni dell'intensità di intensità dell'attività lavorativa dell'aziendae nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, questa l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, orario diversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite di 44 48 ore settimanali, settimanali per un massimo di 16 settimane20 settimane all'anno. Tali ore non costituiscono lavoro straordinario e a fronte di esse l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, una pari entità di ore di riduzione. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornatacomma. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità con superamento dell'orario sino a 16 settimane, il monte ore di permessi di cui al 2° comma dell'art. 79, Parte terza, sarà incrementato, per l'anno di riferimento, nella misura di mezz'ora per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previsti dall'art. 79, Parte terza. Successivamente alle 16 settimane di superamento dell'orario in regime di flessibilità, ai lavoratori verranno riconosciute ulteriori permessi retribuiti annuali, nella misura di un'ora per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto L'azienda, sulla base del confronto di cui al 1° comma del presente articolo, comunicherà ai lavoratori interessati il programma annuale mensile di applicazione della flessibilità; le eventuali flessibilità da cui risulti l'articolazione dell'orario di lavoro per ciascuna settimana lavorativa. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 mesi seguente 365 giorni decorrenti dall'inizio del programma di flessibilità comunicato. Fatti salvi eventuali accordi aziendali già in atto, la presente disciplina entrerà in vigore dalla data di avvio sottoscrizione del programma annuale di flessibilitàpresente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell'orario. Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 10, per Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'aziendadi attività nelle strutture lavorative, questa l'orario normale settimanale di lavoro potrà realizzare diversi regimi essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il sei mesi. Nel caso del superamento dell'orario contrattuale normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in particolari periodi dell'anno sino al limite caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per un massimo di 16 settimane. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per ciascuna settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare definito in regime di flessibilità per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscrittociascuna settimana. Ai fini dell'applicazione del della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguente seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa. - Dichiarazione congiunta - Le parti in considerazione del carattere di importanza che nel Settore assume la disciplina di cui all'art. 77 "Flessibilità dell'Orario, concordano sulla opportunità che, nell'ambito del confronto a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato art. 77 che permettano l'istituzione della "Banca delle Ore" quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione. Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro.

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Samples: CCNL 29/11/2011