Flessibilità plurisettimanale Clausole campione

Flessibilità plurisettimanale. Le parti convengono che l'utilizzo di orari flessibili plurisettimanali, in situazioni praticabili verificati di comune accordo tra le parti stesse, hanno l'obiettivo di rispondere alle necessità di flessibilità, di efficienza produttiva e di contenimento delle prestazioni straordinarie. A tal fine si conviene che a fronte di crisi e/o cali produttivi si potranno definire accordi (nell'ambito del calendario annuo di lavoro) su richiesta di una delle parti, per un periodo successivo di orari flessibili plurisettimanali, che potranno trovare applicazione a livello dell'intera azienda, di singoli reparti o di gruppi omogenei. Gli stessi avranno durata settimanale massima non superiore a 44 ore e durata minima non inferiore a 32 ore. La bilanciatura al fine del mantenimento dell’ orario contrattuale avrà scadenza trimestrale o semestrale a seconda delle esigenze produttive. Fra le parti potranno essere concordate deroghe alle suddette scadenze. Per le ore eccedenti le normali ore contrattuali, sarà erogata una "indennità di flessibilità" pari al 10% (calcolata sulla paga oraria utile per le maggiorazioni delle ore straordinarie ). Si riconferma l'applicazione dell'accordo aziendale sulla mensilizzazione, anche durante i periodi di orari flessibili plurisettimanali.
Flessibilità plurisettimanale. Per diminuire il ricorso al lavoro straordinario e per particolari esigenze di servizio, è utilizzabile l’istituto della flessibilità plurisettimanale. Le ore effettuate in eccedenza al normale orario settimanale devono essere recuperate entro il bimestre successivo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).