Orario settimanale Clausole campione

Orario settimanale. La disciplina dell’orario settimanale è la seguente. Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti. Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore. Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: - fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; - continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali). Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione: - su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni; - dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; - comprendente la domenica; - in turni. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità. Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora. Per il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti. L’utilizzazione delle ore di cui al comma precedente non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti. Dal 1° gennaio 2014 i commi 9 e 10 del presente articolo sono sostituiti dal seguente: “Per il personale inquadrato nelle aree professionali vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al presente articolo, 10 ore individuali da utilizzars...
Orario settimanale. 1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
Orario settimanale. La durata normale dell’orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli. Per lavoro effettivo s’intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero. La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora. L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26 Aprile 1934, n° 653. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Titolo XVIII (Missioni e Trasferimenti) del presente CCNL.
Orario settimanale. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli. Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora. L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26 Aprile 1934, n° 653. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Titolo XVIII (Missioni e Trasferimenti) del presente CCNL.
Orario settimanale. TITOLO XIII ORARIO DI LAVORO
Orario settimanale. Per orario settimanale si intende quello compreso dal lunedì alla domenica successiva.
Orario settimanale. Lavoratori assunti entro il 21 dicembre 2011 Ferma restando la validità di quanto previsto dal Titolo XIV del CCNL, ed in particolare della durata dell'orario di lavoro effettivo settimanale di cui all'art. 113 comma 1 quale riferimento per ogni altro istituto contrattuale, per tutti i lavoratori in oggetto, la prestazione settimanale di lavoro è di 37 ore. La riduzione a 37 ore della prestazione di lavoro settimanale è ottenuta utilizzando: le 24 ore di permesso retribuito di cui all'art. 115 comma 1 del CCNL; 24 ore annue di riduzione istituite dal contratto integrativo aziendale per i lavoratori assunti entro il 21 dicembre 2011. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano: - ai lavoratori di cui al successivo art. 37 (Personale con funzioni direttive), per i quali residueranno 48 ore annue da usufruirsi in forma di permessi individuali; - ai lavoratori part time, quando la loro prestazione lavorativa è ridotta rispetto all'orario settimanale: in questo caso le ore spettanti in proporzione con l'orario di lavoro, e non fruite come permesso retribuito, saranno liquidate in un'unica soluzione annua da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre. Lavoratori assunti dal 22 dicembre 2011 Per i lavoratori assunti dal 22 dicembre 2011 vale quanto previsto dal CCNL all'art. 113 comma 5 e all'art. 61lettera C).
Orario settimanale. L’Accordo di rinnovo prevede:
Orario settimanale. Il centro accreditato si impegna ad operare nell'arco di sette giorni settimanali per le presta- zioni residenziali, in sei giorni par le prestazioni semi-residenziali e almeno cinque giorni per le rimanenti tipologie di prestazioni.